Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/02/2019 n. 5261 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Erroneo rimborso di un credito di imposta - Termine per il recupero - Determinazione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza che aveva annullato la cartella di pagamento notificata per recuperare due rimborsi fiscali, effettuati nel 2006 e nel 2007, relativi a crediti IRPEG indicati nelle dichiarazioni degli anni 1994 e 1995. La contribuente sosteneva che il credito si fosse consolidato per il decorso dei termini di accertamento e per la mancata rettifica delle dichiarazioni, oltre a contestare la tardività, l'insufficiente motivazione della cartella e la novità del richiamo all'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la mancata rettifica della dichiarazione entro i termini ordinari di accertamento non consolidi il credito esposto dal contribuente e che l'Amministrazione possa recuperare un rimborso erroneamente effettuato ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973. La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato eseguito il rimborso; nel caso concreto, la notifica del 10 agosto 2009 era tempestiva rispetto ai rimborsi del 20 novembre 2006 e del 28 giugno 2007. La cartella è stata inoltre ritenuta sufficientemente motivata. Il quarto motivo, relativo a un errore materiale sulle date, è stato respinto. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti sui requisiti sostanziali del beneficio fiscale e sulle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 43

    L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso.

    La norma consente all'Amministrazione di recuperare somme indebitamente rimborsate anche quando il rimborso sia stato disposto d'ufficio e anche se non sia stata effettuata nei termini una rettifica ordinaria della dichiarazione. Il termine decorre dall'effettiva esecuzione del rimborso.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni. La Corte ha chiarito che l'eventuale mancata iscrizione a ruolo entro i termini propri del controllo non impedisce il successivo recupero di un rimborso erroneamente eseguito secondo l'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    I termini decadenziali per l'accertamento riguardano il controllo dei crediti dell'Amministrazione e non impediscono, di per sé, la contestazione di un credito vantato dal contribuente e il recupero di somme che siano state indebitamente rimborsate.

  • d.P.R. n. 601 del 1973, art. 6

    Prevede il regime fiscale agevolato applicabile alle fondazioni bancarie in presenza dei relativi presupposti. Nel caso concreto, la verifica dell'effettiva sussistenza di tali requisiti è stata rinviata al giudice di merito.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2

    La cartella di pagamento è adeguatamente motivata quando indica l'oggetto della pretesa, la natura del recupero e la ragione del disconoscimento del credito, senza necessità di una motivazione analitica pari a quella di un avviso di accertamento.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Il richiamo in appello all'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 non è stato considerato domanda o eccezione nuova, poiché il recupero del rimborso era già chiaramente indicato nella cartella impugnata.

Massime di principio

  • Il decorso del termine ordinario per accertare la dichiarazione non rende automaticamente intangibile un credito d'imposta indicato dal contribuente e non impedisce il recupero di somme che siano state erroneamente rimborsate.
  • Quando l'Amministrazione ha eseguito un rimborso indebito, il termine principale da verificare è quello previsto per il recupero del rimborso: la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno del pagamento.
  • La mancata rettifica della dichiarazione non determina necessariamente il consolidamento del credito, soprattutto quando il credito sia stato poi rimborsato e risulti privo dei presupposti sostanziali previsti dalla legge.
  • Una cartella di recupero può essere sufficientemente motivata se identifica il periodo d'imposta, l'importo o la natura delle somme, il rimborso contestato, la norma applicata e la ragione per cui il credito è stato disconosciuto.
  • La decisione della Cassazione sul principio giuridico non implica necessariamente la definizione definitiva della controversia: se occorrono verifiche sui requisiti sostanziali del beneficio fiscale, la causa viene rinviata al giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.