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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15417/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a TARSU-TIA per gli anni 2005-2006. La commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento della cartella disposto in primo grado, ritenendo invalida la notificazione perché eseguita tramite un servizio di posta privato. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e travisamento della prova, sostenendo che la raccomandata informativa con avviso di ricevimento risultava invece ritualmente notificata tramite Poste Italiane e che la Corte territoriale aveva male interpretato la documentazione; con il secondo ha dedotto, in via subordinata, violazione dell’art. 4 d.lgs. 261/1999 e della direttiva 2008/6/CE, sostenendo che ogni eventuale nullità della notifica fosse comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché la contribuente aveva tempestivamente impugnato la cartella. La società contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con più censure, tra cui: tardività dell’appello della riscossione; inesistenza/nullità della notificazione della cartella per uso del rito degli irreperibili e omessa affissione alla porta; omessa pronuncia sulla compensazione delle spese di primo grado; liquidazione delle spese d’appello in misura inferiore alla nota spese senza motivazione. Con memoria, la contribuente ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di rappresentanza processuale della riscossione.

La decisione

La Corte ha rigettato l’eccezione preliminare della contribuente sulla rappresentanza processuale della società di riscossione, rilevando che, nel periodo rilevante, essa poteva essere difesa da avvocati del libero foro. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando tardivo l’appello proposto dalla società di riscossione: dalla documentazione risultava che la sentenza di primo grado era stata depositata il 23 ottobre 2013, mentre l’appello era stato presentato all’UNEP il 28 maggio 2014 e notificato il 4 giugno 2014, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., scaduto il 23 aprile 2014. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha esaminato solo il motivo incidentale relativo alle spese. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulle spese di primo grado per mancata impugnazione incidentale della relativa statuizione, ma ha accolto il motivo sulla liquidazione delle spese del secondo grado, censurando la mancanza di motivazione sulla riduzione rispetto alla nota spese prodotta. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ex art. 384, comma 2, c.p.c., con nuova liquidazione delle spese del secondo grado e condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta censura di travisamento della prova; la Corte non accoglie il motivo principale e non ravvisa la nullità denunciata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come vizio dedotto per la nullità della sentenza e per la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nelle censure sulle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per violazione di norme sostanziali e processuali.

  • art. 4 d.lgs. 261/1999

    Invocato per contestare la legittimità della notificazione tramite posta privata; il motivo è rimasto assorbito/inammissibile per effetto della declaratoria di tardività dell’appello.

  • Direttiva 2008/6/CE

    Richiamata a sostegno della disciplina sul servizio postale e della validità della notifica, ma senza esito decisivo nel caso concreto.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, poiché la destinataria aveva impugnato l’atto.

  • artt. 38 e 51 d.lgs. 546/1992

    Richiamati nel motivo incidentale sulla tardività dell’appello nel processo tributario.

  • art. 327 c.p.c.

    Applicato per ritenere tardivo l’appello, essendo spirato il termine lungo dalla data di deposito della sentenza di primo grado.

  • artt. 139, 140 e 156 c.p.c.

    Richiamati per censurare la notificazione della cartella di pagamento; le relative doglianze non sono state esaminate nel merito per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

  • artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamati per contestare il procedimento di notificazione della cartella nel procedimento tributario.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla notificazione a persona giuridica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato quale regola sull’onere della prova in uno dei motivi incidentali.

  • art. 4, comma 3, l. 890/1992

    Richiamato nel motivo incidentale relativo alla notificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia sulla compensazione delle spese.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamato sulle spese del processo tributario.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati sui criteri di condanna e compensazione delle spese.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all’obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la sufficienza della motivazione sulla liquidazione delle spese.

  • d.m. 140/2012

    Richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 384, comma 2 c.p.c.

    Usato per cassare senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti.

  • art. 1, comma 8, d.l. 193/2016

    Richiamato dalla Corte per delimitare il regime del patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non applicabile ratione temporis alla controversia della società di riscossione.

  • art. 76 d.l. 73/2021

    Richiamato come norma di successione nei rapporti processuali, non applicabile al ricorso notificato prima del 1 ottobre 2021.

  • art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933

    Richiamato nel quadro del patrocinio erariale e della possibile deroga con delibera motivata.

  • d.m. 55/2014

    Applicato, come aggiornato dal d.m. 37/2018, per la nuova liquidazione delle spese.

  • d.m. 37/2018

    Usato quale aggiornamento del d.m. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine lungo per impugnare opera anche quando l’appello sia proposto oltre la data di scadenza risultante dal deposito della sentenza di primo grado; la tardività determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • L’eccezione di difetto di rappresentanza processuale va verificata alla luce della disciplina vigente al momento della proposizione del ricorso; norme sopravvenute sul patrocinio dell’ente di riscossione non si applicano retroattivamente a ricorsi già notificati.
  • Quando una parte deposita una nota spese specifica, il giudice non può liquidare i compensi in modo meramente globale e inferiore senza dare adeguata motivazione circa la riduzione o l’esclusione delle singole voci.
  • Se la sentenza di merito viene cassata senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte può decidere direttamente sulle spese del grado cassato e del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale rende assorbite le censure che presuppongono l’esame del merito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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