Ordinanza n. 21/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento emesso dalla Questura di Bologna in data 08.10.2025 e notificato al ricorrente in data 05.11.2025, n. -OMISSIS- Reg. M.P. contenente avviso orale ex artt. 3 e 1 D.lvo 159/2011, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato, anche se ignoto, comunque lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dalla Questura di Bologna ai sensi degli artt. 3 e 1 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale emesso dal Questore, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non specifica le singole censure di legittimità dedotte nel ricorso, ma riferisce che la controversia riguarda la valutazione amministrativa della condotta del ricorrente ai fini dell'adozione della misura di prevenzione. In sede cautelare il TAR ha esaminato il periculum in mora e il fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha escluso un pericolo di danno grave e irreparabile, rilevando che l'avviso orale costituisce la misura di minore afflittività rispetto ai diritti di libertà di rango costituzionale e si risolve nel mero avvertimento a tenere una condotta conforme alle leggi. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la valutazione dell'Amministrazione sulla condotta del ricorrente, da approfondire nella fase di merito, sia espressione di discrezionalità e possa essere censurata in sede cautelare solo in presenza di palese illogicità o irragionevolezza, che a un esame sommario non sono apparse sussistenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il provvedimento impugnato è qualificato come avviso orale adottato ai sensi della disciplina delle misure di prevenzione personali.
art. 1 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento normativo dell'avviso orale e della valutazione dei presupposti soggettivi della misura.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'avviso orale, in quanto misura di prevenzione personale di minore afflittività e consistente nel mero avvertimento a mantenere una condotta conforme alle leggi, non determina di per sé un pericolo di danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, salvo specifiche conseguenze pregiudizievoli ulteriori adeguatamente dimostrate.
- La valutazione amministrativa della condotta del destinatario di un avviso orale è connotata da discrezionalità e, nella fase cautelare, può essere favorevolmente scrutinata solo quando emergano prima facie profili di palese illogicità o irragionevolezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 40/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 45/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →