Cassazione Civile, Ordinanza n. 36949/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo in cui il giudice di primo grado aveva revocato il decreto emesso in favore del creditore per il TFR e aveva comunque condannato la società assicuratrice al pagamento di una somma complessiva di euro 32.384,49. La corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione dell’assicurazione, confermando la decisione di primo grado e disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite, ritenendo che il risultato finale del giudizio fosse solo parzialmente favorevole alla parte originariamente vincitrice. Il ricorrente per cassazione ha censurato esclusivamente la statuizione sulle spese, deducendo: violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e motivazione apparente; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; illogicità della motivazione in punto di integrale compensazione delle spese. Sosteneva, in sostanza, che la compensazione totale non fosse giustificata e che la motivazione della corte territoriale fosse insufficiente o apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, con esame congiunto, tutti e tre i motivi. Ha affermato che la compensazione delle spese, dopo le modifiche normative e la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, è consentita nei casi previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c., oltre che nella soccombenza reciproca. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, rilevando che la decisione della corte d’appello consentiva il controllo del ragionamento decisorio e superava la soglia del minimo costituzionale. Quanto alla soccombenza reciproca, ha ribadito che il giudice deve valutare l’esito globale della lite in modo unitario, potendo compensare anche integralmente le spese quando il giudizio presenti esiti parzialmente favorevoli e sfavorevoli tra le parti. Ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nei casi tassativi indicati dalla norma, come interpretata alla luce della modifica del 2014 e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, da valutarsi in modo globale rispetto all’esito finale della lite.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è apparente solo se non consente il controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, non raggiungendo il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è legittima solo nei casi previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. e, in particolare, in presenza di soccombenza reciproca oppure di circostanze eccezionali tassativamente rilevanti secondo la giurisprudenza richiamata.
- La soccombenza va valutata con criterio unitario e globale sull’esito finale della controversia, non separatamente per singoli gradi o singole fasi del processo.
- La motivazione è apparente soltanto quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e non raggiunge il minimo costituzionale.
- La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è di regola sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
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