Ordinanza n. 2360/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (n. K10.819219);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio è emerso che il difensore originariamente costituito è stato cancellato dall’Albo degli Avvocati e ha comunicato tale circostanza alla ricorrente, senza che agli atti risultasse la nomina di un nuovo difensore. Il Collegio ha quindi esaminato la necessità di interrompere automaticamente il processo in conseguenza della cancellazione del difensore dall’Albo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l’interruzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 301 c.p.c. Ha ritenuto che anche la cancellazione volontaria dell’avvocato costituito dall’Albo sia assimilabile alle ipotesi previste dall’art. 301 c.p.c. e determini l’automatica interruzione del processo. La prosecuzione del giudizio senza interruzione comporterebbe la nullità degli atti successivi. Il Collegio ha fissato una nuova udienza pubblica per il 27 novembre 2026, anche al fine di verificare l’eventuale riassunzione del giudizio ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a., disponendo la comunicazione dell’ordinanza al Ministero costituito e personalmente alla parte ricorrente, previa acquisizione del certificato di residenza. Non è stata esaminata la legittimità del diniego di cittadinanza.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
La verificazione di un evento interruttivo comporta l’interruzione del processo secondo le regole previste dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.
art. 80, comma 3, c.p.a.
La nuova udienza è fissata anche per consentire la verifica dell’eventuale riassunzione del giudizio nei termini e con le modalità previste.
art. 301 c.p.c.
La cancellazione, anche volontaria, del difensore costituito dall’Albo è assimilabile alle altre ipotesi previste dalla norma e determina l’automatica interruzione del processo.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Le disposizioni del codice di procedura civile disciplinano gli eventi interruttivi e la prosecuzione o riassunzione del processo, in quanto applicabili al giudizio amministrativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La cancellazione volontaria dall’Albo dell’avvocato costituito, anche se non riconducibile testualmente alle ipotesi tipiche di cui all’art. 301 c.p.c., è assimilabile a esse e determina l’automatica interruzione del processo.
- La prosecuzione del giudizio amministrativo senza dichiarare l’interruzione conseguente alla cancellazione del difensore costituito comporta la nullità degli atti processuali successivi.
- In presenza della cancellazione del difensore dall’Albo e della mancata nomina di un nuovo difensore, il giudice amministrativo deve dichiarare l’interruzione del processo e può fissare una nuova udienza per verificare l’eventuale riassunzione del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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