Sentenza n. 166/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del Provvedimento del Questore della Provincia di Perugia con cui rigettava la istanza di rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino U.E. emesso il -OMISSIS- e notificato al ricorrente il -OMISSIS-, invitando il richiedente a lasciare il territorio dello Stato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea, con invito a lasciare il territorio dello Stato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Perugia ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. 286/1998. Il ricorso è stato deciso in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo che le parti sono state sentite e hanno consentito la decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, individuando nel giudice ordinario l’autorità giudiziaria munita di giurisdizione. Il Collegio ha applicato il costante orientamento della Corte di cassazione e della giurisprudenza amministrativa secondo cui le controversie relative al permesso di soggiorno per motivi familiari, contemplate dall’art. 30 del d.lgs. 286/1998, appartengono alla giurisdizione ordinaria ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. Non ravvisando ragioni per discostarsi da tale orientamento e richiamando il principio di inderogabilità della giurisdizione, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile con declinatoria di giurisdizione, precisando che la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini di legge, ai sensi dell’art. 59 della l. 69/2009 e dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione dell’indicazione fuorviante sulla giurisdizione contenuta in calce al provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
Le controversie in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 59 l. 69/2009
Consente la prosecuzione o riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini di legge, dopo la declinatoria.
art. 11 c.p.a.
Disciplina gli effetti della declinatoria di giurisdizione e la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del ricorso con sentenza semplificata dopo la trattazione in camera di consiglio e l’avviso alle parti.
Massime di principio
- Le controversie relative al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. 286/1998 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.
- Il giudice amministrativo, rilevato il proprio difetto di giurisdizione, deve indicare il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e consentire la riproposizione della causa nei termini previsti dall’art. 59 della l. 69/2009 e dall’art. 11 c.p.a.
- La giurisdizione è inderogabile e il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia appartenente alla giurisdizione ordinaria, anche quando il ricorso sia stato proposto contro un provvedimento amministrativo.
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