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Sentenza

Sentenza del 17/12/2018 n. 2907 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - società - cancellazione dal registro delle imprese - effetto ai fini tributari - decorso di cinque anni - è tale. Accertamento - società - sopravvivenza ai fini tributari - decreto cd. "semplificazioni" d.lgs. 175/14 - norma di interpretazione autentica - non è tale - efficacia retroattiva - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società è considerata estinta civilisticamente dalla cancellazione dal Registro delle imprese, ma può continuare a essere trattata come operativa ai fini tributari e contributivi per i cinque anni successivi alla cancellazione. Tale regime riguarda anche gli accertamenti e il contenzioso tributario. La disciplina introdotta dal d.lgs. 175/2014 non si applica retroattivamente a cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda gli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle imprese. In ambito civilistico, la cancellazione determina l’estinzione della società anche se vi sono crediti insoddisfatti o rapporti giuridici ancora pendenti, con conseguente perdita della legittimazione sostanziale e processuale. Sul piano tributario, il d.lgs. 175/2014 ha previsto la sopravvivenza della società, ai soli fini fiscali e contributivi, per cinque anni dalla cancellazione. La sentenza esclude tuttavia che tale disciplina costituisca una norma di interpretazione autentica e, quindi, nega la sua efficacia retroattiva.

Norme richiamate

  • D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, cosiddetto decreto semplificazioni

    La società, ai fini fiscali e contributivi, si considera esistente per cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

    La norma introduce una sopravvivenza fiscale temporanea della società dopo la cancellazione, applicabile agli accertamenti e al contenzioso tributario, ma non costituisce interpretazione autentica e non ha efficacia retroattiva.

  • Norme civilistiche sulla cancellazione dal Registro delle imprese

    La cancellazione produce l’estinzione della società anche in presenza di rapporti pendenti o crediti insoddisfatti, determinando la perdita della legittimazione sostanziale e processuale in ambito civilistico e commerciale.

Massime di principio

  • La cancellazione dal Registro delle imprese normalmente estingue la società sul piano civilistico, anche se restano rapporti giuridici o crediti non definiti.
  • Per i cinque anni successivi alla cancellazione può operare un regime speciale di sopravvivenza ai soli fini fiscali e contributivi, inclusa la possibilità di notificare accertamenti e proseguire il contenzioso tributario.
  • La disciplina fiscale quinquennale introdotta dal d.lgs. 175/2014 non deve essere applicata retroattivamente, perché non è una norma di interpretazione autentica.
  • In una controversia occorre quindi distinguere sempre tra effetti civilistici della cancellazione ed effetti tributari temporaneamente conservati dalla legge.
  • Per stabilire la validità di un accertamento o di un atto processuale è essenziale verificare la data della cancellazione e la data di entrata in vigore della disciplina speciale.

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