Sentenza n. 1673/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive e dei relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza civile n. 4014 dell’11 ottobre 2023, ritualmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al computo integrale del servizio prestato quale insegnante di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, all’inquadramento nella corretta fascia stipendiale e al pagamento delle differenze retributive, oltre agli accessori. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto euro 30.000, importo ritenuto non congruo dalla ricorrente, che ha contestato anche il mancato pagamento degli accessori liquidati nel titolo, individuati nella maggior somma tra interessi e rivalutazione. A seguito dell’ordinanza istruttoria del TAR, la ricorrente ha depositato un prospetto riassuntivo del credito residuo, mentre il Ministero non ha fornito i chiarimenti documentati richiesti sull’an e sul quantum dei pagamenti eseguiti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente all’importo capitale già corrisposto dal Ministero. Per la parte residua ha accolto il ricorso, ritenendo provato il mancato pagamento degli accessori dovuti in forza della sentenza civile: la ricorrente aveva fornito un principio di prova mediante il prospetto riassuntivo, mentre l’inerzia del Ministero rispetto all’incombente istruttorio ha consentito di ritenere provato il fatto ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Il giudice ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, consistenti nell’esistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, nel decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e nell’assenza di integrale adempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare gli accessori liquidati nella sentenza civile entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente ad altra articolazione ministeriale. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La ricorrente ha chiesto l’attuazione coattiva delle statuizioni contenute nella sentenza civile passata in giudicato mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 64, comma 2, c.p.a.
L’inerzia della parte resistente, che non ha adempiuto all’ordine istruttorio volto a documentare i pagamenti eseguiti, è stata valutata dal giudice ai fini della prova del mancato pagamento degli accessori.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato uno dei presupposti per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, l’avvenuto pagamento parziale del capitale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla somma corrisposta, ma non impedisce la prosecuzione del giudizio per gli accessori e per ogni altra obbligazione rimasta ineseguita.
- Quando il ricorrente fornisce un principio di prova del credito residuo e l’amministrazione non adempie all’ordine istruttorio di documentare i pagamenti effettuati, tale inerzia può essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e concorrere a dimostrare l’inadempimento.
- L’ottemperanza può essere ordinata quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato, sia passato in giudicato, sia decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e non risulti l’integrale esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato non è vincolato alle ordinarie attribuzioni dell’ufficio di appartenenza e può delegare l’esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente a una diversa articolazione della medesima amministrazione.
- Per dare concreta esecuzione a una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa destinati allo scopo o altri capitoli disponibili, nonché, se necessario, strumenti contabili idonei come i fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
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