Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15943/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

Alcuni soggetti avevano convenuto in giudizio l'ente automobilistico nazionale e quello locale per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di un fondo. I convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale di rilascio del bene, accolta dal Tribunale e confermata in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) ultrapetizione, sostenendo che il giudice avesse disposto il rilascio pur a fronte di una domanda di accertamento della proprietà, con violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c.; 2) errore nell'avere escluso il possesso uti dominus dei ricorrenti, assumendo che la loro disponibilità del fondo derivasse da un rapporto obbligatorio con il proprietario, con violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1164 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo al contenuto limitato di una lettera di impegno al rilascio del 9/2/1995; 4) travisamento delle prove testimoniali e attribuzione di valore decisivo a una consulenza di parte; 5) ulteriori censure sulla valutazione delle prove e sull'omesso esame di fatti decisivi; 6) omessa pronuncia sulla censura di difetto di prova del possesso, in specie in capo a uno dei ricorrenti; 7) omessa pronuncia sulla domanda di usucapione, sostenendo che alcuni eredi erano stati erroneamente indicati come contumaci nell'intestazione della sentenza d'appello benché si fossero costituiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente interpretato la domanda riconvenzionale di rilascio come domanda personale, ammissibile anche senza una domanda di accertamento della proprietà, e che non vi era ultrapetizione. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al sesto, perché miravano sostanzialmente a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito, in presenza di motivazione effettiva e coerente; il terzo motivo è stato ritenuto anche inammissibile ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; il sesto, inoltre, per difetto di specificità. Anche il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché l'erronea indicazione nell'intestazione della sentenza della parte che aveva agito non incide sul rigetto della domanda di usucapione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è infondata se il giudice si limita a interpretare la domanda proposta e a decidere entro i suoi limiti sostanziali.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per sostenere l'illegittimità della decisione, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione.

  • art. 1140 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per contestare l'esclusione del possesso uti dominus, ma la Corte non entra nel merito della doglianza perché inammissibile.

  • art. 1141 c.c.

    Invocato per sostenere l'interversione del possesso e la natura del rapporto possessorio.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato per l'acquisto per usucapione, ma la Corte non riesamina il giudizio di fatto sul possesso.

  • art. 1164 c.c.

    Invocato in relazione alla presunta detenzione trasformata in possesso; censura ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sul possesso, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché attinenti al merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione chiedere una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito, che può apprezzarle secondo il proprio convincimento.

  • art. 1144 c.c.

    Citato nei motivi relativi al possesso, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 1310 c.c.

    Richiamato nei motivi sul compossesso e sugli effetti dell'animus di uno dei soggetti, ma senza esame di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Il terzo motivo è dichiarato inammissibile anche perché proposto in presenza di doppia conforme nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002

    È disposto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La domanda riconvenzionale di rilascio di un bene può essere accolta come domanda personale, anche senza una domanda autonoma di accertamento della proprietà, se la sua interpretazione risulta coerente con il contenuto sostanziale dell'atto e non determina ultrapetizione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove in vizi di violazione di legge, quando la motivazione del giudice di merito sia effettiva, coerente e completa.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento probatorio o ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente una motivazione idonea a dar conto della decisione.
  • Le censure di omessa pronuncia devono essere specifiche e autosufficienti, con adeguata indicazione del motivo di appello su cui si assume la mancata decisione; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L'erronea indicazione formale nella intestazione della sentenza della parte contumace o costituita non incide di per sé sulla sorte della domanda sostanziale decisa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.