Ordinanza n. 37/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- (-OMISSIS-/AreaI/Informazioni) emesso in data 19.12.2025 dalla Prefettura di Reggio Emilia nei confronti della -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 89-bis e 91 del D.lgs. n. 159/2011; - del provvedimento interdittivo antimafia prot. n. -OMISSIS- (-OMISSIS-/AreaI/Comunicazioni) emesso in data 19.12.2025 dalla Prefettura di Reggio Emilia nei confronti del Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 89-bis del D.lgs. n. 159/2011; - di ogni atto preordinato, connesso e/o consequenziale a quello gravato e segnatamente ai fini del presente ricorso e per quanto occorrer possa: l’Avviso di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 17.7.2025 emanato, ex art. 92, comma 2-bis del Codice Antimafia, dalla Prefettura di Reggio Emilia nei confronti della -OMISSIS- e l’Avviso di apertura di un procedimento disciplinare di cancellazione d’ufficio della -OMISSIS- dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali emanato il 12.1.2026 dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica - Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale Emilia Romagna; - dell’ordinanza n. 220 emanata il 23.12.2025 dal Comune di -OMISSIS- per la sospensione dei lavori oggetto della CILA n. C58/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti interdittivi antimafia adottati dalla Prefettura di Reggio Emilia nei confronti dell'impresa e del titolare, con atti consequenziali concernenti la cancellazione dall'Albo dei Gestori Ambientali e la sospensione di lavori
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i provvedimenti interdittivi antimafia adottati il 19 dicembre 2025 dalla Prefettura di Reggio Emilia ai sensi degli artt. 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011. Sono stati inoltre contestati l'avviso di avvio del procedimento antimafia, l'avviso di apertura del procedimento disciplinare per la cancellazione d'ufficio dell'impresa dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e l'ordinanza comunale di sospensione dei lavori oggetto di CILA. Dalla motivazione dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di ricorso; nella fase cautelare i ricorrenti hanno contestato, in sostanza, la legittimità dell'interdittiva antimafia e degli atti consequenziali.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In base a una valutazione prima facie, il provvedimento interdittivo è apparso adeguatamente istruito e motivato, in quanto fondato su plurime, strette e significative relazioni parentali, valutate nel contesto socio-economico, nonché su convergenti cointeressenze e relazioni economiche e sulla compresenza in cantiere. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa e quello di inemendabilità delle criticità. Il giudice ha valorizzato anche la mancata produzione delle osservazioni difensive endoprocedimentali e l'assenza di misure gestionali e organizzative dirette al risanamento dell'impresa. Quanto al periculum in mora, nella comparazione degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico a evitare condizionamenti mafiosi nelle attività economiche. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
Costituiscono la base normativa dei provvedimenti interdittivi antimafia impugnati; il giudice ha ritenuto prima facie adeguati l'istruttoria e la motivazione svolte dalla Prefettura.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento dell'avviso di avvio del procedimento antimafia; la mancata produzione delle osservazioni difensive endoprocedimentali è stata valorizzata nella valutazione cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; l'istanza è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris, con prevalenza dell'interesse pubblico nel bilanciamento cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, un'interdittiva antimafia può ritenersi assistita da adeguato supporto istruttorio e motivazionale quando valorizzi in modo convergente relazioni parentali strette e significative, cointeressenze e rapporti economici, nonché elementi di compresenza e collegamento nell'attività d'impresa, considerati nel relativo contesto socio-economico.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva antimafia possono sorreggere non solo il giudizio prognostico di permeabilità mafiosa, ma anche quello di inemendabilità delle criticità, soprattutto quando non risultino prodotte osservazioni difensive endoprocedimentali e non siano state predisposte misure gestionali e organizzative di risanamento dell'impresa.
- Nel giudizio cautelare contro un'interdittiva antimafia, la comparazione del periculum in mora può attribuire prevalenza all'interesse pubblico a prevenire condizionamenti mafiosi nelle attività economiche rispetto agli interessi privati incisi dal provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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