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Sentenza

Sentenza n. 3170/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia delle amministrazioni nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8429/2024, che aveva annullato la decadenza dal finanziamento PNRR per la realizzazione di un polo scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente locale beneficiario)

La controversia

Il Comune ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che, nonostante la notificazione della sentenza n. 8429/2024, le successive diffide e l’ordinanza istruttoria n. 1134/2026, le amministrazioni intimate non avevano adottato gli atti necessari all’esecuzione del giudicato. La sentenza da eseguire aveva annullato il provvedimento ministeriale di decadenza dal finanziamento PNRR, ritenendo rispettato il termine iniziale di ammissibilità previsto dall’art. 17, par. 2, del regolamento (UE) n. 241/2021 e chiarendo che i decreti ministeriali applicabili prevedevano soltanto termini finali per l’affidamento dei lavori. Il giudicato aveva inoltre riconosciuto la reviviscenza del finanziamento, demandando alle amministrazioni, se necessario, l’adozione degli atti di conformazione. Il Comune ha dedotto la persistente inerzia, documentando anche la mancata esecuzione dell’ordinanza collegiale e l’assenza di una concreta attività amministrativa, nonostante un successivo sollecito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso. Ha chiarito che il giudizio di ottemperanza riguarda l’attuazione dell’intero comando giudiziale, ricavabile non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione quando contiene statuizioni conformative indispensabili. Nel caso concreto, il giudicato non si limitava ad annullare la decadenza, ma imponeva la reintegrazione della sfera giuridica del Comune e comportava la reviviscenza del finanziamento di euro 2.000.000,00. Le amministrazioni non disponevano quindi di discrezionalità sull’an dell’esecuzione, ma soltanto sulle modalità tecniche e amministrative di attuazione. Poiché l’opera era già stata realizzata dal Comune con risorse proprie, l’esecuzione richiedeva l’adozione degli atti necessari alla materiale attribuzione ed erogazione del finanziamento. Il Collegio ha ordinato alle amministrazioni, e in particolare al Ministero dell’istruzione e del merito, di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, da insediarsi a istanza di parte e da operare nei successivi trenta giorni. Non è stata applicata la penalità di mora, ritenendo sufficienti il termine assegnato e la nomina del commissario. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di euro 3.000,00, oltre accessori, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di assicurare l’integrale esecuzione del giudicato, mediante l’ordine all’amministrazione di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta quale strumento di coercizione indiretta, ma non è necessaria quando la tutela esecutiva risulta adeguatamente assicurata dall’assegnazione di un termine e dalla nomina del Commissario ad acta.

  • art. 17, par. 2, regolamento (UE) n. 241/2021

    Nel giudizio presupposto, il termine iniziale di ammissibilità previsto dalla disposizione è stato ritenuto rispettato dall’aggiudicazione dei lavori intervenuta il 4 febbraio 2020.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il contenuto del giudicato deve essere ricostruito considerando non solo il dispositivo, ma anche la motivazione quando essa contenga statuizioni conformative indispensabili per individuare gli obblighi dell’amministrazione.
  • Quando una sentenza annulla un provvedimento di decadenza da un finanziamento e riconosce la reviviscenza del beneficio, l’amministrazione non conserva discrezionalità sulla scelta se eseguire o meno il giudicato, ma soltanto sulle modalità tecniche e amministrative della sua attuazione.
  • Se l’intervento finanziato è stato già realizzato dal beneficiario con risorse proprie, l’esecuzione del giudicato che ha riconosciuto la permanenza del finanziamento richiede l’adozione degli atti necessari alla materiale attribuzione ed erogazione delle somme, senza riaprire valutazioni sull’an o sul quomodo dell’intervento.
  • La persistente inerzia dell’amministrazione, nonostante la notificazione del giudicato, le diffide e un ordine istruttorio del giudice dell’ottemperanza, giustifica l’ordine giudiziale di provvedere entro un termine definito e la contestuale nomina di un Commissario ad acta per l’ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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