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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-597/25

Order of the Court of 19 January 2026. — Kurt Hesse v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-597/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rifiutato di ammettere il ricorso di Kurt Hesse contro la sentenza del Tribunale nella controversia sul marchio TESTAROSSA. Ha ritenuto che i motivi dedotti mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove e che il ricorrente non avesse dimostrato, con la precisione richiesta, una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Il ricorso non è quindi stato autorizzato a procedere e Hesse è stato condannato a sopportare le proprie spese.

Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata dimostrazione che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, con conseguente diniego di autorizzazione a procedere.

La questione giuridica

Se il ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale, in una causa concernente un marchio dell’Unione europea, dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, in quanto idoneo a sollevare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se i motivi dedotti dal ricorrente fossero sufficientemente specifici e idonei a dimostrare un errore di diritto o una contraddizione giurisprudenziale rilevante.

Principio di diritto

Un ricorso per cassazione contro una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammesso a procedere se il ricorrente non dimostra, in modo chiaro e dettagliato, che i motivi dedotti sollevano una questione effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta lamentare un’erronea applicazione delle norme sul "genuine use" del marchio, una presunta violazione della giurisprudenza della Corte, la novità della questione o chiedere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. In mancanza di tale dimostrazione, la Corte respinge la domanda di autorizzazione e il ricorso non procede.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001

Diniego di autorizzazione a procedere nel ricorso sul marchio TESTAROSSA

La Corte, riunita nella formazione incaricata di stabilire se il ricorso possa essere ammesso a procedere, ha esaminato il ricorso di Kurt Hesse contro la sentenza del Tribunale del 2 luglio 2025, resa nella controversia con Ferrari SpA ed EUIPO relativa a procedimenti di revoca/decadenza del marchio UE "TESTAROSSA".

Contesto processuale

Il ricorso era proposto ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte. Poiché la controversia riguardava una decisione del Tribunale su una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO, trovava applicazione il filtro di ammissibilità previsto dall’articolo 58a dello Statuto: il ricorso non può procedere se non è previamente autorizzato dalla Corte quando non pone una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Motivi addotti dal ricorrente

Il ricorrente sosteneva che i cinque motivi di ricorso sollevassero questioni nuove e importanti in tema di:

  • prova del consenso del titolare del marchio all’uso da parte di terzi ai fini dell’uso genuino ex articolo 18, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001;
  • utilizzo del marchio per parti di ricambio e accessori rispetto al prodotto principale "automobili";
  • rilevanza dei servizi di certificazione e dei certificati di autenticità per dimostrare l’uso genuino ex articolo 18, paragrafo 1;
  • valutazione dell’esercizio del potere discrezionale della commissione di ricorso ex articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Invocava inoltre una presunta contraddizione con la giurisprudenza della Corte, in particolare con la sentenza Ferrari del 22 ottobre 2020.

Valutazione della Corte

La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare, con chiarezza e precisione, non solo l’esistenza di un errore di diritto, ma anche il carattere significativo della questione sollevata ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. Il mero richiamo a una violazione delle norme di diritto sostanziale o della giurisprudenza non è sufficiente.

Nel caso di specie, la Corte osserva che le censure del ricorrente miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove esaminati dal Tribunale. Una simile critica, per sua natura, non è idonea a fondare l’ammissione del ricorso.

Quanto alla dedotta contraddizione con la giurisprudenza della Corte, la Corte rileva che il ricorrente non aveva spiegato in modo sufficiente perché l’asserita divergenza fosse tale da porre una questione significativa per il diritto dell’Unione. La sola circostanza che una questione non sia ancora stata esaminata dalla Corte non basta, da sola, a soddisfare il criterio dell’articolo 58a dello Statuto.

Decisione e spese

La Corte conclude che il ricorrente non ha soddisfatto i requisiti richiesti per l’autorizzazione a procedere. Il ricorso non è quindi ammesso. Quanto alle spese, poiché il procedimento si chiudeva prima della notifica alle altre parti, è stato disposto che il ricorrente sopporti le proprie spese.

Principio ricavabile

Il meccanismo di filtro dell’articolo 58a dello Statuto impone al ricorrente un onere rigoroso di motivazione: occorre dimostrare in modo concreto perché il ricorso sollevi una questione di diritto dell’Unione di rilievo sistemico. Non bastano allegazioni generiche di errore del Tribunale, contestazioni sulla valutazione delle prove o il richiamo alla novità della questione o a una presunta contraddizione giurisprudenziale non adeguatamente argomentata.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeadecadenza o revoca del marchiouso genuino del marchioprocedura di autorizzazione del ricorso in cassazioneEUIPO

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