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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-4/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 maggio 2021. — «ALTI» OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 205 – Debitore dell’IVA verso l’Erario – Responsabilità in solido del destinatario di una cessione imponibile che ha esercitato il suo diritto alla detrazione dell’IVA consapevole che il debitore di tale imposta non l’avrebbe assolta – Obbligo di tale destinatario di pagare l’IVA non assolta da tale debitore d’imposta nonché gli interessi di mora dovuti in forza del mancato pagamento di tale imposta da parte di quest’ultimo. — Causa C-4/20

Giurisprudenza europea62020CJ0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la responsabilità solidale prevista dall’articolo 205 della direttiva IVA può comprendere anche gli interessi di mora dovuti dal debitore principale, se il coobbligato ha partecipato consapevolmente all’operazione abusiva. La soluzione poggia sull’esigenza di assicurare un’effettiva riscossione dell’IVA, nel rispetto di certezza del diritto e proporzionalità. La norma bulgara esaminata è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione.

Responsabilità solidale IVA: compatibilità con l’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE dell’addebito al coobbligato anche degli interessi di mora maturati sul debito IVA non versato dal fornitore.

La questione giuridica

Se l’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di proporzionalità, consenta a uno Stato membro di prevedere che il soggetto designato come responsabile in solido per l’IVA non versata dal debitore principale debba corrispondere non solo il tributo, ma anche gli interessi di mora dovuti dal debitore originario; e se osti a una norma nazionale che estende espressamente tale responsabilità ai tributi e agli interessi.

Principio di diritto

L’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, interpretato alla luce del principio di proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che imponga al soggetto responsabile in solido, qualificato come tale perché al momento dell’operazione sapeva o avrebbe dovuto sapere che il fornitore non avrebbe versato l’IVA, di pagare oltre all’imposta anche gli interessi di mora maturati sul debito IVA del fornitore. Tale estensione è ammissibile quando sia giustificata dall’obiettivo di garantire la riscossione effettiva dell’IVA e non ecceda quanto necessario, in un contesto di partecipazione consapevole all’abuso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 194-200 della direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 202-205 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 205 della direttiva 2006/112/CE

Responsabilità solidale per IVA e interessi di mora

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa bulgara) in materia di IVA. Il dubbio interpretativo concerne l’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE e, in particolare, la possibilità di imputare al soggetto dichiarato responsabile in solido non solo l’IVA non versata dal fornitore, ma anche gli interessi di mora maturati sul debito principale.

Fatti e procedimento principale

ALTI OOD aveva acquistato da FOTOMAG EOOD diversa attrezzatura agricola, ricevendo tre fatture con IVA esposta e detraendo tale imposta nelle proprie dichiarazioni. In seguito, le autorità fiscali bulgare hanno accertato che FOTOMAG non aveva versato quasi tutta l’IVA dovuta sulle operazioni a monte e hanno ritenuto che ALTI fosse consapevole, o dovesse esserlo, del mancato pagamento. Sulla base dell’articolo 177 della legge bulgara sull’IVA, ALTI è stata quindi considerata responsabile in solido per l’imposta non versata; il giudice nazionale ha poi rilevato che, secondo il diritto interno, tale responsabilità potrebbe estendersi anche agli interessi di mora in forza dell’articolo 16, paragrafo 3, del codice di procedura fiscale.

Normativa rilevante

Sul piano del diritto dell’Unione, la Corte richiama:

  • l’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione o la prestazione, salvo i casi in cui sia dovuta da altra persona;
  • gli articoli 194-200 e 202-204 della medesima direttiva, che individuano altre ipotesi di soggetti debitori;
  • l’articolo 205, che consente agli Stati membri di stabilire che una persona diversa dal debitore sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA.

Sul piano nazionale, vengono in rilievo l’articolo 177 della legge bulgara sull’IVA, che disciplina la responsabilità del destinatario che abbia detratto l’IVA pur sapendo o dovendo sapere che l’imposta non sarebbe stata versata, e l’articolo 16, paragrafo 3, del codice di procedura in materia di fiscalità e di sicurezza sociale, che comprende nella responsabilità anche imposte e interessi.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:

  • la responsabilità solidale ex articolo 205 della direttiva 2006/112/CE possa includere gli interessi di mora dovuti dal debitore principale;
  • una norma nazionale che estende tale responsabilità ai tributi e agli interessi sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio di proporzionalità.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 205 fa parte di un sistema di norme volto a identificare il debitore dell’IVA nelle diverse situazioni, con l’obiettivo di garantire una riscossione effettiva dell’imposta presso il soggetto più idoneo. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nel fissare condizioni e modalità della responsabilità solidale, ma devono rispettare i principi di certezza del diritto e proporzionalità.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che la responsabilità solidale può colpire il destinatario di un’operazione imponibile quando, al momento dell’operazione, egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’IVA non sarebbe stata pagata, e che eventuali presunzioni nazionali devono restare confutabili e non equivalere a una responsabilità oggettiva. Nel caso di specie, la normativa bulgara soddisfa tali requisiti perché la consapevolezza richiesta è accertata in concreto e il destinatario può fornire prova contraria.

Quanto agli interessi di mora, la Corte osserva che l’articolo 205 parla espressamente di responsabilità per l’IVA, ma non impedisce agli Stati membri di includere nel regime anche gli accessori del debito, purché ciò sia giustificato dagli obiettivi della direttiva e conforme a proporzionalità e certezza del diritto. In una situazione di abuso in materia di IVA, il soggetto che ha partecipato consapevolmente all’operazione illecita può essere tenuto a sopportare anche le conseguenze del ritardo nel pagamento, poiché ha condiviso l’intenzione di non versare l’imposta e ha tratto vantaggio dal meccanismo abusivo.

Decisione / dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di proporzionalità, non osta a una normativa nazionale che imponga al responsabile in solido di pagare, oltre all’IVA non versata dal debitore principale, anche gli interessi di mora dovuti da quest’ultimo, quando sia accertato che, esercitando il proprio diritto a detrazione, il responsabile sapeva o avrebbe dovuto sapere che il debitore non avrebbe assolto l’imposta.

Principio affermato

La responsabilità solidale ex articolo 205 della direttiva IVA può essere estesa agli interessi moratori del debitore principale se il coobbligato ha partecipato consapevolmente a un abuso o a un’evasione IVA; tale estensione è compatibile con il diritto dell’Unione quando resta proporzionata e finalizzata alla riscossione effettiva dell’imposta.

Rilievi pratici

Per gli operatori economici, la sentenza conferma che la consapevole partecipazione a catene abusive o fraudolente può esporre non solo al recupero dell’IVA indebitamente detratta o non versata, ma anche agli accessori del debito. Per i professionisti fiscali, il punto centrale è la valutazione della prova della consapevolezza o della "dovuta conoscenza" dell’irregolarità e della struttura delle presunzioni nazionali, che devono restare superabili.

Come è indicizzato

Materieivaresponsabilità solidalefiscalità indirettainteressi di moraabuso del diritto

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