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Sentenza

Sentenza del 22/09/2016 n. 447 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento IRES relativo all'anno d'imposta 2005 sotto due profili: primo, sosteneva la nullità della sentenza e dell'avviso perché l'attività istruttoria era stata svolta dalla Direzione Regionale delle Entrate, ritenuta incompetente; secondo, contestava il recupero a tassazione delle maggiori svalutazioni dei crediti "in bonis", sostenendo di avere correttamente applicato una percentuale del 3% sulla base di dati UNIONCAMERE. L'Ufficio proponeva inoltre appello incidentale per il recupero degli interessi di mora indebitamente dedotti e per l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

L'appello principale della società è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto legittima l'attività istruttoria della Direzione Regionale delle Entrate, riconoscendole poteri di ispezione, controllo e acquisizione documentale. Ha inoltre giudicato eccessiva la svalutazione del 3% dei crediti in bonis, rilevando che la percentuale effettiva risultava pari a circa l'1,487514% e che i dati UNIONCAMERE utilizzati riguardavano crediti in sofferenza di specifiche province, non crediti in bonis da svalutare forfettariamente. È stato accolto integralmente l'appello incidentale dell'Ufficio: sono state confermate le sanzioni per infedele dichiarazione e il recupero a tassazione di 24.000 euro di interessi di mora, il cui accantonamento non era più deducibile secondo la normativa vigente. L'avviso di accertamento è stato quindi integralmente confermato e la società è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Articoli 39, comma 1, 40 e 41 del D.P.R. 600/1973

    Sono richiamati dalla società per contestare la ricostruzione del reddito e la ripresa a tassazione; il Collegio non ravvisa la violazione prospettata.

  • Articoli 106 e 107 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La svalutazione dei crediti deve rispettare i limiti fiscali e poggiare su una valutazione adeguata e non eccessiva dell'inesigibilità. Le maggiori somme accantonate rispetto a una stima ragionevole concorrono alla formazione del reddito.

  • Articolo 109, comma 7, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di cassa, cioè nell'esercizio in cui sono percepiti, e non in quello in cui maturano.

  • Decreto legislativo 344/2003

    Ha introdotto, secondo la sentenza, il nuovo regime fiscale degli interessi di mora e ha eliminato la precedente possibilità di dedurre i relativi accantonamenti al fondo rischi.

  • Decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009

    A decorrere dal 1° gennaio 2009 ha disciplinato con norma primaria il riparto delle competenze tra Direzioni Regionali e Direzioni Provinciali, senza creare ex novo i poteri istruttori delle Direzioni Regionali.

  • Principio contabile n. 15

    "adeguata ma non eccessiva"

    La svalutazione dei crediti deve comprendere anche perdite latenti ragionevolmente prevedibili, ma deve essere proporzionata e non può essere utilizzata per distribuire artificiosamente le perdite tra più esercizi o stabilizzare i risultati di bilancio.

  • Sentenza della Corte di Cassazione 3 ottobre 2014, n. 20915

    Riconosce alle Direzioni Regionali delle Entrate la competenza a svolgere attività istruttorie, quali ispezioni, accessi, controlli e acquisizione di informazioni e documenti, i cui risultati possono essere utilizzati dalle Direzioni Provinciali per gli atti impositivi.

Massime di principio

  • Gli atti istruttori svolti dalla Direzione Regionale delle Entrate non sono automaticamente illegittimi: la Direzione Regionale può effettuare controlli e verifiche e trasmetterne gli esiti all'ufficio competente per l'accertamento.
  • La svalutazione fiscale dei crediti deve essere supportata da dati pertinenti alla specifica categoria di crediti e da una motivazione coerente con il loro effettivo grado di rischio. Non è sufficiente richiamare statistiche relative a crediti in sofferenza per giustificare una percentuale forfettaria applicata ai crediti in bonis.
  • Una stima civilistica prudenziale non è necessariamente deducibile fiscalmente: le eccedenze rispetto ai limiti e ai criteri fiscali devono essere recuperate a tassazione.
  • L'utilizzo del fondo svalutazione crediti non può servire a spalmare perdite su più esercizi o a stabilizzare artificialmente i risultati economici; una simile modalità può giustificare la ripresa a tassazione.
  • Gli interessi di mora seguono il criterio fiscale di cassa e, nel regime applicabile dopo la riforma del 2003, non consentono la deduzione di accantonamenti effettuati prima della loro effettiva percezione.
  • La corretta tenuta civilistica del bilancio non esclude la necessità di verificare separatamente la deducibilità fiscale dei costi e degli accantonamenti.
  • Quando l'Amministrazione dimostra l'infedeltà della dichiarazione derivante da costi o accantonamenti fiscalmente non deducibili, il recupero d'imposta può accompagnarsi all'applicazione delle relative sanzioni, salvo specifiche cause di non punibilità.

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