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Parere

Parere n. 651/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Guardia di Finanza - Legione Allievi, Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero della Salute, Ministero della Difesa, e nei confronti di -OMISSIS-, avverso il provvedimento del 12 sett. 2025 di esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1634 allievi finanzieri;

Giustizia amministrativa202501212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Esclusione dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1634 allievi finanzieri, disposta per asserita asma bronchiale estrinseca

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente, ammesso al concorso per allievi finanzieri e risultato idoneo alla prova preselettiva, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici di primo accertamento e agli accertamenti attitudinali, è stato convocato presso la Scuola Allievi finanzieri per la frequenza del corso. All'atto della presentazione, nella sua borsa è stato rinvenuto il farmaco Ventolin, insieme a tachipirina e comuni antinfiammatori. Sulla base di tale circostanza è stato sottoposto a ulteriori accertamenti medico-legali e, con provvedimento del 12 settembre 2025, è stato dichiarato non idoneo alla visita medica di incorporamento per "asma bronchiale estrinseca". Il ricorso straordinario è diretto contro l'esclusione e deduce, secondo quanto emerge dal parere, plurimi motivi, con particolare riferimento all'insufficienza dell'istruttoria e alla mancata verifica della gravità della patologia, nonché alla contraddizione con i precedenti giudizi di idoneità. È stata inoltre proposta istanza cautelare.

Il parere

In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni juris sia il periculum in mora. Il fumus deriva dall'apparente carenza di adeguata istruttoria, tanto più rilevante in presenza dei precedenti giudizi positivi di idoneità psico-fisica e attitudinale. La direttiva del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016 considera l'asma bronchiale causa di non idoneità soltanto quando presenti un grado elevato di gravità; le forme lievi non costituiscono causa di non idoneità. Nel caso concreto non risulta adeguatamente valutato il grado della patologia né il suo effettivo impatto sulla capacità del candidato di svolgere le funzioni di servizio. Il periculum è stato ravvisato nel rischio di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'impossibilità di partecipare al corso di formazione, con potenziale danno alla carriera. La Sezione ha quindi accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione, disponendo il riesame della posizione del ricorrente. Ha inoltre ordinato all'amministrazione di trasmettere la relazione istruttoria prescritta, di comunicare preventivamente al ricorrente l'esito del riesame e di consentirgli eventuali controdeduzioni. Il merito del ricorso non è stato deciso.

Osservazioni

Istanza cautelare - Fumus boni juris

L'esclusione per inidoneità non appare sorretta da adeguata istruttoria, soprattutto considerati i precedenti giudizi positivi di idoneità psico-fisica e attitudinale.

Istanza cautelare - Valutazione dell'asma bronchiale estrinseca

Ai sensi della direttiva del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016, l'asma bronchiale costituisce causa di non idoneità solo se di grado elevato; le forme lievi non determinano l'esclusione. Occorreva quindi verificare la gravità della patologia e il suo concreto impatto sull'idoneità al servizio.

Istanza cautelare - Periculum in mora

L'esclusione impedisce la partecipazione al corso di formazione per allievi finanzieri e può arrecare un pregiudizio grave e irreparabile alla carriera del ricorrente.

Incombenti istruttori

L'amministrazione deve trasmettere la relazione istruttoria prescritta, dare conto dell'esito del riesame e comunicarlo preventivamente al ricorrente per consentire eventuali controdeduzioni.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016

    se di grado lieve non costituiscono causa di non idoneità

    L'asma bronchiale e le altre allergie rilevano ai fini dell'inidoneità soltanto quando presentino un grado elevato e incidano significativamente sull'idoneità del candidato allo svolgimento delle funzioni di servizio.

  • d.m. n. 155 del 17 maggio 2000

    È richiamato nel provvedimento di inidoneità quale fonte regolativa degli accertamenti e dei requisiti medico-legali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • Quando una disciplina concorsuale o una direttiva amministrativa collega l'inidoneità fisica a una patologia soltanto se grave o di grado elevato, l'amministrazione deve accertare e motivare specificamente il grado della patologia, non potendo fondare l'esclusione sulla sola presenza della diagnosi o sulla disponibilità di un farmaco.
  • La presenza di precedenti giudizi positivi di idoneità impone un'istruttoria particolarmente accurata quando l'amministrazione adotta successivamente un giudizio di non idoneità, mediante l'individuazione degli elementi sopravvenuti o rivalutati che giustificano il mutamento della valutazione.
  • Nel procedimento di riesame disposto in sede cautelare, l'amministrazione deve comunicare preventivamente l'esito all'interessato e consentirgli di formulare controdeduzioni, quando ciò sia previsto dagli incombenti istruttori stabiliti dal giudice consultivo.
  • Il rischio di perdere la possibilità di frequentare un corso di formazione direttamente collegato all'accesso a una carriera pubblica può integrare il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.

Esclusione dal concorso per allievi finanzieri per asma bronchiale estrinseca

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da un partecipante al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1634 allievi finanzieri. L'impugnazione è rivolta contro il provvedimento del 12 settembre 2025 con cui il candidato è stato dichiarato non idoneo alla visita medica di incorporamento per "asma bronchiale estrinseca".

Svolgimento della procedura concorsuale

Il candidato era stato ammesso al concorso indetto con determinazione n. 341650 del 20 novembre 2024 dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Aveva superato la prova scritta preselettiva e le prove di efficienza fisica. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento lo aveva giudicato collegialmente idoneo il 22 aprile 2025, sulla base degli accertamenti psico-fisici risultanti dal fascicolo personale.

Successivamente, anche la sottocommissione competente per gli accertamenti attitudinali lo aveva dichiarato idoneo il 24 aprile 2025, tenendo conto dei test attitudinali e di personalità, dei questionari biografici e motivazionali e dei colloqui.

Il fatto che ha determinato il nuovo accertamento

Il 26 agosto 2025 il Centro reclutamento aveva comunicato al candidato di presentarsi presso la Scuola Allievi finanzieri per la frequenza del corso di formazione, nelle more dell'approvazione delle graduatorie finali di merito.

All'arrivo presso la Scuola, gli era stato chiesto di mostrare il contenuto della borsa. Vi era stata rinvenuta una pochette contenente alcuni medicinali, tra cui tachipirina, comuni antinfiammatori e il farmaco Ventolin. Sulla base di tale elemento il candidato era stato rinviato a nuovi accertamenti medico-legali e convocato a un'ulteriore visita medica per l'11 settembre 2025.

Il provvedimento impugnato

Con nota del 12 settembre 2025 il candidato era stato dichiarato non idoneo alla visita medica di incorporamento per "asma bronchiale estrinseca", con richiamo al bando di concorso, al d.m. n. 155 del 17 maggio 2000 e al decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario, affidato a plurimi motivi, chiedendo anche la sospensione cautelare del provvedimento. L'amministrazione non ha depositato la prescritta relazione di rito.

Valutazione cautelare del Consiglio di Stato

La Sezione ha precisato che la valutazione è svolta in via sommaria e non pregiudica la decisione di merito. Ha tuttavia ritenuto presenti entrambi i presupposti della tutela cautelare:

  • il fumus boni juris, per l'apparente carenza di adeguata istruttoria;
  • il periculum in mora, per il rischio di esclusione dal corso di formazione e di conseguente pregiudizio alla carriera.

Difetto di istruttoria sulla gravità della patologia

Secondo il parere, la direttiva del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 61772 del 25 febbraio 2016 attribuisce rilievo all'asma bronchiale quale causa di non idoneità solo quando la patologia sia di grado elevato. Le forme lievi non costituiscono causa di non idoneità.

Ne deriva che non è sufficiente accertare la mera presenza dell'asma o desumere la patologia dalla disponibilità del farmaco Ventolin. L'amministrazione deve verificare la gravità concreta della condizione e stabilire se essa incida significativamente sulla capacità dell'aspirante allievo di svolgere le funzioni richieste dal servizio.

Tale valutazione non risulta adeguatamente compiuta nel caso esaminato, anche considerando che il candidato aveva già ottenuto giudizi positivi di idoneità psico-fisica e attitudinale.

Dispositivo e incombenti

La Sezione ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati nella motivazione, disponendo il riesame della posizione del ricorrente alla luce dei motivi dedotti.

Ha inoltre ordinato all'amministrazione di:

  • trasmettere la prescritta relazione istruttoria;
  • dare conto dell'esito del riesame;
  • comunicare previamente tale esito al ricorrente;
  • consentire al ricorrente di formulare eventuali controdeduzioni.

Il parere non definisce il merito del ricorso straordinario, che resta impregiudicato in attesa dell'esito del riesame e degli adempimenti istruttori.

Oscuramento dei dati personali

La Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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