Cassazione Penale, Sentenza n. 45294/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 16/06/2022 con cui il Tribunale confermava la custodia cautelare in carcere per concorso in due estorsioni aggravate dal metodo mafioso e in un furto pluriaggravato. I mezzi dedotti erano: (i) violazione dell'art.292 c.p.p. per mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del G.i.p.; (ii) vizio di motivazione e violazione dell'art.629 c.p. rispetto alla qualificazione della condotta come estorsione, con la difesa che sosteneva una diversa genesi dei fatti (azione per tutelare un presunto diritto/il patrimonio aziendale) e richiamava l'art.393 c.p.; (iii) illegittima applicazione della circostanza aggravante del metodo mafioso (art.416-bis, comma 1 c.p.), poiché i ricorrenti avrebbero agito solo per la tutela dell'azienda e non con finalità mafiose.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 31/10/2022 dopo che la misura era stata sostituita con gli arresti domiciliari. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. d) c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 1.000 alla cassa delle ammende, ritenendo la rinuncia imputabile a profili di colpa anche perché non sussisteva un difetto di interesse sopravvenuto (era stata comunque mantenuta una misura cautelare) e il ricorso riguardava il solo profilo della gravità indiziaria.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
Il ricorrente denunciava la mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del G.i.p.; la Corte non si è pronunciata sul merito perche\' il ricorso e\' stato dichiarato inammissibile per rinuncia
art. 629 cod. pen.
Norma cui si riferisce la qualificazione del fatto come estorsione: il ricorrente contestava la qualificazione e la motivazione ma la questione non e\' stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilita\' del ricorso
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
La circostanza aggravante del metodo mafioso era contestata dalla difesa; tuttavia la Corte non ha deciso sulla fondatezza della contestazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia
art. 393 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come fattispecie alternativa/giustificativa della condotta; anche tale questione non e\' stata valutata nel merito per l'inammissibilita\' del ricorso
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilita\' del ricorso in ragione della rinuncia espressa e autenticata del difensore e dell'indagato
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento normativo usato per la condanna alle spese e per la comminazione della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende in caso di inammissibilita\' dell'impugnazione con profili di colpa
Massime di principio
- La rinuncia espressa e autenticata al ricorso determina l'inammissibilita\' dell'impugnazione ai sensi dell'art.591 c.p.p.: prima di rinunziare occorre valutare se permane interesse concreto a proseguire il gravame, soprattutto se e\' ancora in vigore una misura cautelare.
- La dichiarazione di inammissibilita\' per rinuncia puo\' comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita\', anche il pagamento di una sanzione alla cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
- Quando il ricorso impugna profili di gravita\' indiziaria o vizi motivazionali del provvedimento cautelare, la Corte puo\' non esaminare il merito se il ricorrente rinuncia: cio\' non produce un pronunciamento sulle questioni sostanziali (es. qualificazione del fatto o aggravanti mafiose).
- Per contestare l'aggravante del metodo mafioso e la qualificazione di estorsione e\' necessario addurre elementi probatori adeguati; in assenza di decisione di merito (per es. per inammissibilita\') tali questioni rimangono irrilevanti in sede d'impugnazione.
- Il difensore deve custodire particolare attenzione quando autenticando la firma del cliente e dichiarando la rinuncia, poiche\' tale atto ha effetto immediato sull'ammissibilita\' del ricorso e sulle conseguenze economiche per il cliente.
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