Cassazione Penale, Ordinanza n. 07429/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il giudice di sorveglianza aveva ritenuto che la misura alternativa non fosse concedibile perché una libertà di movimento ampia sarebbe stata inconciliabile con la pericolosità attuale del detenuto, desunta dai gravi precedenti penali, dai procedimenti pendenti, da pregresse violazioni degli obblighi della libertà vigilata e da rilievi disciplinari in carcere. La Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione, affermando che il tribunale può richiedere un ulteriore periodo di osservazione e altri esperimenti premiali prima di ammettere il condannato a una misura alternativa, anche in presenza di elementi positivi nel comportamento intramurario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo legittima la motivazione del tribunale di sorveglianza sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione della condotta e sulla persistente pericolosità del condannato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94 ord. pen.
Norma richiamata implicitamente dalla misura alternativa di affidamento in prova al servizio sociale, rispetto alla quale il giudice di sorveglianza può valutare la pericolosità attuale e la necessità di ulteriore osservazione prima della concessione.
art. 7 L. n. 203 del 1991
Richiamato per qualificare una precedente condanna del ricorrente per omicidio e detenzione e porto illegali di armi aggravati.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di valutazione delle misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può legittimamente negare il beneficio quando ritenga non ancora sufficientemente verificata l'attitudine del condannato a rispettare le prescrizioni imposte, anche se emergono elementi positivi nel comportamento intramurario.
- La pericolosità attuale può essere desunta non solo dalla condotta carceraria, ma anche dai gravi precedenti penali, dai procedimenti pendenti, da pregresse violazioni di misure di sicurezza e da rilievi disciplinari.
- Il giudice della sorveglianza può richiedere un ulteriore periodo di osservazione e il previo esperimento di benefici premiali prima di concedere una misura alternativa, senza che ciò integri di per sé vizio di motivazione.
- Il ricorso per cassazione contro la decisione di sorveglianza è inammissibile quando censura una valutazione discrezionale logicamente e giuridicamente congrua, fondata su elementi sintomatici della persistente pericolosità del condannato.
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