Circolare INAIL n. 21 del 17 aprile 1992
Interesse di rateazione e di dilazione. Decreti del Ministero del Tesoro 7 agosto 1991 e 18 febbraio 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento dei tassi di interesse dovuti dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori, a seguito dei decreti ministeriali 7 agosto 1991 e 18 febbraio 1992. Vengono indicati i nuovi valori, pari al 24,50% dal 14 agosto 1991 e al 24,625% dal 28 febbraio 1992, precisando i casi in cui tali misure si applicano anche a istanze già presentate ma con piano di rateazione comunicato dalla Sede in date successive. La circolare chiarisce inoltre che le variazioni del tasso rilevano anche ai fini delle somme aggiuntive e allega il prospetto riepilogativo dei tassi vigenti dal 29 dicembre 1978.
Tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi INAIL
Interesse di rateazione e di dilazione: aggiornamento dei tassi INAIL
La circolare INAIL n. 21 del 17 aprile 1992 aggiorna il quadro dei tassi di interesse dovuti dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi ed accessori, in attuazione dei decreti del Ministero del tesoro del 7 agosto 1991 e del 18 febbraio 1992. Viene inoltre precisata la portata temporale delle nuove misure e il loro riflesso sulla determinazione delle somme aggiuntive.
Aggiornamento dei tassi
Con il decreto ministeriale 7 agosto 1991, pubblicato in G.U. n. 190 del 14 agosto 1991, il tasso di interesse per rateazioni e dilazioni è stato fissato nella misura del 24,50%, con decorrenza dal 14 agosto 1991, in attuazione dell’art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Successivamente, con decreto ministeriale 18 febbraio 1992, pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 1992, il medesimo tasso è stato fissato nella misura del 24,625%, con decorrenza dal 28 febbraio 1992.
Ambito soggettivo e decorrenza applicativa
I tassi indicati trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione e dilazione:
- dal 14 agosto 1991, per il tasso del 24,50%;
- dal 28 febbraio 1992, per il tasso del 24,625%.
L’applicazione avviene secondo le consuete modalità operative previste dall’Istituto.
Applicazione alle istanze presentate in data anteriore
La circolare richiama quanto già disposto con la circolare n. 51/1982 e precisa che i nuovi tassi si applicano anche alle istanze presentate anteriormente alle rispettive date di decorrenza, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione:
- in data 14 agosto 1991 o successiva, per il tasso del 24,50%;
- in data 28 febbraio 1992 o successiva, per il tasso del 24,625%.
Effetti sulle somme aggiuntive
Viene altresì chiarito che la variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive, come previsto dalla circolare n. 55/1988.
Prospetto riepilogativo allegato
La circolare segnala l’allegazione di un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni di debiti contributivi a decorrere dal 29 dicembre 1978, con richiamo delle diverse decorrenze e delle relative circolari di riferimento.
Punti principali
Aggiornamento dei tassi di interesse
Il Ministero del tesoro, con decreto 7 agosto 1991, ha fissato il tasso di interesse per rateazioni e dilazioni nella misura del 24,50%, con decorrenza dal 14 agosto 1991. Successivamente, con decreto 18 febbraio 1992, il tasso è stato elevato al 24,625%, con decorrenza dal 28 febbraio 1992.
Ambito di applicazione temporale
I nuovi tassi si applicano ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire, rispettivamente, dal 14 agosto 1991 e dal 28 febbraio 1992, secondo le ordinarie modalità operative.
Applicazione alle istanze pregresse
In conformità alla circolare n. 51/1982, i nuovi tassi sono applicabili anche alle istanze presentate prima delle date di decorrenza, purché la Sede abbia comunicato il piano di rateazione in data 14 agosto 1991 o successiva, ovvero in data 28 febbraio 1992 o successiva.
Effetti sulle somme aggiuntive
La circolare precisa che la decorrenza delle variazioni del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive richiamate dalla circolare n. 55/1988.
Prospetto riepilogativo dei tassi storici
È allegato un prospetto con le misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi vigenti dal 29 dicembre 1978, utile per la ricostruzione storica delle variazioni intervenute nel tempo.
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