Circolare n. 28/E del 17/07/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione degli studi di settore per il 2014, illustrando l’approvazione dei 68 studi evoluti, l’aggiornamento delle territorialità, la revisione congiunturale speciale e le principali novità della modulistica. Vengono inoltre trattati i correttivi crisi, le regole sull’utilizzo retroattivo delle risultanze, le anomalie di GERICO, i profili su imprese con immobilizzazioni per lavori interni, regime premiale, società non operative, comunicazioni centralizzate e applicazione dei parametri. In allegato sono riportati chiarimenti su alcuni studi specifici di commercio, servizi e professioni.
Studi di settore – periodo d’imposta 2014
Studi di settore – periodo d’imposta 2014
La circolare n. 28/E del 17 luglio 2015 fornisce un quadro organico delle regole applicative degli studi di settore per il periodo d’imposta 2014. Il documento si concentra sulle evoluzioni degli studi, sull’aggiornamento delle territorialità, sulla revisione congiunturale speciale legata alla crisi economica e sulle principali modifiche della modulistica e delle procedure di controllo.
Ambito applicativo e principali novità
Per il 2014 sono stati approvati 68 studi di settore evoluti con i decreti ministeriali del 29 dicembre 2014, sulla base dei dati dichiarati nel periodo d’imposta 2012. Gli studi interessano:
- 18 studi del comparto manifatturiero;
- 16 studi del comparto servizi;
- 6 studi di attività professionali;
- 28 studi del commercio.
La revisione è stata effettuata nell’ambito del programma approvato dall’Agenzia delle Entrate il 21 febbraio 2014. Inoltre, con DM 30 marzo 2015 sono stati aggiornati alcuni elementi territoriali e amministrativi, con effetto dal periodo d’imposta 2014.
La circolare precisa anche che gli studi non si applicano, in fase di accertamento, ai contribuenti con compensi o ricavi superiori a euro 5.164.569. Ai fini del calcolo del limite, per i beni soggetti ad aggio o ricavi fissi occorre considerare solo l’aggio o il ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
Cause di inapplicabilità e parametri
Per le attività d’impresa, gli studi approvati non si applicano:
- alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
In tali ipotesi trovano applicazione i parametri di cui alla legge n. 549/1995. La circolare richiama i precedenti chiarimenti di prassi in materia.
Quanto ai parametri, viene confermato che nel contesto di perdurante congiuntura negativa essi sono utilizzati soprattutto in fase di selezione dei contribuenti e che, per l’eventuale accertamento, devono comunque emergere ulteriori elementi a supporto della pretesa tributaria.
Aggiornamento delle analisi di territorialità
La circolare illustra in dettaglio le nuove territorialità approvate con DM 29 dicembre 2014:
- territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali;
- territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF;
- territorialità del livello delle retribuzioni.
Tali indicatori sono costruiti su basi statistiche territoriali differenti e sono utilizzati, ove previsto dalle note tecniche e metodologiche dei singoli studi, per cogliere l’influenza del contesto locale sulle risultanze degli studi.
Canoni di affitto dei locali commerciali
L’indicatore è costruito a livello comunale, partendo dai dati dei quadri F e B del modello studi riferiti al 2012. La circolare descrive il metodo di calcolo:
- mediana dei canoni per metro quadro a livello comunale;
- mediana provinciale differenziata per classi demografiche;
- utilizzo del dato provinciale per i comuni con meno di 13 imprese in affitto;
- standardizzazione con valori minimo e massimo definiti su un anno base, coincidenti con quelli già usati nella precedente versione riferita al 2011.
La nota tecnica contiene gli elenchi dei comuni e dei rispettivi livelli territoriali.
Reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF
L’indicatore è pensato per misurare il livello di benessere e sviluppo economico del territorio. I dati sono tratti dal sito del Dipartimento delle Finanze e sono stati mediati sui periodi d’imposta 2010 e 2011 per evitare distorsioni annuali. L’informazione è stata elaborata a livello:
- comunale;
- provinciale;
- regionale;
- di macroarea territoriale.
La distribuzione è standardizzata rispetto a un valore massimo, mantenuto coerente con la precedente territorialità riferita al biennio 2009-2010.
Livello delle retribuzioni
L’indicatore, anch’esso approvato con DM 29 dicembre 2014, tiene conto del costo del lavoro ai fini della determinazione dei ricavi. È costruito a livello provinciale, sulla base dei dati del periodo d’imposta 2012 relativi a 169 studi di settore e calcolato come rapporto tra spese per lavoro dipendente e numero di dipendenti (giornate retribuite/312), con esclusione di alcune componenti del costo del lavoro.
La territorialità è articolata per gruppi di settore e per classi demografiche dei comuni. La circolare indica i gruppi interessati, distinti tra manifatture, commercio e servizi, e precisa che la classificazione provinciale è rimasta invariata al 31 dicembre 2014.
Nuovi comuni e studi specifici
Le analisi territoriali comunali sono state integrate dal DM 30 marzo 2015 per tenere conto dell’istituzione di nuovi comuni o della modifica di denominazioni esistenti. Se i comuni soppressi appartenevano allo stesso gruppo territoriale o avevano lo stesso numero indice, il valore è stato mantenuto; in caso contrario, il valore è stato ricalcolato secondo la metodologia prevista, salvo il caso della territorialità del reddito disponibile per abitante, per la quale si è applicata una media ponderata in base al numero degli abitanti.
Per alcuni studi sono state approvate modifiche specifiche:
- WG44U: aggiornamento delle aggregazioni territoriali per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, tenendo conto del numero di abitanti e del numero di strutture nei comuni soppressi;
- WG72A: definizione dell’indicatore sul livello delle tariffe taxi, con conferma dei numeri indice territoriali dei comuni interessati dalle variazioni del 2014;
- WM05U: aggiornamento della territorialità dei Factory Outlet Center, con considerazione dell’apertura, chiusura e trasformazione di specifici FOC nel corso del 2014;
- WK04U: modifica dei valori di soglia inferiore per circondario in conseguenza della riforma della geografia giudiziaria e dell’istituzione di Napoli Nord in Aversa.
Disposizioni del DM 24 marzo 2014
La circolare richiama gli indicatori di coerenza economica approvati dal DM 24 marzo 2014, finalizzati a contrastare errori o anomalie nella compilazione. Le fattispecie considerate sono:
- incoerenza tra rimanenze finali e/o esistenze iniziali per opere, forniture e servizi ultrannuali;
- costo del venduto negativo;
- costo del venduto negativo per prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;
- mancata dichiarazione delle spese per beni in leasing in presenza del relativo bene strumentale;
- mancata indicazione del valore dei beni strumentali in presenza degli ammortamenti;
- mancata indicazione del numero e/o della percentuale di lavoro degli associati in partecipazione a fronte di utili a essi spettanti.
Tali indicatori restano efficaci anche per il 2014. La circolare conferma inoltre l’assenza di esiti di coerenza dell’indicatore "Margine per addetto non dipendente" per gli studi approvati con DM 23 dicembre 2013, mentre per l’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali si conferma l’applicazione, per gli studi evoluti 2014, laddove prevista nelle note tecniche e metodologiche.
Modelli lineari misti e studi su base regionale o comunale
Per gli studi elaborati su base regionale o comunale la circolare conferma l’utilizzo dei modelli lineari misti, che consentono di tenere insieme la dimensione dei gruppi omogenei e quella territoriale. L’unico studio approvato per il 2014 per il quale è stato utilizzato questo metodo è il WM35U, relativo alle erboristerie (codice ATECO 47.75.20).
Revisione congiunturale speciale e correttivi crisi
Il DM 15 maggio 2015 ha introdotto per il 2014 quattro categorie di correttivi:
- interventi sull’analisi di normalità economica relativi all’indicatore "Durata delle scorte";
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali.
Gli ultimi tre si applicano ai soggetti che presentano ricavi/compensi dichiarati inferiori al valore puntuale di riferimento derivante dall’analisi di congruità e normalità economica. La circolare sottolinea che il decreto 2015 non prevede correttivi specifici, a differenza di quanto avveniva per annualità precedenti.
Analisi dell’efficienza produttiva
La principale innovazione per il 2014 consiste nell’analisi dell’efficienza produttiva, svolta per 193 studi di settore, con esclusione dei 12 studi professionali che determinano il compenso in base agli incarichi. L’analisi evidenzia una riduzione dell’efficienza rispetto al triennio precedente, collegata al calo dei ricavi/compensi e al minore utilizzo di lavoro e capitale.
L’efficienza è misurata attraverso il rapporto tra valore della produzione del contribuente e valore della produzione teoricamente attribuibile sulla base della frontiera di produzione. Per l’applicazione dei correttivi, rileva la variazione dell’efficienza rispetto al valore massimo del triennio 2011-2013.
Correttivi di normalità economica
Gli interventi sulla normalità economica riguardano l’indicatore "Durata delle scorte" e si applicano solo ai soggetti che presentano contemporaneamente:
- coerenza delle esistenze iniziali;
- normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- riduzione dell’efficienza produttiva nel 2014 rispetto alla migliore del triennio 2011-2013;
- identità del codice attività prevalente o dello studio di settore nel biennio 2013-2014.
La soglia massima di normalità viene aumentata per tener conto dell’aumento delle rimanenze finali dovuto alla crisi. Per i soggetti ancora non normali dopo la rimodulazione, il maggior costo del venduto viene ridotto dell’incremento delle rimanenze riconducibile alla crisi.
Correttivi congiunturali di settore
Per i 193 studi ordinari la circolare descrive un correttivo basato sulla riduzione dei margini, della redditività e dell’utilizzo di impianti e macchinari, costruito con modelli lineari misti sulle annualità 2010-2014. I coefficienti sono individuati per singolo studio e cluster e sono riportati nelle note tecniche. Il correttivo si traduce in una riduzione del ricavo/compenso puntuale di congruità.
Per i 12 studi professionali basati sugli incarichi, il correttivo di settore tiene conto della riduzione delle tariffe professionali ed è descritto in continuità con la disciplina già illustrata per annualità precedenti.
Correttivi congiunturali territoriali
Anche il correttivo territoriale è costruito con i modelli lineari misti e tiene conto della specifica crisi del territorio. Per il commercio si utilizza la territorialità del commercio, suddivisa in 7 aree omogenee; per manifatture, servizi e professioni si usa la territorialità generale, articolata in 5 aree omogenee. I coefficienti sono riportati nelle note tecniche e metodologiche e riducono il ricavo/compenso stimato in base all’area territoriale di appartenenza.
Correttivi congiunturali individuali
Il correttivo individuale attualizza gli esiti degli studi per i soggetti che hanno subito effetti negativi specifici nel 2014, misurati attraverso l’efficienza produttiva. Per i 193 studi ordinari esso richiede, oltre alla non congruità, la normalità rispetto agli indicatori sui beni strumentali e la riduzione dell’efficienza rispetto al triennio precedente. Per i professionisti che applicano studi a incarichi, il correttivo tiene conto della ritardata percezione dei compensi.
Utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi
La circolare ribadisce la centralità del contraddittorio nell’accertamento fondato sugli studi di settore. I risultati degli studi evoluti per il 2014, senza considerare i correttivi crisi del DM 15 maggio 2015, possono essere utilizzati eventualmente per rideterminare, in contraddittorio, la pretesa tributaria relativa al 2012, poiché la base dati utilizzata per gli studi 2014 è riferita a quell’anno.
L’ufficio deve verificare che l’attività accertata coincida con quella considerata dallo studio evoluto e che lo studio colga compiutamente la realtà del contribuente. Inoltre, il loro utilizzo per annualità precedenti è possibile solo se non emergono incoerenze negli indicatori economici; se emergono anomalie, l’uso è ammesso solo se la mancata coerenza non deriva da infedeltà dei dati o da insufficienze produttive.
Novità della modulistica
La circolare illustra l’aggiornamento dei modelli e delle istruzioni per il 2014.
Struttura delle istruzioni
Sono state predisposte istruzioni comuni per i quadri A, F, G, T, X e V, con rinvio a documenti dedicati per evitare un eccessivo appesantimento dei 204 modelli. Il quadro T raccoglie i dati necessari ai correttivi crisi.
Quadro A – personale addetto all’attività
È avviato un processo di omogeneizzazione del quadro A, con l’obiettivo di arrivare a due sole strutture:
- una per le attività in forma di impresa;
- una per le attività in forma di lavoro autonomo.
Per il 2014 il processo ha riguardato solo gli studi evoluti nell’anno. Sono stati inoltre predisposti documenti unici di istruzioni per tipologia 1 e tipologia 2.
Quadri F e G – elementi contabili
Le principali modifiche riguardano:
- l’indicazione delle spese per lavoro accessorio tramite voucher tra le spese per lavoro dipendente;
- l’inserimento del riferimento al 20 per cento dell’IMU sugli immobili strumentali;
- l’aggiornamento per i soggetti che nel 2012 o in anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Nel quadro F, per gli studi evoluti nel 2014, i righi F14 e F15 sono stati accorpati in un unico campo F14, che comprende sia i costi per materie prime e merci sia i costi per la produzione di servizi; di conseguenza manca il rigo F15.
Quadro T – congiuntura economica
Il quadro T richiede dati relativi agli anni 2011-2013 per rimodulare l’indicatore "Durata delle scorte" e calcolare il correttivo individuale. La circolare precisa che i dati vanno indicati solo se negli anni di riferimento è stato dichiarato lo stesso codice attività prevalente o applicato lo stesso studio di settore rispetto al 2014, anche se evoluto. Se il contribuente ha avuto, negli anni precedenti, uno studio diverso per effetto di migrazione o evoluzione, dovrà fare riferimento allo studio corrispondente.
Se nei tre anni di riferimento non è possibile reperire i dati secondo tali criteri, il quadro T non può essere compilato e il contribuente non può accedere ai correttivi relativi alla durata delle scorte e al correttivo individuale. In tal caso può segnalare la propria situazione tramite le annotazioni di GERICO 2015 o mediante l’apposito software "Segnalazioni".
La circolare precisa inoltre che i chiarimenti forniti per annualità precedenti non sono più automaticamente validi per il 2014, salvo il caso di soggetti che non abbiano dichiarato redditi di impresa o lavoro autonomo negli anni precedenti.
Dati complementari per l’evoluzione degli studi
Per alcuni studi destinati all’evoluzione nel 2016 è stato inserito il quadro Z6 – Dati complementari, utilizzando il canale dichiarativo UNICO 2015. L’iniziativa mira a ridurre gli oneri per i contribuenti, evitando l’invio di appositi questionari. Contestualmente, sono state eliminate informazioni aggiuntive già acquisite nei modelli dell’anno precedente.
Anomalie di funzionamento di GERICO 2013 e 2014
La circolare segnala un malfunzionamento per l’indicatore "Margine per addetto non dipendente" negli studi VD11U e VG83U, applicabile alle annualità 2012 e 2013. L’errore consiste nella mancata divisione per 1.000. Sono previsti l’aggiornamento dei software GERICO e degli strumenti di supporto agli uffici, e i contribuenti interessati sono considerati coerenti senza obbligo di dichiarazione integrativa.
Per lo studio VD11U, ai soggetti coinvolti sono riconosciuti anche i benefici del regime premiale, se risultano congrui, coerenti e normali.
Imprese che realizzano immobilizzazioni per lavori interni
La circolare richiama le imprese che effettuano incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e che devono indicare gli importi nel rigo F04 del modello studi. In sede di contraddittorio, l’Ufficio deve verificare se eventuali situazioni di non congruità derivino dall’indicazione di tali costi capitalizzati nel quadro F. In tal caso, la riapplicazione dello studio deve avvenire scomputando gli importi capitalizzati dalle voci di costo interessate.
Obblighi di comunicazione dei dati e regime premiale
La circolare chiarisce il rapporto tra correttezza dei dati dichiarati e accesso al regime premiale per i contribuenti congrui, coerenti e normali. Sono rilevanti solo i dati che incidono su cluster, congruità e indicatori economici; gli errori nei quadri Z, usati come questionario per l’evoluzione degli studi, non fanno perdere il beneficio.
La fedeltà dei dati è compromessa, con conseguente decadenza dal regime premiale, solo se l’errore incide sull’assegnazione ai cluster, sulla stima dei ricavi/compensi o sul posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e coerenza. La circolare propone tre esempi pratici per distinguere le ipotesi in cui il beneficio permane da quelle in cui viene meno.
Società non operative
Per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore non si applica la disciplina delle società di comodo. La circolare precisa però che, per i soggetti che esercitano l’attività di affitto di aziende e applicano lo studio VG40U, i risultati dello studio non possono essere usati ai fini dell’accertamento ma solo per la selezione. In tali casi, le ragioni che fondano l’esclusione dell’uso diretto ai fini accertativi impediscono anche di invocare la causa di disapplicazione legata alla congruità e coerenza agli studi.
Comunicazioni centralizzate e anomalie di studio
La legge n. 190/2014 e il provvedimento del 18 giugno 2015 hanno rafforzato il sistema di comunicazioni centralizzate al contribuente o all’intermediario, anche tramite Cassetto fiscale. Le comunicazioni di anomalia hanno lo scopo di segnalare possibili errori o omissioni nei dati degli studi di settore e di favorire il ravvedimento operoso.
La circolare indica che, in caso di correzione di un errore, il contribuente deve presentare dichiarazione integrativa, allegando il modello corretto, e versare la sanzione ridotta con codice tributo 8911. Per le anomalie 2015 sono stati utilizzati 54 criteri riconducibili a 12 macroanomalie, tra cui gestione del magazzino, rimanenze, beni strumentali, costi residuali, dati sui soci e sugli addetti, errori nei dati fondamentali del modello, causa di esclusione per tre periodi d’imposta consecutivi, incoerenze sul costo del venduto e incongruenze tra quadro F e quadro T.
Le comunicazioni sono state inviate tramite Cassetto fiscale, tramite intermediario per chi lo aveva richiesto, e con avvisi via mail/SMS o PEC per i soggetti abilitati ai servizi telematici.
Applicazione dei parametri
In considerazione della perdurante crisi economica, la circolare conferma per il 2014 l’orientamento già seguito per gli anni precedenti: i parametri vengono usati prevalentemente per la selezione dei contribuenti e, in caso di accertamento, l’Ufficio deve valutare anche ulteriori elementi probatori, oltre al risultato derivante dall’applicazione dei parametri stessi.
Allegato: chiarimenti su studi specifici
L’allegato contiene ulteriori precisazioni su alcuni studi di settore specifici. In sintesi:
- WM16U: dal 2014 include anche il commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, già ricompreso in precedenza nello studio UM87U;
- WM32U: dal 2014 include anche il commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato, già incluso in precedenza nello studio VM45U;
- WG33U: per i servizi degli istituti di bellezza, lo studio si applica anche alle attività complementari di centri benessere fisico e stabilimenti termali;
- WG55U: nel modello 2014 sono richieste nei righi D63 e D64 le informazioni sull’IVA indetraibile da pro-rata, con precisazioni sul rigo D63;
- WG68U: non è previsto il correttivo per il credito di imposta per caro petrolio, poiché la nuova funzione di stima utilizza i litri di carburante consumati e non i costi;
- VG96U: non è più previsto il codice attività 52.21.50, inserito nel modello 2013 solo per acquisizione dati;
- VK28U: lo studio è stato utilizzato anche per acquisire dati, ai soli fini evolutivi, dai contribuenti con attività prevalente 90.03.09;
- WK01U: è stato introdotto un quadro Z per raccogliere informazioni dettagliate sulle prestazioni repertoriate, con nuovi righi da Z01 a Z14.
Nel complesso, la circolare fornisce un quadro dettagliato delle regole applicative, delle innovazioni metodologiche e degli adempimenti operativi per l’annualità 2014, con particolare attenzione agli effetti della crisi economica e alle modalità di corretta compilazione dei modelli.
Punti principali
Applicazione degli studi di settore per il 2014
La circolare fornisce i chiarimenti operativi per l’annualità 2014, dopo l’approvazione di 68 studi evoluti con i decreti ministeriali del 29 dicembre 2014 e l’aggiornamento di territorialità disposto con il DM 30 marzo 2015. I 68 studi riguardano 18 studi manifatturieri, 16 dei servizi, 6 professionali e 28 del commercio. È confermata la soglia di esclusione in accertamento per i contribuenti con compensi o ricavi superiori a euro 5.164.569, con precisazioni per i beni soggetti ad aggio o ricavi fissi.
Cause di inapplicabilità e parametri
Per le attività d’impresa, gli studi approvati non si applicano alle società cooperative, consortili e ai consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, nonché alle cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. In tali casi restano applicabili i parametri. La circolare richiama anche i chiarimenti già forniti in materia di parametri e ne conferma l’utilizzo prevalentemente selettivo per il 2014.
Aggiornamento delle territorialità
Sono illustrate le nuove territorialità approvate per il 2014: livello dei canoni di affitto dei locali commerciali, livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF e livello delle retribuzioni. La circolare descrive i criteri di costruzione degli indicatori, le fonti dati utilizzate, le modalità di standardizzazione e gli allegati tecnici in cui sono riportati gli elenchi di comuni, province, regioni e macroaree. È inoltre spiegato l’aggiornamento delle analisi territoriali a seguito dell’istituzione o ridenominazione di comuni e delle modifiche riferite a studi specifici (WM05U, WG44U, WG72A, WK04U).
Revisione congiunturale speciale e correttivi crisi
Per il 2014 il DM 15 maggio 2015 ha approvato la revisione congiunturale speciale, articolata in quattro tipi di correttivi: normalità economica sulla durata delle scorte, correttivi congiunturali di settore, territoriali e individuali. La circolare spiega i criteri di applicazione, le condizioni di accesso, il ruolo dell’analisi dell’efficienza produttiva e i modelli lineari misti usati per stimare i coefficienti correttivi. Viene evidenziato che i correttivi si applicano ai soggetti non congrui rispetto al ricavo/compenso di riferimento e che non sono previsti correttivi specifici per il 2014.
Modulistica e quadro T
Per il 2014 sono state predisposte istruzioni comuni per i quadri A, F, G, T, X e V, con l’obiettivo di semplificare la compilazione. La circolare chiarisce il contenuto del quadro A sul personale, le modifiche ai quadri F e G sugli elementi contabili e l’utilità del quadro T per acquisire i dati necessari ai correttivi crisi. Sono inoltre precisate le regole per la compilazione del quadro T in caso di evoluzione degli studi o di passaggio tra studi diversi, nonché le conseguenze della mancata disponibilità dei dati storici 2011-2013.
Regime premiale, anomalie GERICO e comunicazioni centralizzate
La circolare chiarisce che la corretta e fedele comunicazione dei dati rilevanti è condizione per accedere al regime premiale, ma non lo è l’errore su dati non incidenti su cluster, congruità o indicatori. È descritto anche un malfunzionamento di GERICO 2013 e 2014 per l’indicatore "Margine per addetto non dipendente" per alcuni studi, con indicazione della correzione software e dell’assenza di obbligo di integrativa per i contribuenti coinvolti. Infine, vengono illustrate le comunicazioni di anomalia nel Cassetto fiscale, le modalità di invio tramite intermediario, mail/SMS o PEC e le macroanomalie rilevate.
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