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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20950/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda due imputati condannati in appello per cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, detenuta presso l'abitazione di una degli imputati e venduta al dettaglio in concorso con un terzo congiunto. Secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, una degli imputati fungeva da intermediaria tra il figlio e i clienti. Il primo ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità e violazione degli artt. 192, 530, comma 2, e 533 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente attribuito a lui la materiale cessione della dose del 2 marzo 2020, confondendolo con il fratello, e che le intercettazioni valorizzate non dimostrassero né un suo contatto diretto con il cliente né il suo effettivo coinvolgimento nella consegna della sostanza. La seconda ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione degli artt. 3 Cost. e 163 c.p., lamentando il diniego della sospensione condizionale della pena: la Corte d'appello, pur riducendo la pena, aveva negato il beneficio facendo leva su precedenti penali non idonei, in presenza di un solo precedente risalente e non specifico, dell'età avanzata e dell'entità complessiva della pena entro il limite di legge; inoltre la ricorrente ha denunciato una disparità di trattamento rispetto a un coimputato al quale il beneficio era stato concesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi. Quanto al primo imputato, ha ravvisato un travisamento/una confusione nel contenuto e nella lettura delle intercettazioni da parte della Corte d'appello, tale da compromettere la coerenza logica della motivazione sul ruolo del ricorrente nella consegna dello stupefacente; per questo ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame motivazionale sul punto. Quanto alla seconda imputata, ha rilevato che la Corte territoriale non aveva fornito una motivazione esplicita, né poteva ricavarsi una motivazione implicita, sul diniego della sospensione condizionale della pena; il precedente indicato non costituiva automaticamente ostacolo alla concessione del beneficio. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla richiesta di sospensione condizionale, con rinvio sul punto. È stata dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità penale della seconda imputata, mentre resta devoluta al giudice di rinvio solo la questione del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla dedotta illogicità della motivazione sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Invocato dalla difesa del primo ricorrente per sostenere che, in presenza di insufficienza/contraddittorietà probatoria, dovesse pronunciarsi una decisione favorevole all'imputato.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato come parametro della regola di giudizio per la condanna, contestandone l'erronea applicazione da parte del giudice di merito.

  • art. 163 c.p.

    Norma sul beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte ha censurato il diniego non adeguatamente motivato e ha escluso che il precedente menzionato fosse di per sé ostativo in modo automatico.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza di disparità di trattamento nella concessione del beneficio rispetto a un coimputato.

  • art. 624 c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo per dichiarare irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità della seconda imputata, ormai coperta da giudicato.

  • art. 444 c.p.p.

    Citato con riferimento al precedente penale della ricorrente, definito con patteggiamento.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    Richiamato per osservare che, nelle more, potevano essere venuti meno gli effetti penali del precedente giudicato di patteggiamento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la diversa lettura del contenuto di un'intercettazione è ammissibile solo quando sia dedotto un travisamento della prova, cioè una rappresentazione del contenuto difforme da quello reale, purché la difformità sia decisiva e incontestabile.
  • La confusione tra i ruoli degli interlocutori e dei destinatari di una conversazione captata, se incide sulla tenuta logica della motivazione, integra vizio rilevante e impone l'annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo esame.
  • Quando la censura difensiva riguarda la prova del concreto coinvolgimento dell'imputato nella cessione di stupefacente, il giudice di merito deve motivare in modo puntuale su tutti i passaggi fattuali dedotti, senza colmare eventuali lacune con riferimenti incongrui ad altri soggetti.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione espressa o comunque chiaramente desumibile dagli atti: non è sufficiente il mero richiamo a precedenti penali se questi non sono, per natura e attualità, di ostacolo automatico al beneficio.
  • Il precedente penale non specifico e risalente, specie se definito con patteggiamento e con pena modesta, non esclude di per sé la possibilità di una nuova concessione della sospensione condizionale, che resta affidata a una valutazione complessiva della personalità del reo e dei presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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