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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1143

Regolamento delegato (UE) 2019/1143 della Commissione, del 14 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la dichiarazione di talune spedizioni di modesto valore

Normativa europea32019R1143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua le regole doganali dell'Unione alle esigenze del commercio elettronico e alla riforma dell'IVA sulle importazioni di basso valore. Da un lato, mantiene temporaneamente la possibilità di considerare dichiarate alla semplice presentazione in dogana le merci di valore intrinseco non superiore a 22 EUR; dall'altro, introduce una dichiarazione doganale semplificata con un insieme di dati ridotto per le spedizioni di modesto valore. Restano esclusi i casi di merci soggette a divieti o restrizioni e alcune fattispecie specifiche connesse all'esenzione IVA.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per introdurre una dichiarazione doganale con dati ridotti per le spedizioni di modesto valore e per mantenere, fino a una certa data, la presentazione in dogana per le merci di valore intrinseco non superiore a 22 EUR.

Ambito di applicazione

Si applica alle dichiarazioni doganali relative all'immissione in libera pratica nell'Unione, in particolare alle spedizioni di modesto valore beneficianti di franchigia da dazio all'importazione ai sensi degli articoli 23, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009. Riguarda operatori economici, dichiaranti, importatori e soggetti coinvolti nel commercio elettronico e nelle spedizioni tra paesi terzi e Stati membri; si estende anche alle spedizioni non commerciali tra privati, ma con esclusioni importanti per merci soggette a divieti o restrizioni e per taluni casi di esenzione IVA (articolo 143, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE, regimi 42 e 63). La disciplina opera dalla sua entrata in vigore e, per la nuova dichiarazione con set di dati ridotto, dalla data prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455.

Modifica del regime doganale per spedizioni di modesto valore

Il regolamento delegato (UE) 2019/1143 interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/2446 per adeguare le formalità doganali al crescente volume del commercio elettronico e alle regole IVA applicabili alle importazioni di basso valore. La Commissione evidenzia, nei considerando, che i requisiti ordinari dell'allegato B non sono proporzionati per le spedizioni di modesto valore e che occorre armonizzare gli adempimenti doganali con i regimi IVA introdotti dalla direttiva (UE) 2017/2455.

Ambito materiale e finalità

Il regolamento riguarda l'immissione in libera pratica di merci importate nell'Unione, in particolare:

  • merci con valore intrinseco non superiore a 22 EUR;
  • spedizioni di modesto valore beneficianti di franchigia da dazio all'importazione;
  • spedizioni non commerciali tra privati;
  • operazioni connesse ai regimi IVA speciali per vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi.

La finalità è duplice: da un lato, conservare una modalità semplificata per le merci di valore molto basso fino alla soppressione della soglia IVA di 22 EUR; dall'altro, introdurre una dichiarazione doganale con insieme di dati ridotto, più adatto al flusso massivo delle spedizioni di modesto valore.

Mantenimento temporaneo della presentazione in dogana per merci fino a 22 EUR

L'articolo 1, punto 1, sostituisce l'articolo 141, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Fino al giorno precedente la data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455, le merci con valore intrinseco non superiore a 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica con la sola presentazione in dogana, ai sensi dell'articolo 139 del codice doganale dell'Unione, se i dati richiesti sono accettati dalle autorità doganali.

Questa disciplina serve a evitare che, nei periodi in cui alcuni Stati membri avessero già potenziato i propri sistemi di importazione, debba essere resa obbligatoria una dichiarazione doganale completa per merci che restano esenti da IVA e da dazio.

Dichiarazione doganale con set di dati ridotto: articolo 143 bis

L'articolo 1, punto 2, introduce il nuovo articolo 143 bis. Dalla data prevista dalla direttiva (UE) 2017/2455, è possibile presentare una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica con l'insieme di dati specifico dell'allegato B per le spedizioni che beneficiano della franchigia da dazio prevista dagli articoli 23, paragrafo 1, o 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009.

La possibilità opera solo se:

  • le merci contenute nella spedizione non sono soggette a divieti o restrizioni;
  • si tratta di una spedizione di modesto valore idonea alla franchigia da dazio;
  • si utilizza il set di dati specifico definito nell'allegato B, colonna H7.

Esclusioni dall'insieme di dati ridotto

Il paragrafo 2 dell'articolo 143 bis esclude espressamente l'uso del set di dati ridotto in due ipotesi:

  • immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;
  • reimportazione con immissione in libera pratica di merci nella medesima situazione.

La ragione dell'esclusione è che, in tali casi, le informazioni richieste ai fini IVA e, se rilevante, delle accise non sono soddisfatte dal set ridotto.

Modifiche all'allegato B: colonna H7 e dati richiesti

L'allegato B è aggiornato con l'inserimento della colonna H7 nella tabella dei requisiti in materia di dati. La colonna riguarda le dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di spedizioni con franchigia da dazio all'importazione e si fonda sugli articoli 5, paragrafo 12, 162 e 201 del codice doganale dell'Unione.

I dati previsti per la colonna H7 coprono, in forma semplificata, elementi come:

  • tipo di dichiarazione e eventuali documenti precedenti;
  • informazioni supplementari utili all'immissione in libera pratica;
  • soggetti della catena commerciale e logistica, inclusi esportatore, speditore, destinatario, importatore, dichiarante, rappresentante e vettore, con relativi identificativi nei casi previsti;
  • regime e procedura aggiuntiva;
  • valore e spese di trasporto a destinazione finale;
  • descrizione delle merci, tipo di imballaggio, massa lorda, numero di colli e codice merce;
  • codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato.

Note esplicative e semplificazioni documentali

Le note della sezione 2 del capitolo 3 dell'allegato B sono integrate per adattarsi alla colonna H7. In particolare:

  • nel dato 2/1, se dichiarazione sommaria di entrata e dichiarazione doganale sono presentate separatamente, va inserito l'MRN della dichiarazione di entrata sommaria o di altro documento precedente;
  • nel dato 2/2 possono essere fornite informazioni supplementari utili;
  • nel dato 2/4 può essere indicato l'identificativo dell'operazione se le merci rientrano nel regime speciale per le vendite a distanza di beni importati;
  • nel dato 3/1, per la colonna H7, va indicato cognome, nome e indirizzo della persona che spedisce le merci secondo il contratto di trasporto;
  • nel dato 3/40, se applicabile, va indicato il codice IVA speciale attribuito per il regime speciale delle vendite a distanza;
  • nel dato 4/18 il valore è quello intrinseco delle merci per articolo nella valuta di fatturazione;
  • nel dato 4/19 vanno indicate le spese di trasporto a destinazione finale nella valuta di fatturazione;
  • nel dato 6/14 va indicato il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato.

Sono inoltre previste note di esclusione o di limitazione di taluni dati, ad esempio:

  • il dato 4/8 non è richiesto in alcuni casi specifici;
  • il dato 4/19 non è richiesto per talune spedizioni postali o per le merci non commerciali tra privati esenti da IVA;
  • alcune informazioni sono richieste solo se la dichiarazione riguarda merci rientranti nel regime speciale per le vendite a distanza o in specifiche franchigie doganali.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, come tipico dei regolamenti dell'Unione.

Disposizioni principali

Mantenimento della presentazione in dogana per merci fino a 22 EUR

L'articolo 141, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è sostituito per stabilire che, fino al giorno precedente la data indicata all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455, le merci con valore intrinseco non superiore a 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana, ai sensi dell'articolo 139 del codice doganale dell'Unione, purché i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.

Nuova dichiarazione doganale per spedizioni di modesto valore

È inserito l'articolo 143 bis, che consente, dalla data prevista dalla direttiva (UE) 2017/2455, la presentazione di una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica con l'insieme di dati specifico dell'allegato B per le spedizioni che beneficiano della franchigia dai dazi all'importazione ai sensi degli articoli 23, paragrafo 1, o 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, purché le merci non siano soggette a divieti o restrizioni.

Esclusioni dall'uso dell'insieme di dati ridotto

L'insieme di dati specifico per spedizioni di modesto valore non può essere utilizzato per l'immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, né per la reimportazione con immissione in libera pratica di tali merci; ove applicabile, resta fermo anche il regime di circolazione in sospensione d'accisa ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.

Adeguamento dell'allegato B e introduzione della colonna H7

L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è modificato per creare una colonna H7 relativa alle dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni con franchigia da dazio. La colonna H7 prevede un set di dati ridotto per informazioni su tipo di dichiarazione, documenti precedenti, soggetti della catena logistica, valore, spese di trasporto a destinazione finale e descrizione/codice delle merci, con note specifiche su quali dati siano obbligatori o dispensati in determinati casi.

Precisazioni sulle informazioni richieste e sulle note della tabella dati

Le note ai dati dell'allegato B sono aggiornate per la colonna H7: tra l'altro, il MRN della dichiarazione di entrata sommaria o di altri documenti precedenti può essere indicato nel dato 2/1; il codice IVA speciale va indicato nel dato 3/40 per il regime speciale delle vendite a distanza; il dato 4/18 passa da 'Valore postale' a 'Valore' e riguarda il valore intrinseco per articolo; il dato 4/19 diventa 'Spese di trasporto a destinazione finale'; per il dato 6/14 va indicato il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleivacommercio elettronicofranchigie doganaliprocedure doganali

Testo integrale

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