Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 754/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza sentenza n. 1764/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 639/2024, pubblicata il 25.06.2024, notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma corrispondente a 3 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine.

Giustizia amministrativa202600055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna del Ministero al pagamento di tre mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha invece richiesto le spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali il giudice ha rilevato il difetto di legittimazione della parte a proporre l'ottemperanza. Nel corso del giudizio il Ministero ha eseguito il pagamento dovuto; la ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha ottemperato, nel corso del giudizio, alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale. Il Collegio ha osservato che l'Amministrazione non aveva contestato né l'inottemperanza originaria né il fatto che il pagamento fosse intervenuto soltanto dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza: esistenza del giudicato civile, notificazione della sentenza al domicilio reale del Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito estintivo per cessazione della materia del contendere e dell'assimilabilità della controversia al processo di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive in danno delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, con riduzione in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue spontaneamente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nel giudicato azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora l'inottemperanza originaria e il nesso causale tra l'inadempimento e la proposizione del ricorso non siano contestati.
  • Ai fini dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'Amministrazione, assumono rilievo il passaggio in giudicato della decisione da eseguire, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, termine ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
  • La parte vittoriosa nel giudizio di cognizione non è legittimata a chiedere in ottemperanza il pagamento delle spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, trattandosi di somme spettanti a questi ultimi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.