Cassazione Penale, Ordinanza n. 02837/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a censurare la motivazione sul trattamento punitivo, profilo non sindacabile in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo lamentando, in sostanza, l'illogicità o l'insufficienza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio: ha contestato la determinazione della pena base, gli aumenti per la continuazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che tali doglianze mirano a rivalutare il merito della motivazione sulla pena, operazione non consentita in sede di legittimità, tanto più perché la decisione impugnata risulta sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con aumenti contenuti rispetto al minimo edittale e con esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato con riferimento agli aumenti di pena per la continuazione, ritenuti ridotti e quindi non censurabili nei termini prospettati dal ricorrente
art. 62-bis c.p.
richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte reputa adeguatamente motivato
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste di vizi di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di merito.
- La motivazione sulla pena base, sugli aumenti per la continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando risulti sufficiente, non manifestamente illogica e abbia preso in esame le deduzioni difensive.
- Il modesto scostamento dal minimo edittale e la contenuta entità degli aumenti per continuazione sono elementi che possono sorreggere la tenuta logica della motivazione sul trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02713/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02721/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02727/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02729/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02730/2026 del 23/01/2026
- ordinanza_penale · 23 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02731/2026 del 23/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →