Ordinanza n. 3626/2026 - Roma, Sezione 5Q
SILENZIO DEL MAECI SULLA RICHIESTA DI FORMALIZZAZIONE DEL VISTO D’INGRESSO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del MAECI sulla richiesta di formalizzazione del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno agito contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sulla richiesta di formalizzazione di un visto d'ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché la procura alle liti rilasciata da uno dei ricorrenti il 21 novembre 2025 non appariva tempestivamente conferita nelle forme previste dal rito, alla luce dei chiarimenti contenuti nella sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. Il Collegio ha inoltre rilevato seri dubbi sulla legittimazione attiva della potenziale datrice di lavoro. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Tribunale ha sottoposto alle parti esclusivamente tali due questioni, assegnando un termine per il deposito di memorie.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per presentare memorie limitatamente alla tempestività e ritualità della procura alle liti di uno dei ricorrenti e alla legittimazione attiva della potenziale datrice di lavoro. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle parti per la tutela dei loro diritti o della loro dignità.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Visto l'art. 73, comma 3 cpa
Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; il Collegio lo ha applicato alle questioni relative alla procura e alla legittimazione attiva.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025
nonostante quanto chiarito - con sentenza n. 11 del 2/10/2025 - dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria
È richiamata quale precedente interpretativo rilevante per valutare la tempestività e le forme di rilascio della procura alle liti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva per l'ammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- La regolarità e la tempestività della procura alle liti costituiscono condizioni suscettibili di incidere sull'ammissibilità del ricorso e possono essere esaminate d'ufficio dal giudice, anche alla luce dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria.
- La legittimazione attiva di un soggetto diverso dal diretto destinatario dell'azione amministrativa, quale il potenziale datore di lavoro nella procedura di ingresso per lavoro subordinato, deve essere verificata specificamente prima di decidere la domanda contro il silenzio dell'amministrazione.
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