Cassazione Penale, Sentenza n. 15953/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per estorsione emessa dalla Corte d'appello di Bari. Le doglianze principali riguardavano: carenza di specificità dell'atto di appello e della richiesta di rinnovazione dibattimentale; violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. e vizio di motivazione per omessa o incompleta rinnovazione delle testimonianze decisive; insufficiente motivazione rafforzata nel ribaltamento della sentenza assolutoria del Tribunale; contestazione della qualificazione giuridica e della rilevanza della scrittura privata (eventuale natura di prestito e conseguente mancanza di vantaggio economico per gli imputati); vizi nella valutazione della credibilità delle parti civili e nella ponderazione delle circostanze ai fini della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto in particolare nell'interesse di Luigi Lasalvia, ritenendo violato l'obbligo di motivazione rafforzata e l'obbligo di rinnovazione dibattimentale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU. Pur avendo dichiarato inammissibili alcuni ricorsi (Laccetti e Zippari in parte), la Corte ha esteso gli effetti dell'accoglimento agli altri imputati ai sensi dell'art. 587 c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello (Bologna) per un nuovo giudizio nel quale dovranno essere rinnovati gli esami delle persone la cui attendibilità deve essere rivalutata e dovranno essere approfonditi i temi indicati nella decisione.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis c.p.p.
Introduce l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che la Corte interpreta come obbligo limitato e mirato: va rinnovata solo la prova dichiarativa la cui attendibilità intrinseca sia contestata in modo specifico dal P.M. e sia decisiva per il ribaltamento dell'assoluzione; non implica rinnovazione integrale del dibattimento.
art. 581 c.p.p.
Richiama gli standards di specificità richiesti nell'atto di impugnazione del P.M.; il giudice d'appello, nel rivalutare testimonianze, deve basarsi su motivi specifici formulati nel rispetto di tale norma.
art. 587 c.p.p.
Consente l'estensione degli effetti dell'accoglimento della cassazione anche agli altri imputati non ricorrenti o con ricorso inammissibile quando il motivo non sia esclusivamente personale; la Corte l'ha applicata per estendere l'annullamento anche a Laccetti e Zippari.
art. 64, comma terzo, lett. c) c.p.p.
Norma sulle cautele in ordine all'esame di testi che potrebbero risultare indagati di reato collegato; la Corte richiama la rilevanza del mancato avvertimento e dell'eventuale inutilizzabilità delle deposizioni senza garanzie.
art. 210, comma sesto c.p.p.
Riferimento alle modalità di esame in dibattimento di soggetti collegati alla causa; la Corte sottolinea la necessità di valutare se taluni dichiaranti avessero veste di indagato al momento della deposizione.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. c.p.p.
Norme procedurali sul contraddittorio scritto e sull'eventuale richiesta di trattazione orale; richiamate per spiegare che il procedimento si è celebrato senza trattazione orale per mancata richiesta nei termini.
art. 69 c.p. e art. 629 c.p.
Art. 69 (criteri per la determinazione della pena) e art. 629 (estorsione) sono stati evocati nelle censure difensive relative al bilanciamento delle circostanze e alla qualificazione della condotta; la Corte non ha accolto tali censure di merito ma ha ritenuto prevalente il profilo procedurale relativo alla rinnovazione e alla motivazione rafforzata.
Giurisprudenza Corte EDU e Sezioni Unite della Cassazione
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza della Corte EDU (e orientamenti delle Sezioni Unite) secondo cui il ribaltamento di una assoluzione impone un percorso motivazionale affidabile e, quando necessario, l'audizione diretta delle stesse testimonianze, per evitare decisioni basate su un compendio cartolare depauperato.
Massime di principio
- Il giudice d'appello che riforma una sentenza di assoluzione ha l'onere di fornire una motivazione 'rafforzata' che confuti specificamente le ragioni poste a fondamento dell'assoluzione.
- L'obbligo di rinnovazione dibattimentale (art. 603, comma 3-bis) è limitato e mirato: va disposta per le sole prove dichiarative la cui attendibilità intrinseca sia stata espressamente contestata e risultino decisive per il giudizio di responsabilità.
- Non è necessaria la rinnovazione integrale del dibattimento quando la diversa valutazione del giudice d'appello non incide sull'attendibilità intrinseca di testimonianze i cui contenuti sono incontestati; in tali casi la rinnovazione rimane discrezionale.
- Se la rinnovazione obbligatoria è omessa e la motivazione è carente nel ribaltamento dell'assoluzione, la sentenza di condanna può essere annullata e disposta la rinnovazione degli esami in sede di rinvio.
- L'effetto utile dell'accoglimento di un motivo di cassazione non esclusivamente personale si estende anche agli altri imputati (art. 587 c.p.p.), compresi coloro che non hanno proposto ricorso o che hanno ricorsi originariamente inammissibili.
- In processi con compendio dichiarativo rilevante, la valutazione della credibilità richiede talvolta l'audizione diretta per valutare elementi extraverbali e la percezione del dichiarante; decisioni basate solo su materiale cartolare possono essere problematiche alla luce della Corte EDU.
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