Sentenza del 29/04/2016 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Aosta
OGGETTO: 1. Falsa fatturazione per operazioni inesistenti - Esito del relativo procedimento penale - Automatica applicazione nel procedimento tributario - Non sussistenza - Valutazione del giudice tributario dell'esito del procedimento penale come indizio - Ammissibilità. 2. Sospensione del rimborso di crediti d'imposta in presenza di ipotesi di reato - Sussistenza ad esclusione di sanzioni e interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la rilevanza nel procedimento tributario dell’esito di un procedimento penale relativo a una presunta falsa fatturazione per operazioni inesistenti e, dall’altro, la legittimità della sospensione del rimborso di un credito d’imposta in presenza di un accertamento con possibili profili di reato. Il contribuente contestava l’automatica utilizzazione dell’esito penale e la sospensione integrale del rimborso, comprendente anche sanzioni e interessi.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l’esito del procedimento penale non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario. Il giudice tributario può tenerne conto esclusivamente come elemento indiziario, da valutare insieme agli altri elementi e nel quadro di una prova composta da indizi gravi, precisi e concordanti. È stata inoltre ritenuta legittima la sospensione del rimborso del credito d’imposta, ma soltanto fino alla concorrenza dell’imposta presumibilmente dovuta; non possono essere comprese nella sospensione le sanzioni e gli interessi.
Norme richiamate
Art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma consente la sospensione del rimborso del credito IVA quando emergano elementi riconducibili a un accertamento o a un’ipotesi di reato, ma la sospensione è limitata all’ammontare dell’imposta e non può estendersi a sanzioni e interessi.
Massime di principio
- L’assoluzione o la condanna in sede penale non determina automaticamente l’esito del giudizio tributario: il giudice fiscale deve procedere a una valutazione autonoma, potendo utilizzare il procedimento penale soltanto come elemento indiziario.
- Per sostenere un accertamento tributario fondato su operazioni inesistenti, gli indizi devono essere complessivamente gravi, precisi e concordanti; il solo esito del processo penale non è sufficiente.
- La sospensione di un rimborso fiscale può essere legittima quando esista un accertamento con profili penalmente rilevanti, ma deve essere proporzionata e limitata alla quota corrispondente all’imposta, senza includere sanzioni o interessi.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra la debenza dell’imposta e gli accessori: anche se il rimborso può essere cautelativamente sospeso per l’imposta contestata, sanzioni e interessi non possono essere trattenuti sulla stessa base.
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