Sentenza n. 16/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, A) della determinazione prot. n.15971 del 5.7.2023, notificata il 26.7.2023, con la quale il responsabile comunale si esprimeva negativamente, nell’ambito del procedimento di cui alla richiesta di sanatoria del 11.12.2019 (prot. n.18939); in uno alla nota prot. n.21389 del 28.12.2021, recante preavviso di rigetto ed alla nota prot. n.16381 del 10.7.2023; nonché ove e per quanto occorrer possa B) del regolamento edilizio comunale e, in particolare, dell’art. 29 qualora interpretabile in danno del ricorrente; nonché avverso e per l'annullamento C) dell’ordinanza di demolizione n. 9 del 9.8.2023, successivamente notificata, con la quale veniva intimato il ripristino dello stato dei luoghi; unitamente ad ogni altro atto, preordinato, collegato, connesso e conseguente, comunque, lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accertamento di conformità per tettoie, pergolati e vasca ornamentale, nonché conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e la conseguente ordinanza di demolizione. Le opere consistevano in due strutture qualificati dalla parte come pergolati, di circa 208,60 mq e 11,64 mq, ancorate al suolo con staffe, bulloni e viti, oltre a una fontana ornamentale interrata di circa 80 mq e profonda un metro, realizzate a servizio di un’attività di ristorazione. Il ricorrente ha dedotto: violazione del d.P.R. n. 380/2001, del d.P.R. n. 31/2017, del d.lgs. n. 222/2016 e del regolamento edilizio comunale; erronea qualificazione delle opere come soggette a permesso di costruire, anziché come pergolati, opere di arredo, pergotende o interventi realizzabili in edilizia libera, con CILA o SCIA; erronea inclusione delle opere nel computo della superficie utile e del volume; illegittimità del diniego paesaggistico, ritenendo le opere non incidenti su volume e superficie utile e comunque suscettibili di compatibilità paesaggistica; carenza di istruttoria, sviamento, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e sproporzione; illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione; illegittimità dell’art. 29 del regolamento edilizio comunale, ove interpretato in senso contrario alla normativa primaria. Nel corso del procedimento il ricorrente aveva dichiarato di avere trasformato le tettoie in pergolati mediante la sostituzione della copertura con teli mobili in PVC. Il Comune ha sostenuto che le opere fossero stabilmente ancorate al suolo, di rilevanti dimensioni e destinate ad ampliare gli spazi fruibili dell’attività commerciale, con conseguente qualificazione come tettoie o nuove costruzioni soggette a titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha preliminarmente precisato che l’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 richiede la doppia conformità dell’opera al momento della realizzazione e al momento della presentazione della domanda. La valutazione deve quindi riferirsi alle opere esistenti al momento dell’istanza; non sono ammissibili istanze condizionate a modifiche future o sopravvenute del manufatto. La trasformazione delle tettoie in pergolati, dichiarata nel corso del procedimento, non poteva pertanto sanare retroattivamente le opere originariamente sottoposte ad accertamento. La fontana, interrata per circa un metro e avente superficie di circa 80 mq, è stata qualificata come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e comportante aumento di volume, analogamente ad altri invasi riempiti d’acqua. Per essa il diniego è stato ritenuto legittimo anche quanto all’impossibilità della compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004. Quanto alle due strutture, il TAR ha escluso l’edilizia libera: non erano opere stagionali, non erano pergotende, poiché la struttura di travi costituiva l’elemento principale, e non erano meri pergolati, in quanto realizzate con elementi non leggeri, di dimensioni non modeste e stabilmente bullonate al suolo. La mancanza di una copertura totale non ne riduceva l’impatto urbanistico e visivo, sicché dovevano essere assoggettate al regime delle tettoie e ai necessari titoli edilizi. Le loro dimensioni e la modifica apprezzabile della sagoma escludevano inoltre la natura di pertinenze edilizie. Il punto A.17 del d.P.R. n. 31/2017 non era applicabile, perché l’esenzione paesaggistica riguarda installazioni leggere, facilmente amovibili e prive di strutture stabilmente ancorate al suolo; caratteristiche non riscontrate nel caso concreto. Le risultanze della verificazione sono state condivise solo in parte: il Collegio ha disatteso le conclusioni giuridiche del verificatore sulla riconducibilità delle opere alle pergotende o alla CILA, ritenendo prevalente la qualificazione derivante dalle caratteristiche strutturali e dall’impatto effettivo dei manufatti. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e adeguatamente motivato, senza necessità di esaminare l’interpretazione dell’art. 29 del regolamento edilizio comunale. Anche l’ordinanza di demolizione è stata ritenuta legittima e doverosa: per gli abusi edilizi l’ordine di demolizione è atto vincolato, non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né una motivazione sull’attualità dell’interesse pubblico o sull’assenza di affidamento del privato. Non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito permanente. Le spese di lite e quelle della verificazione sono state integralmente compensate, con ripartizione paritaria delle spese di verificazione.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
L’accertamento di conformità richiede la doppia conformità e la valutazione deve essere riferita alle opere esistenti al momento della domanda; non sono ammissibili istanze condizionate a modifiche future del manufatto.
art. 6 d.P.R. n. 380/2001
Le opere esaminate non rientrano nell’edilizia libera perché non sono stagionali, non sono pergotende e non presentano le caratteristiche del pergolato leggero, modesto e facilmente amovibile.
art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001
La qualificazione dell’intervento non è stata ricondotta alla CILA, poiché le strutture, per dimensioni, materiali, ancoraggio e impatto, sono state ritenute assimilabili a tettoie o nuove costruzioni soggette a titolo edilizio.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004
La compatibilità paesaggistica postuma non è conseguibile per opere che comportano aumento di volume o superficie utile; tale limite rileva per la fontana e per le strutture stabilmente ancorate e di rilevante impatto.
d.P.R. n. 31/2017, punto A.17 dell’Allegato A
le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche … costituite da elementi facilmente amovibili ... e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo
L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica opera solo per strutture leggere, facilmente amovibili e prive di ancoraggio stabile al suolo; non si applica ai manufatti controversi.
art. 66 c.p.a.
La norma è stata utilizzata per disporre la verificazione tecnica in contraddittorio tra le parti.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento di diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato attraverso l’indicazione delle caratteristiche delle opere, della loro incidenza urbanistica e paesaggistica e dell’assenza dei presupposti per la sanatoria.
Massime di principio
- L’accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 richiede la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; la domanda deve riferirsi alle opere esistenti e non può essere condizionata alla loro futura modifica o trasformazione.
- Una struttura destinata all’ombreggiamento non è qualificabile come mero pergolato o pergotenda quando presenta dimensioni rilevanti, elementi costruttivi non leggeri, una struttura portante prevalente e un ancoraggio stabile al suolo; in tal caso, la mancanza di una copertura totale non esclude l’assimilazione alla tettoia, se l’opera conserva un apprezzabile impatto urbanistico e visivo.
- Le installazioni esterne a servizio di attività economiche beneficiano dell’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica solo quando sono leggere, facilmente amovibili e prive di strutture stabilmente ancorate al suolo; l’esenzione non si applica a manufatti di rilevanti dimensioni e stabilmente fissati.
- Una vasca o fontana ornamentale interrata di rilevanti dimensioni e profondità costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e comporta una trasformazione durevole del territorio con incremento di volume.
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione con gli interessi privati o una valutazione dell’affidamento, non essendo tutelabile l’affidamento alla conservazione di una situazione di illecito permanente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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