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Circolare

Circolare n. 29/E del 7/08/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in caso di decesso del contribuente durante il pagamento rateale di somme dovute per istituti definitori dell’accertamento o deflattivi del contenzioso, le sanzioni già maturate non si trasmettono agli eredi. Gli eredi restano tenuti solo a imposta e interessi sulle rate successive al decesso, mentre non devono pagare le sanzioni collegate all’atto definito, al ritardo di pagamento del de cuius o alla sua eventuale decadenza dalla rateazione. Restano invece applicabili le sanzioni se l’erede, una volta subentrato, non paga nei nuovi termini le rate residue.

Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni nelle rateazioni da istituti deflattivi e definitori

Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi nelle rateazioni da istituti deflattivi e definitori

La circolare interviene per chiarire il regime delle sanzioni tributarie quando il contribuente decede mentre è ancora in corso il pagamento rateale delle somme dovute in base a istituti definitori dell’accertamento o deflattivi del contenzioso. L’obiettivo è uniformare il comportamento degli uffici, evitando dubbi sulla persistenza delle sanzioni nei confronti degli eredi.

Quadro normativo di riferimento

Il punto di partenza è l’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. La circolare sottolinea che il principio ha carattere generale nell’ordinamento sanzionatorio tributario ed è coerente con l’orientamento della Corte di cassazione, che distingue le sanzioni tributarie dalle sanzioni civili, queste ultime invece trasmissibili secondo le regole generali delle obbligazioni.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 180 del 10 luglio 1998, che aveva già precisato come l’intrasmissibilità operi anche quando la sanzione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo. Tale richiamo viene usato per confermare che il principio vale anche nel caso di accertamenti definiti attraverso strumenti partecipativi o deflattivi.

Istituti interessati

La disciplina chiarita dalla circolare riguarda sia gli istituti definitori dell’accertamento sia gli istituti deflativi del contenzioso. In particolare, sono richiamati:

  • acquiescenza;
  • accertamento con adesione;
  • definizione dell’invito al contraddittorio;
  • definizione del verbale di constatazione;
  • reclamo-mediazione;
  • conciliazione giudiziale.

Per tutti questi casi, la sanzione collegata alla violazione originaria non si trasmette agli eredi, anche se l’atto sia divenuto definitivo o sia stata concordata la sua rateazione.

Effetti del decesso durante il pagamento rateale

La circolare affronta il caso in cui il decesso avvenga mentre il contribuente sta pagando un piano di rateazione. In tale ipotesi:

  • gli eredi non possono essere chiamati a versare le somme residue dovute a titolo di sanzione incluse nel piano;
  • non sono dovute le sanzioni per il ritardo nel pagamento delle rate imputabile al de cuius;
  • non sono dovute neppure le sanzioni per eventuale decadenza dal beneficio della rateazione riferibile al de cuius.

Diversamente, per le rate scadute dopo la morte del contribuente restano dovuti dagli eredi gli importi relativi a imposta e interessi, ma non la componente sanzionatoria già consolidata nella posizione del defunto.

Applicazione della proroga dei termini per gli eredi

La circolare richiama anche l’articolo 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la proroga di sei mesi in favore degli eredi per i termini pendenti alla data del decesso o scadenti entro quattro mesi dalla morte del contribuente. Secondo l’Agenzia, tale proroga può operare anche per i termini di pagamento delle rate successive al decesso, fermo restando che le somme dovute dovranno limitarsi a imposta e interessi.

Adempimenti dell’ufficio

Una volta acquisita la notizia del decesso, direttamente o tramite comunicazione degli eredi, l’ufficio deve:

  • rideterminare gli importi delle rate residue;
  • eliminare la quota sanzionatoria non trasmissibile;
  • comunicare agli interessati il nuovo calcolo delle somme dovute.

La circolare precisa che gli eredi possono comunque scegliere di estinguere il debito tributario residuo in un’unica soluzione.

Sanzioni per il mancato pagamento da parte degli eredi

La non trasmissibilità delle sanzioni non esonera gli eredi dai propri obblighi di pagamento. Se l’erede non paga la rata nel termine fissato, incluso quello eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. 600/1973, possono trovare applicazione le sanzioni previste per il ritardato pagamento o per la decadenza dalla rateazione, qualora ne ricorrano i presupposti. In questo caso, tuttavia, la responsabilità sanzionatoria riguarda il comportamento dell’erede e non quello del de cuius.

Punti principali

Principio generale di intrasmissibilità

Richiamando l’articolo 8 del d.lgs. 472/1997, la circolare ribadisce che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi. Il principio è qualificato come generale nel sistema sanzionatorio tributario e confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ambito applicativo: istituti definitori e deflattivi

L’intrasmissibilità opera sia per le sanzioni relative alle violazioni che hanno originato atti definiti con acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell’invito al contraddittorio e definizione del processo verbale di constatazione, sia per gli istituti deflativi del contenzioso come reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale.

Decesso durante la rateazione

Se il contribuente muore mentre è in corso il pagamento rateale, gli eredi non possono essere chiamati a pagare le somme ancora dovute a titolo di sanzione incluse nel piano di rateazione. Sono altresì escluse le sanzioni per ritardato pagamento delle rate e quelle conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione riferibili al de cuius.

Rate scadute dopo il decesso

Restano dovute dagli eredi le rate scadute e non pagate dopo la morte del contribuente, ma solo per la parte relativa a imposta e interessi. Su tali importi non gravano le sanzioni maturate in precedenza sul de cuius.

Proroga dei termini per gli eredi

La circolare richiama l’articolo 65 del d.P.R. 600/1973, secondo cui i termini pendenti alla data della morte o scadenti entro quattro mesi sono prorogati di sei mesi. Tale regola può applicarsi anche alle rate con scadenza successiva al decesso, limitatamente agli importi residui dovuti per imposta e interessi.

Adempimenti dell’ufficio e facoltà degli eredi

L’ufficio, acquisita notizia del decesso, deve rideterminare e comunicare agli interessati gli importi delle rate al netto delle sanzioni non trasmissibili. Gli eredi conservano la facoltà di estinguere il debito tributario residuo in unica soluzione.

Sanzioni per inadempimenti degli eredi

Se l’erede non paga la rata entro il nuovo termine, anche se prorogato, trovano applicazione le sanzioni per ritardato pagamento o per decadenza dalla rateazione, quando ne ricorrano i presupposti, trattandosi di inadempimenti imputabili all’erede e non al de cuius.

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