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Circolare

Circolare INAIL n. 16 del 31 marzo 1992

Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell esercizio dell attività di tecnico sanitario di radiologia medica. Determinazione della retri

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama il decreto ministeriale del 9 luglio 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che fissa per l’anno 1989 la retribuzione convenzionale da assumere a base per la liquidazione delle rendite INAIL dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi: L. 24.561.880. Tale importo si applica ai casi verificatisi dal 1° gennaio 1989 e ai relativi superstiti. Non è invece prevista la rivalutazione delle rendite già in corso al 1° luglio 1989, poiché l’aumento rispetto all’anno precedente è inferiore al 10%.

Determinazione della retribuzione convenzionale 1989 per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

Determinazione della retribuzione convenzionale 1989 per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

La circolare INAIL recepisce il Decreto Ministeriale 9 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1991, con cui viene fissata la retribuzione da assumere a base per la liquidazione delle rendite relative all’anno 1989 per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Il provvedimento si inserisce nel quadro della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che ha modificato la disciplina dell’esercizio della professione.

Retribuzione convenzionale fissata per il 1989

Ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 25 del 1983, la retribuzione convenzionale per il 1989 è determinata in L. 24.561.880. Tale importo costituisce la base per la liquidazione delle rendite INAIL nei confronti dei soggetti interessati.

Ambito di applicazione soggettivo

La circolare precisa che la retribuzione in questione vale esclusivamente per i tecnici di radiologia medica autonomi. Ne consegue che l’importo non è utilizzabile per categorie diverse o per rapporti di lavoro non autonomi.

Decorrenza per le liquidazioni

In continuità con i criteri applicati negli anni precedenti, la nuova retribuzione deve essere utilizzata per la liquidazione delle rendite dovute ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, o ai loro superstiti, nei casi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Mancata rivalutazione delle rendite in corso

La circolare richiama inoltre l’articolo 20 della legge 20 febbraio 1986, n. 41, precisando che non si procede alla rivalutazione delle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1989. La ragione è che la variazione della retribuzione rispetto all’anno precedente è risultata inferiore al limite del 10% previsto dalla norma.

Punti principali

Fonte normativa e importo fissato

La circolare dà conto del Decreto Ministeriale 9 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1991, che determina ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, la retribuzione convenzionale per il 1989 nella misura di L. 24.561.880.

Ambito soggettivo di applicazione

La retribuzione convenzionale indicata vale esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, quindi non per altre categorie di tecnici o per rapporti diversi dall’attività autonoma.

Decorrenza per la liquidazione delle rendite

Il nuovo importo deve essere assunto come base per la liquidazione delle rendite dovute ai tecnici interessati, o ai loro superstiti, per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1989.

Esclusione della rivalutazione delle rendite in corso

In applicazione dell’articolo 20 della legge 20 febbraio 1986, n. 41, non si procede alla rivalutazione delle rendite già in godimento al 1° luglio 1989, poiché la variazione della retribuzione rispetto all’anno precedente è inferiore al 10%.

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