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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02837/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a censurare la motivazione sul trattamento punitivo, profilo non sindacabile in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo lamentando, in sostanza, l'illogicità o l'insufficienza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio: ha contestato la determinazione della pena base, gli aumenti per la continuazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze mirano a rivalutare il merito della motivazione sulla pena, operazione non consentita in sede di legittimità, tanto più perché la decisione impugnata risulta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con aumenti contenuti rispetto al minimo edittale e con esame delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato con riferimento agli aumenti di pena per la continuazione, ritenuti ridotti e quindi non censurabili nei termini prospettati dal ricorrente

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte reputa adeguatamente motivato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste di vizi di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di merito.
  • La motivazione sulla pena base, sugli aumenti per la continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando risulti sufficiente, non manifestamente illogica e abbia preso in esame le deduzioni difensive.
  • Il modesto scostamento dal minimo edittale e la contenuta entità degli aumenti per continuazione sono elementi che possono sorreggere la tenuta logica della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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