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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

CONSORZIO - COSTI COMUNI - IMPRESE CONSORZIATE - Riaddebito - Parametro - Ricavi e proventi - Deducibilità - Sussiste - Servizio di facchinaggio - Esternalizzazione - Antieconomicità - Libertà impresa - Corretto esercizio - Insindacabilità - Deducibilità del costo - Sussiste - Costi di locazione - Congruità - Valori OMI - Insufficienza - Caratteristiche dell'immobile - Rilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità delle riprese fiscali relative: ai costi comuni sostenuti dal consorzio e riaddebitati alle imprese consorziate in proporzione ai rispettivi ricavi e proventi; ai costi per l’esternalizzazione del servizio di facchinaggio, ritenuti antieconomici dall’Amministrazione; ai canoni di locazione, contestati sulla base dei valori OMI; e all’IVA assolta sui servizi acquistati. La contribuente sosteneva l’inerenza e la reale utilità dei costi, nonché la correttezza delle proprie scelte imprenditoriali.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. I costi comuni consortili sono inerenti e deducibili perché collegati all’attività delle imprese consorziate e correttamente riaddebitati secondo un parametro oggettivo, quale quello dei ricavi e proventi. L’Amministrazione non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’imprenditore in merito all’esternalizzazione del facchinaggio, salvo che dimostri, con indici gravi, precisi e concordanti, l’inattendibilità o l’antieconomicità effettiva della condotta. I canoni di locazione non possono essere disconosciuti sulla sola base dei valori OMI, che hanno funzione meramente orientativa e devono essere integrati dalla valutazione delle caratteristiche concrete degli immobili. Nel caso esaminato, localizzazione, accessibilità, recente costruzione e specifica funzionalità degli immobili giustificavano i canoni. Anche l’IVA sugli acquisti di servizi è risultata detraibile, trattandosi di operazioni effettive, inerenti all’attività d’impresa e non fraudolente.

Norme richiamate

  • Principio di inerenza dei costi

    Un costo è deducibile quando presenta un collegamento funzionale con l’attività d’impresa, senza che sia necessario dimostrarne la diretta produzione di uno specifico ricavo. I costi comuni consortili riaddebitati secondo un criterio ragionevole risultano inerenti.

  • Libertà di iniziativa economica e insindacabilità delle scelte imprenditoriali

    L’Amministrazione finanziaria non può sindacare nel merito le scelte organizzative dell’impresa, come l’esternalizzazione di un servizio, se esse sono lecite, documentate e non manifestamente inattendibili.

  • Principio di antieconomicità

    L’antieconomicità non coincide con una semplice differenza rispetto a parametri medi o con un giudizio astratto di sconvenienza. Deve emergere da elementi gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare che la condotta è contraria alle logiche economiche o sintomatica di inattendibilità.

  • Valori OMI

    I valori dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare costituiscono indicazioni di larga massima e non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l’incongruità di un canone. Devono essere considerati insieme alle caratteristiche specifiche dell’immobile e alle condizioni concrete del mercato.

  • Principio di neutralità dell’IVA

    L’IVA assolta sugli acquisti di servizi è detraibile quando gli acquisti sono effettivi, inerenti all’attività economica e non collegati a frodi o operazioni inesistenti.

Massime di principio

  • I costi riaddebitati da un consorzio alle imprese consorziate possono essere dedotti se il criterio di riparto è ragionevole, documentato e collegato all’utilità ricevuta o alla dimensione economica delle imprese.
  • La scelta di esternalizzare un servizio appartiene alla libertà organizzativa dell’imprenditore e non può essere disconosciuta solo perché l’Amministrazione la considera costosa o preferibile in altra forma.
  • Per contestare l’antieconomicità non basta rilevare un costo elevato o un ricavo ridotto: occorrono elementi oggettivi, convergenti e specifici che dimostrino l’inattendibilità dell’operazione.
  • I valori OMI non costituiscono una prova automatica dell’incongruità dei canoni di locazione; occorre valutare posizione, dimensioni, stato, accessibilità, destinazione e caratteristiche funzionali dell’immobile.
  • La detrazione IVA dipende principalmente dall’effettività dell’operazione, dalla sua inerenza all’attività economica e dall’assenza di frode, non dalla sola valutazione soggettiva dell’Amministrazione sulla convenienza dell’acquisto.

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