Risposta n. 177 del 31/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, pur formalmente qualificato come rifiuto tacito di rimborso, il contenzioso avrebbe in sostanza ad oggetto il riconoscimento della perdita fiscale generata dall'agevolazione; quindi sarebbe definibile ex articolo 6 d.l. n. 119/2018 con effetti anche sulle liti successive relative al riporto della perdita.
Definizione agevolata di una controversia su istanza di rimborso IRES collegata al riconoscimento della c.d. "Tremonti ambiente"
Il quesito
La società chiede se il giudizio pendente in Cassazione sul rifiuto tacito del rimborso della maggiore IRES versata nel 2011, conseguente alla mancata deduzione degli investimenti ambientali/fotovoltaici agevolabili, possa essere definito ai sensi dell'articolo 6 del d.l. n. 119/2018 per "affrancare" la perdita e usarla negli anni successivi.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene non definibile la controversia, perché l'articolo 6 si applica solo alle liti aventi ad oggetto atti impositivi con una pretesa tributaria quantificata dell'Amministrazione, mentre le richieste di rimborso del contribuente, anche se collegate al riconoscimento di un'agevolazione, ne restano escluse. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui il condono incide sui debiti tributari e non sui crediti.
Definizione agevolata e istanza di rimborso collegata alla "Tremonti ambiente"
La risposta riguarda la possibilità di definire, ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, una controversia in Cassazione avente ad oggetto il rifiuto tacito di rimborso IRES connesso al mancato riconoscimento di una perdita fiscale derivante dall'agevolazione "Tremonti ambiente". Il tema centrale è se una lite formalmente impostata come domanda di rimborso possa rientrare nella definizione agevolata prevista per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società istante dichiara di aver realizzato nel 2010 due impianti fotovoltaici e di ritenere spettante l'agevolazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la quale escludeva dal reddito imponibile la quota di reddito delle PMI destinata a investimenti ambientali, tra cui quelli in impianti fotovoltaici.
Secondo la ricostruzione dell'istante, nel periodo d'imposta 2011 avrebbe maturato una perdita fiscale pari a un importo non riportato nel testo, ma tale perdita non sarebbe stata indicata nella dichiarazione originaria. In assenza della variazione in diminuzione relativa al valore dell'investimento ambientale, la società avrebbe invece dichiarato un reddito imponibile e una conseguente IRES versata per un importo anch'esso omesso nel testo.
Successivamente, la società:
- ha presentato un'istanza di rimborso della maggiore IRES versata per il 2011;
- ha presentato, oltre il termine annuale allora previsto, una dichiarazione integrativa in diminuzione ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- ha utilizzato parzialmente la perdita così emersa nei periodi d'imposta successivi.
L'Agenzia ha poi disconosciuto, per il 2012 e il 2013, la perdita derivante dalla dichiarazione integrativa del 2011, emettendo comunicazioni di irregolarità e successive cartelle di pagamento; analoghi atti sono stati notificati anche per il 2014 e il 2015. Ne è scaturito un contenzioso plurimo, con giudizi in diverse fasi e gradi, incluso un giudizio pendente in Cassazione sul rifiuto tacito di rimborso.
Quesito posto all'Agenzia
L'istante chiede se la controversia pendente in Cassazione sul rifiuto tacito di restituzione dei tributi possa essere definita ai sensi dell'articolo 6 del d.l. n. 119/2018, così da ottenere l'effetto di "affrancare" la perdita fiscale che assume maturata nel 2011 e, per conseguenza, far cessare i giudizi relativi ai successivi periodi d'imposta nei quali tale perdita è stata utilizzata o contestata.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società ritiene che la lite sia definibile, perché il vero oggetto della controversia non sarebbe il mero rimborso, ma il riconoscimento della spettanza dell'agevolazione e della perdita fiscale correlata.
A sostegno della tesi, l'istante osserva che l'articolo 6 del d.l. n. 119/2018 consente la definizione delle controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi, mentre la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 ha escluso le liti sul rifiuto espresso o tacito di rimborso e sulla sola spettanza di agevolazioni. Tuttavia, nel caso concreto, la controversia sarebbe solo formalmente un diniego di rimborso, mentre nella sostanza riguarderebbe il riconoscimento della perdita, con conseguente possibilità di riportarla negli esercizi successivi e di chiudere anche le liti collegate agli anni successivi al 2011.
Normativa e prassi richiamate
L'Agenzia richiama:
- l'articolo 6 del d.l. n. 119/2018, che consente la definizione delle controversie tributarie attribuite alla giurisdizione tributaria e aventi ad oggetto atti impositivi;
- l'articolo 12, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che definisce il valore della lite come l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni;
- la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, che individua come atti impositivi gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto di imposizione recante una pretesa tributaria quantificata.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia non condivide la soluzione proposta.
Osserva innanzitutto che la definizione agevolata dell'articolo 6 riguarda le controversie aventi ad oggetto atti impositivi, cioè atti con cui l'Amministrazione formula una pretesa tributaria quantificata. Per questa ragione restano escluse le controversie in cui il contribuente chiede la restituzione di tributi.
Secondo l'Agenzia, tale esclusione opera anche quando l'istanza di rimborso presupponga o contenga il riconoscimento di un'agevolazione fiscale: in questi casi manca comunque l'atto impositivo, inteso come atto dell'Amministrazione contenente un credito tributario quantificato richiesto in rettifica di quanto dichiarato dal contribuente. Inoltre, l'eventuale richiesta di riconoscimento o dichiarazione di una perdita da riportare nei periodi successivi non appare, in questa sede, ammissibile nella forma dell'istanza di rimborso.
L'Amministrazione richiama anche il principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 16692 del 6 luglio 2017, secondo cui il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti.
Conclusioni operative
In base al parere reso:
- la controversia autonoma relativa all'istanza di rimborso non è definibile ai sensi dell'articolo 6 del d.l. n. 119/2018;
- non è quindi possibile utilizzare la definizione agevolata per ottenere l'"affrancamento" della perdita fiscale rivendicata;
- restano ferme le conseguenze sui giudizi successivi concernenti il riporto della perdita, che però non vengono ricondotte a definizione per effetto della chiusura della lite sul rimborso.
La risposta si chiude quindi con un diniego alla tesi del contribuente, ribadendo che l'istituto della definizione agevolata opera solo in presenza di una controversia su un atto impositivo dell'Amministrazione finanziaria e non su un credito/restituzione vantato dal contribuente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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