Corte di giustizia, Sentenza C-913/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 maggio 2021. — CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością contre Gefion Insurance A/S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 10 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Possibilità di convenire l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro in un altro Stato membro dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario – Articolo 13, paragrafo 2 – Azione diretta proposta dalla parte lesa contro l’assicuratore – Ambito di applicazione ratione personae – Nozione di “persona lesa” – Professionista del settore assicurativo – Competenze speciali – Articolo 7, punti 2 e 5 – Nozioni di “succursale”, “agenzia” o “qualsiasi altra sede d’attività”. — Causa C-913/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che un professionista del recupero crediti assicurativi, cessionario di un credito della persona lesa, possa invocare le norme speciali di competenza in materia di assicurazioni del regolamento n. 1215/2012. Ha invece ammesso che, se ne ricorrono i presupposti, la controversia possa rientrare nelle competenze speciali generali dell’articolo 7, punti 2 o 5. Quanto all’articolo 7, punto 5, la Corte ha chiarito quando un soggetto incaricato della gestione sinistri può essere qualificato come succursale o sede d’attività dell’assicuratore.
Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni: azione del cessionario professionale di un credito risarcitorio e qualificazione di un soggetto incaricato della liquidazione sinistri come succursale/agenzia ai sensi del regolamento n. 1215/2012.
La questione giuridica
Se, in una controversia tra un professionista cessionario di un credito originariamente spettante a una persona lesa e l’assicuratore RC del responsabile, la competenza possa essere fondata sulle regole speciali in materia di assicurazioni oppure, in via alternativa, sugli articoli 7, punto 2, o 7, punto 5, del regolamento n. 1215/2012; e se una società incaricata dalla compagnia assicuratrice di liquidare sinistri in uno Stato membro debba essere qualificata come succursale, agenzia o altra sede d’attività ai fini dell’articolo 7, punto 5.
Principio di diritto
L’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento n. 1215/2012, non si applica alla controversia promossa da un professionista che abbia acquistato, da una persona lesa, un credito risarcitorio verso l’assicuratore della responsabilità civile; tale soggetto non beneficia della tutela speciale riservata alla parte debole in materia di assicurazioni. Ne consegue che la controversia può essere attratta, se ne ricorrono i presupposti, nelle competenze speciali di cui all’articolo 7, punto 2, o all’articolo 7, punto 5. Inoltre, una società incaricata di liquidare sinistri per conto dell’assicuratore può essere considerata succursale, agenzia o altra sede d’attività solo se costituisce un centro operativo stabile che si presenta all’esterno come estensione dell’impresa e dispone di direzione e mezzi idonei a trattare con i terzi senza che questi debbano rivolgersi direttamente alla casa madre.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punti 2 e 5, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 10, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 12, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 13, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Direttiva 2009/138/CE
- Articolo 145, direttiva 2009/138/CE
- Articolo 151, direttiva 2009/138/CE
- Articolo 152, direttiva 2009/138/CE
Competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni e cessione di credito risarcitorio
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Sąd Rejonowy w Białymstoku e riguarda una controversia tra una società polacca cessionaria di un credito risarcitorio e un assicuratore danese, in relazione al rimborso dei costi di un veicolo sostitutivo dopo un incidente stradale avvenuto in Polonia.
Fatti e procedimento principale
La persona lesa, dopo l’incidente, aveva noleggiato un veicolo sostitutivo e ceduto il relativo credito prima all’officina di riparazione e poi alla CNP. Quest’ultima ha agito contro Gefion dinanzi al giudice polacco, invocando anche la presenza in Polonia di soggetti collegati all’assicuratrice. L’assicuratore ha contestato la competenza dei giudici polacchi, sostenendo che la CNP, operatore professionale nel recupero crediti assicurativi, non potesse avvalersi delle norme protettive della sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi:
- se l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento n. 1215/2012, impedisca di fondare la competenza sugli articoli 7, punto 2, o 7, punto 5, in una controversia tra cessionario professionale del credito e assicuratore;
- se una società che liquida danni per conto di un assicuratore estero debba essere considerata succursale, agenzia o altra sede d’attività ai sensi dell’articolo 7, punto 5;
- se l’articolo 7, punto 2, configuri un criterio autonomo di competenza nel luogo dell’evento dannoso anche per il cessionario del credito.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, sulla regola generale del domicilio del convenuto;
- l’articolo 5, paragrafo 1, che consente deroghe solo nei casi previsti dalle sezioni 2-7;
- l’articolo 7, punti 2 e 5, sulle competenze speciali per illecito e per succursali/agenzie;
- gli articoli 10-13, dedicati alla competenza in materia di assicurazioni. Vengono inoltre richiamati la direttiva 2009/138/CE, articoli 145, 151 e 152, e il principio di continuità interpretativa sancito dal considerando 34 del regolamento.
Ragionamento della Corte sulla sezione 3 del capo II
La Corte ribadisce che la sezione 3 del capo II del regolamento n. 1215/2012 costituisce un sistema autonomo e speciale di competenza in materia di assicurazioni, destinato a tutelare la parte debole del rapporto. Per questa ragione, le norme speciali non possono essere estese a soggetti che non necessitano di tutela.
Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte precisa che un cessionario può beneficiare del forum actoris solo se subentra nella posizione della parte lesa in quanto soggetto debole; non è invece così quando il cessionario è un operatore professionale che acquista e recupera crediti assicurativi in modo sistematico. Nel caso di specie, la CNP svolge attività professionale di recupero crediti verso imprese di assicurazione; ciò esclude che possa essere considerata parte debole. Pertanto, essa non può invocare le norme speciali degli articoli 10-16.
Rapporto con gli articoli 7, punti 2 e 5
Esclusa l’applicazione della sezione 3, la Corte ammette che la controversia possa ricadere nella sezione 2 del capo II, in particolare nell’articolo 7, punto 2, o nell’articolo 7, punto 5, se ne sono soddisfatte le condizioni. La Corte osserva che l’articolo 10 del regolamento rinvia espressamente solo all’articolo 7, punto 5, e non all’articolo 7, punto 2; tuttavia, se la sezione 3 non opera perché manca una parte debole, non vi è ragione di escludere l’applicazione delle competenze speciali generali della sezione 2.
Nozione di succursale, agenzia o altra sede d’attività ex articolo 7, punto 5
Quanto alla società che liquida sinistri per conto di Gefion in Polonia, la Corte ricorda che l’articolo 7, punto 5, va interpretato autonomamente e restrittivamente. La nozione presuppone due elementi cumulativi:
- l’esistenza di un centro operativo che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come estensione della casa madre e sia dotato di direzione e attrezzature adeguate;
- la controversia deve riguardare atti relativi all’esercizio di tale struttura o impegni da essa assunti in nome della casa madre, da eseguirsi nello Stato in cui la struttura è situata.
La Corte rileva che la Crawford Polska, incaricata dalla Gefion del trattamento completo delle domande di indennizzo e della liquidazione del sinistro, appare come un centro operativo stabile esterno, ma spetta al giudice nazionale verificare concretamente se sia anche materialmente attrezzata per trattare con i terzi. Inoltre, poiché la decisione di ridurre il risarcimento sarebbe stata presa dalla Crawford Polska in nome e per conto di Gefion, la controversia può riguardare impegni assunti da tale soggetto per l’assicuratore, e quindi rientrare nell’articolo 7, punto 5.
Irrilevanza autonoma della direttiva 2009/138/CE per l’interpretazione dell’articolo 7, punto 5
La Corte respinge l’idea che le nozioni di succursale, agenzia o altra sede d’attività debbano essere lette direttamente alla luce degli articoli 145 e 152 della direttiva Solvibilità II. L’interpretazione resta autonoma, nel quadro del regolamento n. 1215/2012 e della sua giurisprudenza specifica.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento n. 1215/2012, non si applica alla controversia tra il cessionario professionale del credito e l’assicuratore RC, e non impedisce che la competenza sia eventualmente fondata sull’articolo 7, punto 2, o sull’articolo 7, punto 5;
- una società incaricata della liquidazione sinistri può essere qualificata come succursale, agenzia o altra sede d’attività ai sensi dell’articolo 7, punto 5, se opera stabilmente come estensione dell’assicuratore e dispone di direzione e mezzi adeguati per trattare con i terzi.
Principi pratici per l’operatore
La decisione è rilevante per i professionisti che acquistano crediti risarcitori in ambito RC auto: tali soggetti non possono invocare automaticamente il foro protetto dell’assicurazione. Resta però possibile, a seconda delle circostanze, radicare la competenza nel luogo dell’evento dannoso o presso la struttura locale dell’assicuratore incaricata della gestione del sinistro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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