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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 6801 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale di revisione del classamento (L. 31/12/2004, n.311, art.1, c.335) relativo a due unità immobiliari; dedotta nullità dell'avviso per vizio di motivazione per carenza di elementi descrittivi e comparativi (mancanza di planimetrie, mancanza di valutazione delle caratteristiche edilizie e intrinseche delle unità e del fabbricato, assenza di specificazioni su esposizione, disimpegni, rifiniture ecc.), e censura dell'automatismo nell'applicazione del classamento più elevato in virtù del mero scostamento del rapporto valore di mercato/valore catastale nella microzona.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Commissione regionale e decidendo la causa nel merito a favore della ricorrente. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento non avesse fornito la necessaria motivazione specifica: la mera indicazione della posizione nella microzona non equivale alla valutazione dei fattori edilizi richiesti dal D.P.R. n.138/1998 (stato di conservazione, grado di rifinitura, esposizione, anno di costruzione, ecc.). Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la procedura di revisione parziale prevista dalla L. n.311/2004 non esonera dall'applicazione dei parametri ordinari di stima catastale e che l'avviso deve consentire al contribuente di conoscere ex ante le ragioni specifiche del diverso classamento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335

    Regola l'avvio di una revisione parziale del classamento in presenza di significativo scostamento del rapporto valore di mercato/valore catastale nella microzona; la Corte afferma che tale procedura non legittima automatismi e deve comunque rispettare i parametri di valutazione previsti dalla disciplina generale del classamento.

  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8

    Stabilisce i fattori posizionali ed edilizi da considerare nel classamento (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità). La Corte ha ritenuto che l'avviso impugnato non abbia adeguatamente valutato e motivato questi elementi specifici.

  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9

    Norma sulla revisione del classamento che richiede la considerazione dei caratteri edilizi e dell'intorno; la Corte richiama che la procedura ex L.311 deve comunque rispettare i criteri di cui all'art.9.

  • L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154

    Indica i parametri di stima catastale e impone di tener conto dei caratteri specifici di ciascuna unità, del fabbricato e della microzona; la Corte afferma che tali parametri sono applicabili anche alla revisione parziale prevista dalla L.311/2004.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Fornisce garanzie difensive e principi di motivazione degli atti impositivi; richiamata in rapporto all'obbligo di motivazione che consenta al contribuente di comprendere le ragioni dell'accertamento.

Massime di principio

  • La procedura di revisione parziale del classamento prevista dalla L. n.311/2004 non autorizza un 'automatismo' di aumento di classamento: anche in presenza dello scostamento zonale devono essere valutati e motivati i fattori specifici previsti dal D.P.R. n.138/1998 (qualità urbana, caratteristiche edilizie, stato di conservazione, esposizione, anno di costruzione, ecc.).
  • L'avviso di accertamento catastale deve contenere elementi sufficienti e specifici che permettano al contribuente di comprendere ex ante le ragioni del nuovo classamento: non è sufficiente la sola indicazione dello scostamento medio della microzona e della posizione dell'unità all'interno della microzona.
  • Devono essere indicate le unità di riferimento e i criteri di comparazione utilizzati (comparabili), e, se rilevante, deve essere fornita documentazione tecnica (planimetrie, descrizioni) o almeno una motivazione puntuale sulle caratteristiche considerate.
  • In mancanza di motivazione specifica sui fattori edilizi e posizionali, il ricorso dinnanzi alla Commissione tributaria ha concrete possibilità di accoglimento e la Cassazione può cassare e decidere nel merito a favore del contribuente quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • In presenza di contrasto giurisprudenziale sul tema, le spese processuali possono essere compensate; quindi l'esito non sempre comporta l'addebito delle spese al soccombente se la questione era oggetto di orientamenti non univoci.
  • Prassi consigliata per contribuenti: richiedere accesso agli atti, chiedere integrazione documentale al fine di ottenere planimetrie e criteri comparativi, fornire documentazione tecnica sulle caratteristiche dell'unità (stato, rifiniture, esposizione) e, se necessario, proporre tempestivo ricorso tributario evidenziando la carenza di motivazione.

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