Risposta n. 171 del 30/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di poter chiudere la società nel corso del 2019 e, successivamente nello stesso anno, aprire partita IVA come lavoratore autonomo applicando il regime forfetario, poiché la S.r.l.s. verrebbe prima liquidata e cancellata.
Cause ostative al regime forfetario per controllo di S.r.l. e attività riconducibili
Il quesito
Se il socio di maggioranza e rappresentante legale di una S.r.l.s. possa chiudere la società e avviare nello stesso anno un'attività autonoma nello stesso ambito, applicando il regime forfetario senza incorrere nella causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d), legge n. 190/2014.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che la causa ostativa richieda sia il controllo di una S.r.l. sia la riconducibilità delle attività; nel caso concreto, poiché la società verrebbe liquidata e cancellata prima dell'avvio dell'attività autonoma, la causa ostativa non opererebbe. La verifica va fatta nell'anno di applicazione del regime e, se sussistente, comporterebbe la decadenza dal regime nell'anno successivo.
Cause ostative al regime forfetario in caso di controllo di S.r.l. e successivo avvio di attività autonoma
L'interpello riguarda l'applicazione del regime forfetario a un contribuente che è rappresentante legale e socio di maggioranza di una S.r.l.s. iscritta come start-up innovativa. Il quesito nasce dal fatto che il contribuente intende cessare la società e, nello stesso anno, avviare un'attività di lavoro autonomo nello stesso ambito economico della società appena chiusa.
Fattispecie rappresentata
L'istante riferisce di essere rappresentante legale e socio di maggioranza di Alfa S.r.l.s., attiva nel codice ATECO 620909, "Altre attività di servizi connessi a tecnologie informatiche". In accordo con il socio di minoranza, intende chiudere la società nel corso del 2019 e, successivamente, aprire partita IVA come lavoratore autonomo, adottando il regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge n. 145 del 2018.
Quesito del contribuente
Il contribuente chiede se, considerato che la futura attività autonoma sarà riconducibile allo stesso ambito di quella svolta dalla S.r.l.s., il suo caso ricada nella causa ostativa prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, che esclude dal forfetario i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata esercenti attività economiche riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene di poter:
- procedere alla chiusura di Alfa S.r.l.s. nel corso del 2019;
- successivamente, ma sempre nel 2019, richiedere la partita IVA;
- iniziare un'attività di lavoro autonomo nello stesso ambito economico della società cessata;
- applicare il regime forfetario.
Normativa e prassi richiamate
L'Agenzia richiama:
- l'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che disciplina il regime forfetario;
- l'articolo 1, comma 57, lettera d), della medesima legge, come modificato dalla legge di bilancio 2019;
- la circolare n. 9/E del 2019, che ha chiarito i presupposti applicativi della causa ostativa.
La causa ostativa opera quando ricorrono congiuntamente:
- il controllo diretto o indiretto di una società a responsabilità limitata;
- l'esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
La circolare n. 9/E del 2019 precisa inoltre che, ai fini della verifica, rileva l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia osserva preliminarmente che il proprio parere riguarda esclusivamente la seconda parte della causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, senza valutare gli altri requisiti o le altre cause ostative del regime forfetario.
Nel caso concreto, l'Agenzia riconosce che:
- sussiste la prima condizione, cioè il controllo diretto della S.r.l.s. ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile;
- la seconda condizione, ossia la riconducibilità delle attività, è affermata dallo stesso contribuente.
Tuttavia, l'istante dichiara che la propria attività autonoma inizierà solo dopo la liquidazione della società controllata. Sul presupposto che la società venga effettivamente liquidata e cancellata dal registro delle imprese prima dell'avvio dell'attività autonoma, la causa ostativa non opererà nei suoi confronti.
Conclusioni operative
L'Agenzia conclude che il contribuente può aderire al regime forfetario nel 2019, poiché la verifica della causa ostativa va compiuta nell'anno di applicazione del regime. Se, in quell'anno, il presupposto ostativo fosse accertato, ciò comporterebbe la decadenza dal regime nel 2020. Nel caso descritto, però, la preventiva cessazione e cancellazione della S.r.l.s. escludono l'applicazione della causa ostativa.
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