Ordinanza n. 407/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità riportato all'esito della prima prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità ottenuto nella prova scritta di diritto penale dell'esame di abilitazione alla professione forense, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudizio, espresso con tre voti pari a 5 e un punteggio complessivo di 15, era motivato dalla Commissione con il rilievo che l'elaborato risultava complessivamente poco coerente e non sempre adeguatamente approfondito, contenendo richiami a principi costituzionali non pertinenti e riferimenti normativi non corretti. La ricorrente ha inoltre proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., una domanda di accertamento del diritto di accesso al verbale di recepimento dei criteri di valutazione e a dieci elaborati di diritto penale, cinque di candidati con il medesimo punteggio e cinque di candidati giudicati idonei. Il TAR ha rilevato che il ricorso, notificato l'8 giugno 2026, non era stato notificato in tempo utile per la trattazione della domanda di accesso nella camera di consiglio del 9 luglio 2026; tale domanda, pertanto, non è stata esaminata in questa fase. Quanto alla domanda cautelare, la ricorrente contestava implicitamente la legittimità della valutazione, ma il Collegio ha ritenuto non configurabili travisamento dei fatti, abnormità o illogicità manifesta rilevabili immediatamente dagli atti.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, ha affermato che la valutazione degli elaborati spetta in via esclusiva alla Commissione esaminatrice e che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle tecniche della Commissione, salvo i casi residuali di travisamento dei fatti, abnormità o illogicità manifesta, non ravvisati nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto sufficiente, secondo la giurisprudenza richiamata e la Corte costituzionale, la motivazione mediante punteggio numerico; tale esigenza è stata considerata meno intensa negli esami di abilitazione, nei quali la motivazione non svolge la specifica funzione di assicurare la comparabilità degli elaborati ai fini della par condicio tra candidati. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso un pregiudizio grave e irreparabile, poiché, in caso di successiva vittoria nel merito, sarebbe comunque possibile la rivalutazione dell'elaborato e la sottoposizione della candidata alla prova orale. La domanda di accesso non è stata trattata nella camera di consiglio per ragioni temporali legate alla notificazione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, esaminata dal TAR con riferimento alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 116 c.p.a.
Indicato quale fondamento della domanda di accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente; la domanda non è stata esaminata in questa camera di consiglio perché il ricorso non era stato notificato in tempo utile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Corte costituzionale, sentenza n. 175/2011
Richiamata quale avallo della sufficienza della valutazione espressa mediante punteggio numerico.
Massime di principio
- Nella valutazione degli elaborati degli esami di abilitazione professionale, la Commissione esaminatrice dispone di una competenza valutativa riservata; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, salvo che emergano ictu oculi travisamento dei fatti, abnormità o illogicità manifesta.
- Negli esami di abilitazione professionale, il punteggio numerico può essere sufficiente a motivare il giudizio di non idoneità, soprattutto perché la motivazione non assolve alla specifica funzione di garantire la comparabilità degli elaborati e la par condicio tra candidati propria delle procedure concorsuali.
- Non sussiste il periculum in mora rispetto al giudizio di non idoneità a una prova scritta di abilitazione quando, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, sia ancora possibile rivalutare l'elaborato e consentire al candidato di sostenere la prova orale.
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