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Circolare

Circolare INAIL n. 15 del 24 marzo 1992

Convenzione INAIL-A.N.M.I.L. per l'esazione della quota associativa, decorrenza 1° gennaio 1991.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’approvazione e la sottoscrizione della nuova Convenzione INAIL-A.N.M.I.L., che sostituisce la precedente scaduta il 31 dicembre 1990 e disciplina la riscossione della quota associativa mediante ritenuta sui ratei delle prestazioni economiche continuative. Vengono indicati decorrenza, durata e rinnovo della convenzione, i soggetti tenuti alla delega, le modalità con cui l’ANMIL deve acquisire e trasmettere le deleghe alle sedi INAIL e le istruzioni operative per la loro digitazione nei sistemi informatici. La circolare precisa anche la regola sulla decorrenza della ritenuta e il criterio di prevalenza dell’ultima delega pervenuta, escludendo l’applicazione retroattiva in caso di registrazione tardiva.

Convenzione INAIL-A.N.M.I.L. per l'esazione della quota associativa dal 1° gennaio 1991

Convenzione INAIL-A.N.M.I.L. per l’esazione della quota associativa

La circolare comunica l’approvazione della nuova Convenzione tra INAIL e A.N.M.I.L. per la riscossione della quota associativa mediante trattenuta sui ratei delle prestazioni economiche continuative. Il provvedimento sostituisce la precedente convenzione scaduta il 31 dicembre 1990 e ne conferma l’impianto operativo, disciplinando sia l’acquisizione delle deleghe sia le modalità di gestione informatica delle stesse.

Quadro normativo e decorrenza

Il Comitato esecutivo, nella seduta del 23 gennaio 1992, ha approvato la Convenzione sottoscritta il 5 febbraio 1992 ai sensi dell’articolo 1/undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. Ai sensi dell’articolo 6, la Convenzione decorre dal 1° gennaio 1991, ha durata di cinque anni e si rinnova tacitamente per un ulteriore quinquennio.

Ambito soggettivo delle deleghe

L’A.N.M.I.L. è incaricata di acquisire la delega, in duplice esemplare e secondo il fac-simile allegato, da una serie di beneficiari di prestazioni INAIL, e precisamente:

  • titolari di rendita per inabilità permanente liquidati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • titolari di rendita a superstiti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
  • vedove e orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile previsto dall’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni;
  • infortunati indennizzati in capitale, titolari di assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965.

Trasmissione delle deleghe alle sedi INAIL

L’ANMIL deve inviare copia della delega alle sedi INAIL territorialmente competenti entro l’ultimo giorno di ogni mese. La circolare evidenzia così un onere di trasmissione periodica, funzionale all’aggiornamento delle posizioni degli assicurati e alla corretta applicazione delle ritenute.

Gestione informatica e codifica delle deleghe

Le unità INAIL devono segnalare tempestivamente alla Direzione generale, Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e delle elaborazioni centrali, le deleghe ricevute, seguendo la procedura già in uso.

Per le diverse fattispecie sono previsti i seguenti inserimenti:

  • delega su rendita diretta: compilazione del campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con codice "D" e decorrenza in mese e anno;
  • delega su rendita a superstiti: compilazione del campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo nucleo" con codice "D" e decorrenza in mese e anno;
  • revoca della delega: mantenimento del codice "R" con decorrenza in mese e anno.

Deleghe successive e regola di prevalenza

Nel caso in cui per lo stesso titolare di prestazione INAIL risulti già memorizzata una delega di altra associazione e ne pervenga una nuova, deve essere inserito il nuovo codice con la nuova decorrenza, sostituendo la precedente. La circolare precisa che è valida solo l’ultima delega pervenuta in ordine cronologico.

Decorrenza della ritenuta e assenza di effetti retroattivi

La ritenuta associativa deve essere applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la delega è stata rilasciata. È inoltre precisato che, se la delega viene digitata in ritardo, la ritenuta non può essere applicata con effetto retroattivo, in base all’accordo raggiunto con l’ANMIL al momento della sottoscrizione della Convenzione.

Punti principali

Approvazione e contenuto della nuova convenzione

Il Comitato esecutivo, nella seduta del 23 gennaio 1992, ha approvato la Convenzione INAIL-A.N.M.I.L., sottoscritta il 5 febbraio 1992 ai sensi dell’articolo 1/undecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. La nuova disciplina sostituisce la convenzione precedente, scaduta il 31 dicembre 1990, senza soluzione di continuità, confermando la modalità di riscossione dei contributi annuali associativi tramite ritenute sui ratei delle prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall’INAIL, sulla base delle deleghe degli iscritti.

Decorrenza, durata e rinnovo

Ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, la disciplina decorre dal 1° gennaio 1991. La convenzione ha durata quinquennale ed è prevista la tacita rinnovabilità per un ulteriore quinquennio.

Soggetti per i quali l’ANMIL acquisisce la delega

L’ANMIL deve acquisire la delega in duplice esemplare, secondo il fac-simile allegato alla convenzione, dai soggetti beneficiari di prestazioni INAIL individuati dalla circolare: titolari di rendita per inabilità permanente liquidati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; titolari di rendita a superstiti ai sensi del medesimo decreto; vedove e orfani titolari dello speciale assegno continuativo mensile di cui all’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248 e successive modificazioni; infortunati indennizzati in capitale, titolari di assegno continuativo mensile ai sensi degli articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 1124/1965.

Trasmissione delle deleghe alle sedi INAIL

L’ANMIL deve trasmettere copia della delega acquisita alle sedi INAIL competenti per territorio entro l’ultimo giorno di ogni mese.

Istruzioni operative per la digitazione delle deleghe

Le unità INAIL devono segnalare tempestivamente alla Direzione generale, Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informatico e delle elaborazioni centrali, le deleghe pervenute seguendo la procedura indicata: per le deleghe su rendita diretta va compilato il campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo e sospensioni" con il codice "D" e la decorrenza in mese e anno; per le deleghe su rendita a superstiti va compilato il campo "COD/DEC.ANMIL" della mappa "Basi di calcolo nucleo" con il codice "D" e la decorrenza in mese e anno; per la revoca della delega resta valido il codice "R" con la decorrenza in mese e anno.

Deleghe multiple e prevalenza dell’ultima delega

Se per uno stesso titolare di prestazione INAIL risulta già memorizzata una delega di altra associazione e perviene una nuova delega ANMIL, occorre digitare il nuovo codice e la nuova decorrenza in sostituzione della precedente. La circolare stabilisce che è valida soltanto l’ultima delega pervenuta in ordine cronologico.

Decorrenza della ritenuta e divieto di retroattività

La ritenuta deve essere applicata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la delega è stata rilasciata, in conformità al secondo comma dell’articolo 1 della Convenzione. Inoltre, sulla base di un accordo intercorso con l’ANMIL al momento della sottoscrizione, se la delega viene digitata in ritardo la ritenuta non può essere applicata con decorrenza retroattiva.

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