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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06427/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, emesso a seguito di verifica della Guardia di finanza e fondato su movimenti bancari ritenuti non giustificati. L’Ufficio aveva ripreso a tassazione un maggiore reddito professionale, valorizzando sia prelevamenti sia versamenti sul conto. Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, sostenendo che, per i professionisti, i prelevamenti non potevano più essere utilizzati come presunzione di maggior reddito e che l’intero importo dei prelevamenti doveva essere espunto, senza distinzione. Con il secondo motivo deduceva omessa e insufficiente motivazione e ulteriore violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che i giudici di merito non avessero esaminato la prova documentale prodotta per giustificare alcuni versamenti, in particolare somme derivanti dall’estinzione di due buoni fruttiferi postali, per complessivi euro 14.202,56, non riconducibili a compensi professionali e quindi da escludere dalla base imponibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha ribadito che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione bancaria di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non opera per i prelevamenti nei confronti dei lavoratori autonomi, mentre i versamenti restano presuntivamente rilevanti per tutti i contribuenti salvo prova contraria. Ha inoltre osservato che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale opera retroattivamente come ius superveniens e, quando richieda ulteriori accertamenti di fatto, impone il rinvio al giudice di merito. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva richiamato i versamenti da buoni fruttiferi ma non si era pronunciata specificamente sulla loro idoneità a escludere la relativa somma dalla formazione del reddito. Perciò la Cassazione ha cassato la decisione e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    comma 1, n. 2, secondo periodo

    La presunzione bancaria dei prelevamenti non è più riferibile ai titolari di reddito di lavoro autonomo dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale; i versamenti restano invece presuntivamente rilevanti e possono essere superati con prova contraria che dimostri la non imponibilità o la già avvenuta considerazione fiscale delle somme.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla CTR per affermare che il giudice di primo grado aveva correttamente individuato il thema decidendum e motivato in modo chiaro.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quanto alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973 limitatamente alle parole "o compensi", con effetto retroattivo nei giudizi pendenti.

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione legale di maggior reddito desunta dai prelevamenti bancari non può essere applicata ai contribuenti titolari di reddito di lavoro autonomo; essa conserva rilevanza solo per i titolari di reddito d’impresa.
  • I versamenti bancari restano, per tutti i contribuenti, elementi presuntivi di maggiore disponibilità reddituale e possono essere esclusi dalla base imponibile solo con prova contraria specifica e documentata.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria opera come ius superveniens anche nei giudizi di legittimità e impone, se servono nuovi accertamenti di fatto, la cassazione con rinvio al giudice di merito.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare una specifica giustificazione documentale di versamenti bancari dedotta dal contribuente, la motivazione risulta viziata e la decisione va cassata per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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