Circolare n. 30/E del 11/08/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sulla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186/2014, con particolare attenzione all’ambito oggettivo e temporale, agli adempimenti documentali del contribuente e alle conseguenze sanzionatorie. Tra i temi affrontati vi sono il trattamento delle rendite AVS svizzere, l’emersione delle liberalità indirette, la gestione del waiver per attività in Paesi black list, il termine per il rimpatrio delle somme e gli effetti della procedura su immobili esteri e su imposte di registro, donazione e successione.
Legge n. 186/2014 sulla collaborazione volontaria: risposte a quesiti applicativi
Legge n. 186/2014 sulla collaborazione volontaria: risposte a quesiti applicativi
La circolare interviene con ulteriori chiarimenti sulla procedura di collaborazione volontaria, integrando i precedenti documenti di prassi e offrendo indicazioni operative su profili oggettivi, temporali, documentali e sanzionatori. Il taglio è prevalentemente applicativo e mira a risolvere questioni ricorrenti emerse nella gestione delle istanze di regolarizzazione, sia internazionale sia nazionale.
Ambito oggettivo della collaborazione volontaria
La prima parte affronta il perimetro delle attività e dei redditi regolarizzabili. Per le rendite AVS svizzere percepite da residenti in Italia, la circolare afferma che, anche quando l’accredito avvenga su conti svizzeri senza l’intervento di un intermediario italiano, il reddito deve essere comunque assoggettato a un’imposizione sostitutiva del 5%, per evitare una disparità fondata solo sulle modalità di incasso. Viene richiamato l’articolo 76 della legge n. 413/1991 e si precisa che, ai fini della collaborazione volontaria, tali importi vanno indicati distintamente per periodo d’imposta; per l’anno 2014 è richiamata la compilazione del quadro RM del modello Unico PF 2015, con causale residuale "I", codice Svizzera 071 e codice tributo 1242 per il versamento.
La circolare chiarisce inoltre il regime delle liberalità indirette emerse in sede di voluntary disclosure. Dopo aver richiamato l’evoluzione normativa dell’imposta sulle successioni e donazioni, si afferma che le liberalità indirette restano imponibili anche nel sistema attuale, incluse quelle non formalizzate in atti scritti, salvo i casi espressamente esclusi dalla legge. Per l’accertamento operano le franchigie oggi vigenti: euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 1.500.000 per minori e portatori di handicap, euro 100.000 per fratelli e sorelle; dove non sia prevista franchigia, l’imposta è dovuta a prescindere dall’importo. La circolare conclude che il contribuente può fornire, in questa sede, le informazioni utili all’accertamento di tali imposte.
Adempimenti a carico del contribuente
Sul piano documentale, la circolare precisa che una carenza di documentazione in buona fede non deve automaticamente pregiudicare la procedura, soprattutto quando il contribuente sia oggettivamente impossibilitato a reperire i documenti entro i termini del provvedimento. Sono richiamati esempi quali rapporti presso enti creditizi falliti o attività ereditarie irregolarmente detenute all’estero già dal de cuius. In questi casi il contribuente deve segnalare nella relazione di accompagnamento le cause dell’impossibilità di produrre tempestivamente i documenti e dimostrare di essersi attivamente adoperato per ottenerli, ad esempio tramite corrispondenza con i liquidatori dell’istituto estero. L’integrazione documentale è considerata ammissibile fino alla notifica dell’invito a comparire ex articolo 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 218/1997, o in sede di contraddittorio per l’accertamento con adesione.
Un ulteriore chiarimento riguarda il monitoraggio rafforzato per attività detenute in Paesi black list. Il contribuente che, dopo avere aderito alla procedura e beneficiato degli effetti premiali, mantenga le attività all’estero deve rilasciare all’intermediario finanziario estero un waiver che consenta la trasmissione dei dati all’Amministrazione finanziaria italiana. Se, dopo l’attivazione della procedura, le attività vengono trasferite presso un diverso intermediario localizzato fuori dall’Italia o in altro Stato non collaborativo, il waiver deve essere rilasciato entro 30 giorni dal trasferimento e trasmesso all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni; in caso contrario si applica la sanzione prevista dall’articolo 5-quinquies, comma 5, del decreto legge. Gli uffici sono tenuti a controllare il comportamento del contribuente nelle annualità successive per verificare che la condotta resti coerente con lo spirito di collaborazione.
Sempre in tema di adempimenti, la circolare precisa che chi ha fruito dello scudo fiscale deve darne indicazione nella relazione di accompagnamento, nell’apposita sezione dedicata agli effetti delle dichiarazioni riservate ex articolo 13-bis del DL 78/09. Devono essere elencate le dichiarazioni riservate direttamente o indirettamente collegate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura, con indicazione dei documenti allegati.
Ambito temporale della procedura
In relazione al rimpatrio delle somme, la circolare afferma che i capitali possono essere riportati in Italia già dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. Il contribuente deve tuttavia dare prova dell’avvenuto rimpatrio in tempo utile per consentire all’ufficio di tenerne conto ai fini della riduzione delle sanzioni, e comunque prima della notifica dell’invito al contraddittorio. Se, al momento della domanda, le somme erano già state materialmente trasferite in Italia, la prova del rimpatrio è data dal versamento presso un intermediario abilitato su un conto corrente intestato al beneficiario economico, aperto appositamente dopo l’attivazione della procedura.
La circolare affronta anche il tema del raddoppio dei termini per attività detenute prima in Svizzera e poi trasferite a Panama. Viene ricordato che i termini di accertamento e di contestazione delle violazioni di monitoraggio fiscale sono raddoppiati per i Paesi black list ai sensi dell’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del DL n. 78/2009. Tuttavia, ai fini della collaborazione volontaria, il raddoppio non opera se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dall’articolo 5-quater, comma 4, e dall’articolo 5-quinquies, comma 7: occorre che il Paese black list abbia stipulato entro il 2 marzo 2015 un accordo con l’Italia idoneo a garantire un effettivo scambio di informazioni secondo l’articolo 26 del Modello OCSE, e che il contribuente rilasci il waiver all’intermediario estero. Nel caso descritto, la Svizzera avendo firmato l’accordo il 23 febbraio 2015, il raddoppio non si applica per gli anni in cui le attività erano ivi detenute; per Panama, invece, il raddoppio resta applicabile, poiché tale Stato non ha sottoscritto un accordo utile con l’Italia.
Aspetti sanzionatori e immobili esteri
Quanto alle riduzioni sanzionatorie, la circolare chiarisce che i benefici previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 4, si applicano anche in presenza di immobili detenuti all’estero, pur essendo questi beni non fisicamente trasferibili. Per ottenere il massimo abbattimento della sanzione, il contribuente deve porre in essere un comportamento trasparente, mediante il rimpatrio giuridico dell’immobile o altre modalità idonee a garantire la tracciabilità del patrimonio. Il rimpatrio giuridico è considerato sostitutivo dell’obbligo di waiver, poiché consente comunque all’Amministrazione finanziaria di seguire la posizione del bene. Se, dopo la domanda, gli immobili vengono venduti e il ricavato è collocato presso intermediari non localizzati in Italia, in uno Stato UE/SEE collaborativo o in un Paese OCSE con effettivo scambio di informazioni, il contribuente deve rilasciare entro 30 giorni il waiver anche sulle attività finanziarie derivanti dalla dismissione.
La circolare precisa inoltre che, per gli immobili detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato che abbiano stipulato un accordo con l’Italia secondo i criteri dell’articolo 5-quinquies, comma 7, può essere necessario il ricorso al rimpatrio giuridico e al monitoraggio rafforzato anche per soddisfare le condizioni richieste ai fini della disapplicazione del raddoppio dei termini.
Per le ipotesi in cui gli immobili siano già stati dismessi prima della presentazione dell’istanza, il contribuente deve comunque fornire tutta la documentazione idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità oggetto di procedura, l’origine dei redditi utilizzati per l’acquisto, i costi sostenuti e i proventi derivanti dalla dismissione o dall’utilizzazione del bene. Deve altresì rendere noto l’eventuale impiego o allocazione delle somme percepite dalla vendita. Se tali proventi o i relativi reinvestimenti sono detenuti in Paesi che non consentono un effettivo scambio di informazioni, il beneficio della riduzione sanzionatoria è subordinato al rilascio del waiver, anche se gli immobili erano originariamente ubicati in uno Stato diverso. L’obbligo di waiver sussiste anche in caso di successivo trasferimento delle attività verso un altro Stato non collaborativo.
Violazioni in materia di registro, donazioni e successione
Infine, la circolare precisa che le violazioni relative a imposta di registro, imposta sulle donazioni e imposta di successione non rientrano nell’ambito oggettivo della collaborazione volontaria e non beneficiano automaticamente degli effetti premiali della procedura. Se, nel corso dell’istruttoria, emergono elementi relativi a tali tributi, l’ufficio deve attivare i controlli conseguenti. Tuttavia, nello spirito di collaborazione, il contribuente può fornire documenti e informazioni utili alla determinazione degli eventuali maggiori imponibili anche per queste imposte.
In sede sanzionatoria, l’ufficio può valorizzare la piena e spontanea collaborazione del contribuente come circostanza eccezionale idonea a giustificare una riduzione della sanzione fino alla metà del minimo previsto dalla legge, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997. Rimane comunque ferma la possibilità per il contribuente di regolarizzare tali imposte mediante ravvedimento operoso, anche dopo la presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria, senza però accedere alla specifica riduzione sanzionatoria riservata alla valutazione dell’ufficio.
Punti principali
Ambito oggettivo: rendite AVS svizzere
Viene chiarito che le rendite AVS percepite da residenti in Italia, se riscosse in Italia tramite intermediario residente, sono assoggettate a ritenuta del 5% a titolo d’imposta e non concorrono al reddito imponibile. Se però l’accredito avviene su conti svizzeri senza canalizzazione in Italia, la circolare ritiene comunque applicabile un’imposizione sostitutiva del 5% per evitare disparità di trattamento. In sede di collaborazione volontaria, tali importi vanno indicati distintamente per periodo d’imposta; per il 2014 si richiama il quadro RM del modello Unico PF 2015 e il codice tributo F24 1242.
Ambito oggettivo: liberalità indirette
La circolare ricostruisce la disciplina delle liberalità indirette e afferma che esse restano imponibili anche nel regime attuale dell’imposta sulle successioni e donazioni, comprese quelle risultanti da atti non scritti. L’imposta non si applica nelle ipotesi escluse dalla normativa, come le liberalità collegate a trasferimenti immobiliari o d’azienda soggetti a registro proporzionale o IVA. Per l’accertamento delle liberalità indirette rilevano le attuali franchigie; quando manca una franchigia, l’imposta si applica comunque. Il contribuente può fornire in collaborazione volontaria le informazioni utili all’accertamento di tali imposte.
Adempimenti: completezza documentale
La mancanza di documentazione, se dovuta a cause oggettive e di buona fede, non deve necessariamente compromettere l’esito della procedura. La circolare fa esempi quali rapporti presso enti creditizi falliti o posizioni ereditarie detenute irregolarmente all’estero dal de cuius. Il contribuente deve però dimostrare di essersi attivato per ottenere i documenti e segnalare in relazione le cause che impediscono la produzione tempestiva. L’integrazione documentale è ammessa fino alla notifica dell’invito a comparire o in sede di contraddittorio per l’accertamento con adesione.
Adempimenti: monitoraggio rafforzato e waiver
Per le attività detenute in Paesi black list, la procedura richiede il rilascio di un waiver all’intermediario estero, così da consentire all’Amministrazione finanziaria italiana l’accesso ai dati anche per le annualità successive alla regolarizzazione. Se, dopo l’adesione, il contribuente trasferisce le attività a un altro intermediario estero e non rilascia tempestivamente il waiver, incorre in una sanzione pari alla metà di quella ordinaria prevista. Gli uffici sono tenuti a monitorare il comportamento del contribuente nelle annualità successive e a reagire quando venga meno la trasparenza dichiarativa.
Rapporto con lo scudo fiscale
Chi ha beneficiato del cosiddetto scudo fiscale deve indicarlo nella relazione di accompagnamento alla richiesta di collaborazione volontaria, nell’apposita sezione relativa agli effetti delle dichiarazioni riservate ex articolo 13-bis del DL 78/09. Devono essere dettagliate le dichiarazioni riservate che il contribuente intende far valere e i documenti collegati alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura.
Termini per il rimpatrio delle somme
Il rimpatrio dei capitali può avvenire già dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. Il contribuente deve darne evidenza nel modello e nella relazione, ma ai fini probatori deve fornire prova dell’avvenuto rimpatrio in tempo utile per consentire la riduzione delle sanzioni, e comunque prima della notifica dell’invito al contraddittorio. Se le somme erano già state materialmente trasferite in Italia prima dell’istanza, la prova è data dal versamento presso un intermediario abilitato su conto intestato al beneficiario economico, aperto dopo l’attivazione della procedura.
Raddoppio dei termini e attività tra Svizzera e Panama
In un caso in cui le attività siano state detenute in Svizzera fino al 2011 e poi trasferite a Panama, la circolare chiarisce che il beneficio della disapplicazione del raddoppio dei termini opera solo se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 5-quater, comma 4, del DL e dall’articolo 5-quinquies, comma 7. Nel caso specifico, poiché la Svizzera ha firmato l’accordo richiesto il 23 febbraio 2015, il raddoppio non si applica per gli anni in cui le attività erano in Svizzera, purché sia stato rilasciato il waiver all’intermediario panamense. Per i periodi e le attività riferiti a Panama, invece, il raddoppio resta applicabile perché Panama non ha accordi idonei con l’Italia.
Sanzioni e immobili esteri
La circolare estende ai beni immobili esteri le riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 5-quinquies, comma 4, anche se gli immobili non sono fisicamente trasferibili, purché il contribuente realizzi il rimpatrio giuridico o, in alternativa, altre modalità idonee a garantire la tracciabilità del patrimonio. Se dopo la richiesta vengono dismessi gli immobili e i proventi sono collocati presso intermediari non collaborativi, deve essere rilasciato entro trenta giorni il waiver anche sulle attività finanziarie derivate dalla dismissione. Per gli immobili in Paesi a fiscalità privilegiata con accordi conformi all’articolo 5-quinquies, comma 7, è richiamato anche il necessario coordinamento con la disapplicazione del raddoppio dei termini.
Tributi non compresi nella procedura: registro, donazioni e successione
Le violazioni in materia di imposta di registro, imposta sulle donazioni e imposta di successione non rientrano nell’ambito oggettivo della collaborazione volontaria e non beneficiano automaticamente degli effetti premiali. Se emergono tali profili dall’istruttoria, l’ufficio deve attivare i controlli conseguenti. Tuttavia, la collaborazione spontanea del contribuente può essere valutata come circostanza eccezionale ai fini sanzionatori, con possibile riduzione fino alla metà del minimo edittale ex articolo 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, senza però accedere a tale riduzione speciale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 7 ago 2015Circolare n. 29/E del 7/08/2015
- Circolare · 28 ago 2015Circolare n. 31/E del 28/08/2015
- Circolare · 17 lug 2015Circolare n. 28/E del 17/07/2015
- Circolare · 16 lug 2015Circolare n. 27/E del 16/07/2015
- Circolare · 7 lug 2015Circolare n. 25/E del 7/07/2015
- Circolare · 7 lug 2015Circolare n. 26/E del 7/07/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →