Corte di giustizia, Ordinanza C-598/25
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 19 January 2026. — Kurt Hesse v Ferrari SpA and European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-598/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di autorizzazione a proseguire il ricorso contro la sentenza del Tribunale nella controversia sul marchio TESTAROSSA. Ha ritenuto che i motivi dedotti da Kurt Hesse mirassero sostanzialmente a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove operata dal Tribunale, senza dimostrare l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire e il ricorrente sopporta le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancato riconoscimento del carattere "significativo" delle questioni prospettate ai fini dell’ammissibilità del ricorso
La questione giuridica
Se il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale in una controversia sul marchio dell’Unione europea sollevasse, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, in particolare: a) quanto alla prova dell’uso del marchio conforme alla sua funzione essenziale; b) quanto all’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 sul consenso implicito del titolare all’uso del marchio da parte di terzi.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che il ricorso non può essere autorizzato a proseguire quando la domanda di ammissione non dimostra, in modo chiaro e dettagliato, che i motivi dedotti sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, non basta invocare un preteso errore nella valutazione delle prove o la novità della questione: il ricorrente deve indicare con precisione l’errore di diritto, la norma o la giurisprudenza violate e le ragioni specifiche della rilevanza sistemica. Poiché nel caso di specie il ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, e non aveva spiegato perché la presunta novità delle questioni fosse di rilievo per il diritto dell’Unione, il ricorso è stato dichiarato irricevibile ai fini del proseguimento.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2017/1001
Ricorso contro la sentenza del Tribunale nella causa TESTAROSSA
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia resa nell’ambito del meccanismo di filtro dei ricorsi avverso decisioni del Tribunale in materia di marchi dell’Unione europea. Il ricorso concerne la controversia tra Ferrari SpA e Kurt Hesse sul marchio TESTAROSSA e la revoca parziale decisa in primo grado dal Tribunale.
Fatti e procedimento
Mr Kurt Hesse ha proposto ricorso ex articolo 56 dello Statuto della Corte chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale del 2 luglio 2025, Ferrari v EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), con cui era stata annullata la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO nella parte in cui aveva revocato il marchio per i "scale toy land motor vehicles" nella classe 28. Poiché si trattava di un ricorso contro una decisione del Tribunale riguardante una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO, era applicabile il meccanismo dell’articolo 58 bis dello Statuto.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 58 bis, primo e terzo comma, dello Statuto, che subordina il proseguimento del ricorso alla presenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda motivata di ammissione del ricorso;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, che prevede una decisione rapida mediante ordinanza motivata;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato per le spese;
- l’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura;
- l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, evocato dal ricorrente quale norma sostanziale asseritamente mal interpretata dal Tribunale.
Le questioni sollevate dal ricorrente
A sostegno della domanda di ammissione, Hesse sosteneva che i suoi due motivi di ricorso sollevassero questioni non ancora affrontate dalla Corte e quindi rilevanti per il diritto dell’Unione:
- con il primo motivo, contestava che il Tribunale avesse applicato correttamente gli standard probatori relativi all’uso del marchio su modellini di auto, sostenendo che visibilità del marchio, dimensioni e indicazioni di rapporti di licenza non bastassero a dimostrare un uso conforme alla funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei beni;
- con il secondo motivo, contestava che il Tribunale avesse ritenuto sussistente un consenso implicito di Ferrari all’uso del marchio da parte di terzi, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, affermando che conoscenza, tolleranza o collegamenti contrattuali con licenziatari non equivalgono a consenso.
Il ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare in modo puntuale che le questioni dedotte siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire, indicando con precisione:
- il motivo di ricorso;
- la questione di diritto posta;
- il criterio di rilevanza sistemica;
- le ragioni specifiche per cui tale questione supera la dimensione della mera controversia individuale.
La Corte sottolinea inoltre che, se il ricorrente invoca un contrasto con la giurisprudenza, deve identificare in modo chiaro i paragrafi contestati della decisione impugnata e quelli della giurisprudenza asseritamente violata, spiegando la natura concreta della contraddizione.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che gli argomenti di Hesse, pur formulati come contestazioni in diritto, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal Tribunale in materia di uso del marchio e di consenso implicito. Tale tipo di critica, di per sé, non è idoneo a dimostrare una questione significativa per i fini dell’articolo 58 bis.
La Corte rileva inoltre che il solo fatto che una questione non sia ancora stata esaminata in precedenza dalla Corte non basta a renderla significativa: il ricorrente deve spiegare perché la novità della questione incida effettivamente sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, tale spiegazione mancava.
Decisione e conseguenze sulle spese
La Corte conclude che il ricorrente non ha soddisfatto gli oneri imposti dagli articoli 58 bis dello Statuto e 170a-170b del regolamento di procedura. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alle altre parti, Mr Hesse è stato condannato a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
L’ordinanza ribadisce che il filtro di ammissibilità dei ricorsi in materia EUIPO ha natura rigorosa: non è sufficiente dedurre una presunta errata valutazione delle prove o la novità di una questione di diritto; occorre dimostrare, in modo specifico e dettagliato, che la questione sia effettivamente significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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