Risposta n. 169 del 30/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCause ostative al regime forfetario per architetto socio e amministratore unico di due S.r.l. immobiliari
Il quesito
Il contribuente chiede se, dal 2019, possa applicare il regime forfetario pur detenendo quote di minoranza in due S.r.l. immobiliari e svolgendo per esse l’incarico di amministratore unico, con compensi prevalenti fatturati con partita IVA.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia ritiene che la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014 opera solo se coesistono controllo diretto o indiretto della S.r.l. e riconducibilità tra l’attività della società e quella svolta dal contribuente; nel caso concreto entrambe le condizioni ricorrono, ma la verifica va fatta nell’anno di applicazione del regime, quindi il contribuente può aderire nel 2019 e, se la situazione permane, fuoriuscirà dal forfetario dal 2020.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che il contribuente può applicare il regime forfetario per il 2019, perché la causa ostativa va valutata in tale anno; tuttavia, poiché sussistono sia il controllo indiretto delle S.r.l. sia la riconducibilità dell’attività svolta dalle società a quella di amministratore unico esercitata dal contribuente, se la causa ostativa permane nel 2019 la decadenza dal regime scatterà dal periodo d’imposta 2020.
Cause ostative al regime forfetario per architetto socio e amministratore unico di due S.r.l. immobiliari
L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario introdotto dalla legge n. 190 del 2014, come ampliato dalla legge di bilancio 2019, con specifico focus sulla causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d). Il contribuente è un architetto che detiene partecipazioni di minoranza in due società a responsabilità limitata operanti nel settore della gestione immobiliare e, al tempo stesso, ne è amministratore unico.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante dichiara di esercitare dal 2001 la professione di architetto in forma autonoma, con codice ATECO 71.11.00, e di aver percepito nel 2018 compensi inferiori a 65.000 euro. Riferisce inoltre di possedere, già dal 2018, due quote di minoranza in due S.r.l. che svolgono attività di gestione immobiliare mediante locazione degli immobili posseduti:
- Alfa S.r.l., di cui detiene il 16,596%;
- Beta S.r.l., di cui detiene il 16,61%.
In entrambe le società, quote analoghe sono detenute da fratello e sorella del contribuente, mentre il padre possiede la quota maggioritaria, pari al 50,212% in Alfa S.r.l. e al 50,17% in Beta S.r.l. Il contribuente afferma inoltre di essere amministratore unico di entrambe le società e che i relativi compensi costituiscono il reddito prevalente da lui fatturato tramite la propria partita IVA.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede conferma della possibilità di applicare, a partire dal 2019, il nuovo regime forfetario previsto dalla legge di bilancio 2019, ritenendo di non incorrere nella causa ostativa relativa al controllo di S.r.l. che svolgano attività riconducibili a quella esercitata dal professionista.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante sostiene di poter accedere al regime forfetario nel 2019 per due ragioni principali:
- le attività svolte dalle due S.r.l. sarebbero diverse e non riconducibili a quella di architetto esercitata in forma autonoma;
- egli non avrebbe, a suo dire, il controllo diretto o indiretto delle due società.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che ha istituito il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso dei requisiti previsti. Richiama inoltre la riformulazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 operata dalla legge di bilancio 2019.
Secondo tale disposizione, non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che:
- controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata; e
- tali società esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
L’Agenzia richiama anche la circolare n. 9/E del 2019, che chiarisce come la causa ostativa richieda la compresenza di entrambe le condizioni e come, in mancanza di una di esse, il regime forfetario resti applicabile. La circolare precisa inoltre che il controllo può essere diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359 c.c. e che, ai fini della verifica della causa ostativa, rileva l’anno di applicazione del regime, non quello precedente.
Valutazione dell’Agenzia sul controllo delle società
L’Agenzia osserva che, nel caso concreto, sussiste la prima condizione della causa ostativa, cioè il controllo indiretto delle S.r.l. ai sensi dell’articolo 2359 c.c., in combinato disposto con la nozione di persone interposte. A tal fine, la circolare n. 9/E del 2019 precisa che tra le persone interposte vanno ricompresi anche i familiari di cui all’articolo 5, comma 5, del TUIR.
Sulla base della partecipazione del contribuente e dei suoi familiari, l’Agenzia ritiene integrato il controllo indiretto delle due società.
Valutazione sulla riconducibilità delle attività
Quanto alla seconda condizione, l’Agenzia rileva che, in base ai codici ATECO dichiarati, il contribuente e le S.r.l. risultano collocati in sezioni diverse; tuttavia sottolinea che, secondo la circolare n. 9/E del 2019, ciò che conta è l’attività effettivamente esercitata, non la sola classificazione formale.
Nel caso di specie, il contribuente svolge attività di architetto in forma autonoma e, al contempo, è amministratore unico delle S.r.l. controllate, dalle quali percepisce la prevalenza dei compensi. In tale situazione, l’Agenzia ravvisa una diretta riconducibilità dell’attività effettivamente svolta dalle società a quella di amministratore esercitata in via prevalente dal contribuente.
Parere finale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che nel caso concreto ricorrono entrambe le condizioni della causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014:
- controllo indiretto delle S.r.l.;
- riconducibilità dell’attività svolta dalle società a quella del contribuente.
Tuttavia, precisa che la verifica della causa ostativa deve essere effettuata con riferimento all’anno di applicazione del regime. Di conseguenza, il contribuente può aderire al regime forfetario per il 2019; se nel corso di tale anno la causa ostativa permane, la fuoriuscita dal regime decorrerà dal periodo d’imposta 2020.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce dunque che:
- la mera presenza di partecipazioni di minoranza, se inserite in un quadro familiare che integra il controllo indiretto, non esclude di per sé la causa ostativa;
- per valutare la riconducibilità dell’attività non basta il dato formale dei codici ATECO, ma occorre guardare all’attività effettivamente svolta;
- il regime forfetario può essere applicato nell’anno 2019, ma la permanenza della causa ostativa comporta l’uscita dal regime dal 2020.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 30 mag 2019Risposta n. 170 del 30/05/2019
- Interpello · 30 mag 2019Risposta n. 171 del 30/05/2019
- Interpello · 30 mag 2019Risposta n. 173 del 30/05/2019
- Interpello · 29 mag 2019Circolare n. 168 del 29/05/2019
- Interpello · 31 mag 2019Risposta n. 177 del 31/05/2019
- Interpello · 31 mag 2019Risposta n. 176 del 31/05/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →