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Circolare

Circolare INAIL n. 24 del 04 maggio 1992

Legge 23 luglio 1991, n. 223, articoli 8, comma 2, 20 e 25, comma 9. Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le agevolazioni contributive previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 per le assunzioni di lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione non si applicano all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL. La posizione, inizialmente già espressa dal Ministero del lavoro, viene confermata anche dal Ministero del tesoro, che richiama l’assenza di copertura finanziaria per estendere i benefici all’assicurazione INAIL.

Esclusione delle agevolazioni contributive della legge n. 223/1991 dall’assicurazione INAIL

Legge n. 223/1991 e agevolazioni contributive

La circolare dell’INAIL n. 24 del 4 maggio 1992 interviene per chiarire l’ambito applicativo di alcune agevolazioni contributive introdotte dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Il documento precisa in particolare che tali benefici non riguardano l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Istituto.

Contenuto della legge richiamata

La circolare richiama la legge n. 223/1991, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, che reca disposizioni in materia di:

  • cassa integrazione;
  • mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione;
  • attuazione di direttive della Comunità europea;
  • avviamento al lavoro;
  • ulteriori misure sul mercato del lavoro.

All’interno di tale disciplina, vengono richiamati gli articoli 8, comma 2, 20 e 25, comma 9, che prevedono agevolazioni contributive a favore delle aziende che assumono lavoratori collocati in mobilità, disoccupati o provenienti da cassa integrazione guadagni.

Orientamento inizialmente espresso dal Ministero del lavoro

La circolare ricorda che, con lettera del 9 gennaio 1992 inviata alle Direzioni regionali e interregionali e alla Direzione provinciale di Bolzano, era già stato comunicato l’orientamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Secondo tale orientamento, le agevolazioni contributive previste dalla legge non si applicano all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur riservandosi il Ministero ulteriori precisazioni in attesa della risposta del Ministero del tesoro.

Conferma del Ministero del tesoro

Successivamente, il Ministero del tesoro ha confermato la tesi del Ministero del lavoro, richiamando il fatto che la legge non contiene la copertura finanziaria necessaria per estendere i benefici contributivi all’assicurazione gestita dall’INAIL. In conseguenza di ciò, viene ribadita l’estraneità dell’assicurazione infortuni ai provvedimenti agevolativi previsti dalla legge n. 223/1991.

Effetto operativo per l’INAIL

Il chiarimento contenuto nella circolare ha quindi valore interpretativo e operativo: le agevolazioni contributive previste dagli articoli richiamati della legge n. 223/1991 non incidono sui premi o sugli obblighi assicurativi dovuti all’INAIL. La disciplina agevolativa resta circoscritta agli ambiti contributivi per i quali la legge ha previsto espressamente la relativa copertura.

Punti principali

Riferimento alla legge n. 223/1991

La circolare richiama la legge 23 luglio 1991, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, che disciplina cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive comunitarie, avviamento al lavoro e altre disposizioni sul mercato del lavoro.

Agevolazioni contributive previste dalla legge

Viene precisato che alcune disposizioni della legge, in particolare gli articoli 8, comma 2, 20 e 25, comma 9, prevedono agevolazioni contributive per le aziende che assumono lavoratori collocati in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione guadagni.

Primo orientamento ministeriale

Con lettera del 9 gennaio 1992, trasmessa alle Direzioni regionali e interregionali e alla Direzione provinciale di Bolzano, era già stato comunicato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale riteneva tali agevolazioni non applicabili all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riservandosi ulteriori precisazioni in attesa del parere del Ministero del tesoro.

Conferma dell’estraneità dell’assicurazione INAIL

Il Ministero del tesoro ha successivamente condiviso l’avviso del Ministero del lavoro, evidenziando che la legge non ha previsto la copertura finanziaria per estendere i benefici contributivi all’assicurazione gestita dall’Istituto. Ne deriva la conferma della estraneità dell’assicurazione infortuni ai provvedimenti agevolativi richiamati.

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