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Circolare

Circolare INAIL n. 14 del 24 marzo 1992

Legge 30 dicembre 1991, n. 412 articolo 16, 6° comma interessi e rivalutazione monetaria dovuti sulle prestazioni assicurative di contenuto economico erogate in ritardo.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL chiarisce gli effetti dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 sulle prestazioni assicurative di contenuto economico pagate in ritardo. Viene confermato l’obbligo di corrispondere gli interessi legali dalla scadenza del termine per l’adozione del provvedimento sulla domanda, con detrazione di tali importi da eventuali somme dovute a titolo di maggior danno. Per la rivalutazione monetaria si ribadisce che essa è riconoscibile solo previa accertamento giudiziale dei presupposti del diritto e deve essere liquidata al netto degli interessi già pagati, in applicazione del principio di incumulabilità. La circolare abroga quindi un precedente punto della circolare n. 59/1991 e dispone l’impugnazione delle sentenze che ammettano il cumulo tra rivalutazione e interessi. Le indicazioni hanno effetto dal 31 dicembre 1991.

Interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni assicurative erogate in ritardo

Interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni assicurative erogate in ritardo

La circolare INAIL n. 14 del 24 marzo 1992 fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in tema di prestazioni assicurative di contenuto economico corrisposte tardivamente. L’intervento si concentra sugli interessi legali dovuti, sulla rivalutazione monetaria e sui rapporti tra i due istituti, richiamando e in parte correggendo quanto già affermato nella circolare n. 59/1991.

Interessi legali dovuti sulle prestazioni in ritardo

La circolare evidenzia che la legge n. 412/1991 rende obbligatoria, per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, la corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute. Il dies a quo è individuato nella data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda.

Inoltre, la norma stabilisce che l’importo dovuto a titolo di interessi debba essere detratto dalle somme eventualmente spettanti a titolo di ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del credito.

Conferma della disciplina sugli interessi moratori

L’INAIL precisa che le disposizioni già contenute nella circolare n. 59/1991 in materia di interessi moratori trovano integrale conferma nella nuova disciplina legislativa. Ne deriva una continuità operativa sul punto, senza necessità di modifiche sostanziali rispetto all’impostazione già adottata per la gestione degli interessi.

Rivalutazione monetaria: condizioni di spettanza e calcolo al netto degli interessi

Per quanto riguarda la rivalutazione monetaria, la circolare ribadisce che la relativa corresponsione resta subordinata all’accertamento giudiziale dei presupposti del diritto. Viene però chiarito che l’importo deve essere erogato al netto degli interessi già corrisposti, in forza del principio di incumulabilità sancito dall’art. 16, comma 6.

Correzione della precedente circolare n. 59/1991

La nuova disciplina comporta anche un intervento correttivo sulla precedente circolare n. 59/1991. In particolare:

  • viene dichiarato abrogato il punto 2.2 di pagina 7;
  • viene smentita l’indicazione contenuta a pagina 3 della stessa circolare nella parte in cui si ammetteva il cumulo tra rivalutazione e interessi.

La circolare stabilisce che le sentenze che eventualmente dispongano tale cumulo debbano essere impugnate nei vari gradi di giudizio.

Decorrenza

Le disposizioni richiamate valgono dalla data di entrata in vigore della legge n. 412/1991, ossia dal 31 dicembre 1991.

Punti principali

Obbligo di corresponsione degli interessi legali

L’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 rende obbligatoria, per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, la corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute. Il decorso degli interessi inizia dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda.

Detrazione degli interessi da eventuali somme per maggior danno

La legge prevede che l’importo dovuto a titolo di interessi sia portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del credito.

Conferma delle indicazioni della circolare n. 59/1991 sugli interessi

Le disposizioni contenute nella precedente circolare n. 59/1991 in materia di interessi moratori vengono espressamente confermate dalla nuova disciplina legislativa.

Rivalutazione monetaria e principio di incumulabilità

Per la rivalutazione monetaria la circolare ribadisce che la corresponsione è subordinata all’accertamento giudiziale dei presupposti del diritto. Il relativo importo deve essere erogato al netto degli interessi già corrisposti, in quanto l’art. 16, comma 6, sancisce il principio di incumulabilità tra interessi e rivalutazione.

Abrogazione parziale della circolare n. 59/1991 e impugnazione delle sentenze

Viene dichiarato abrogato il punto 2.2, a pagina 7, della circolare n. 59/1991. Inoltre, in contrasto con quanto indicato a pagina 3 della stessa circolare, le sentenze che dispongano il cumulo tra rivalutazione e interessi devono essere oggetto di impugnativa nei vari gradi di giudizio.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le indicazioni contenute nella circolare si applicano dalla data di entrata in vigore della legge n. 412/1991, ossia dal 31 dicembre 1991.

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