Sentenza n. 2673/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio universitario e atti connessi; delibera e verbale di insediamento del consiglio di amministrazione del 20 aprile 2026, convocazione e successive note regionali
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ricorrente, socio del Consorzio universitario, ha impugnato la nomina regionale del presidente del consiglio di amministrazione e l’insediamento dell’organo avvenuto il 20 aprile 2026. Ha sostenuto, anzitutto, che la normativa regionale e lo statuto riservassero all’assemblea dei soci la nomina del presidente e attribuissero alla Regione soltanto un potere di designazione; ne avrebbe conseguito l’incompetenza regionale e l’illegittimità derivata dell’insediamento, convocazione e verbale, dato che l’assemblea il 26 febbraio 2026 non aveva nominato il designato. In subordine, ha dedotto che anche una nomina regionale avrebbe richiesto la presa d’atto o approvazione dell’assemblea, e che l’insediamento nonostante il suo rifiuto violasse l’autonomia del Consorzio, il buon andamento, la ragionevolezza, la leale collaborazione, la sussidiarietà e il principio di legalità. Ha inoltre contestato l’istruttoria e la motivazione sulla nomina, sostenendo che non fosse stata adeguatamente valutata la precedente attività del designato, quale sindaco e titolare di deleghe di bilancio, nei rapporti finanziari tra il Comune e il Consorzio. Le censure sono state riferite anche alla costituzione dell’organo e agli atti conseguenti. In via preliminare, la Regione aveva eccepito il difetto di giurisdizione; le parti resistenti e il controinteressato avevano anche formulato eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. Il Comune ha depositato documenti il 28 settembre 2026, il giorno precedente alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: trattandosi di atti relativi all’organizzazione e al funzionamento di un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, la controversia rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Ha dichiarato tardivo il deposito documentale del 28 settembre 2026 rispetto al termine previsto per il procedimento cautelare; ha invece omesso, per economia processuale, di esaminare le ulteriori eccezioni preliminari, considerata l’infondatezza del ricorso. Nel merito, ha interpretato l’art. 35 della l.r. Sicilia n. 10/2019 come attribuzione alla Regione del potere di nomina del presidente, valorizzando la scelta legislativa del termine «nomina» rispetto alla precedente «designazione». Ha aggiunto che, anche qualificando l’atto regionale come designazione, questa vincolava l’assemblea dei soci, tenuta a seguirne l’indicazione e a prenderne atto, senza poterla rifiutare. Di conseguenza, il mancato recepimento formale da parte dell’assemblea non impediva né invalidava la costituzione e l’insediamento del consiglio nella composizione indicata dalla Regione. La medesima ricostruzione esclude, secondo il TAR, la lesione dell’autonomia del Consorzio e le violazioni dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà; sono state quindi respinte anche le doglianze di irragionevolezza e quelle relative a carenze istruttorie e motivazionali, oltre ai vizi derivati. Sentenza semplificata pronunciata all’esito della camera di consiglio cautelare; spese integralmente compensate per la novità e la natura interpretativa delle questioni.
Norme richiamate
art. 35 l.r. Sicilia 20 giugno 2019, n. 10
Alla luce della superiore previsione normativa regionale appare chiaro che il potere di “nomina” del presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio in questione rientri nella sfera di competenza regionale, risultando prevalente la scelta lessicale del Legislatore regionale del 2019 (rispetto a quella del 2018) di investire del potere in questione (“nomina”, per l’appunto, e non “designazione”) l’Amministrazione regionale e non l’assemblea dei soci del Consorzio.
L’art. 35 attribuisce alla Regione il potere di nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio; la formulazione del 2019, che parla di nomina regionale, prevale sulla diversa terminologia della disciplina precedente.
art. 4 l.r. Sicilia 10 luglio 2018, n. 10
Ne consegue che, anche a voler considerare l’atto regionale di individuazione del dott. -OMISSIS- quale presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio in questione quale (mera) “designazione” e non (vera e propria) “nomina”, l’assemblea dei soci del Consorzio intimato non poteva “rifiutare” la nomina in questione, in quanto vincolata a seguire l’indicazione espressa dall’Autorità designante.
Anche se l’atto regionale è qualificato come designazione ai sensi della disciplina richiamata, l’indicazione vincola l’assemblea, che non può rifiutare il nominativo.
art. 66, comma 6-bis, l.r. Sicilia 26 marzo 2002, n. 2
Il potere di nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio de quo rientra nella competenza dell’Amministrazione regionale e, anche in presenza di una diversa configurazione del potere in questione (“designazione regionale”), l’assemblea dei soci era tenuta a seguire l’indicazione espressa dall’Autorità designante (limitandosi ad una mera “presa d’atto” della vincolante designazione regionale).
Nel quadro normativo regionale richiamato, la competenza sulla scelta del presidente è regionale; l’assemblea consortile svolge al più una presa d’atto vincolata.
art. 55, comma 5, c.p.a.
In limine litis, va dichiarato tardivo il deposito da parte del Comune ricorrente del corredo documentale del 28 settembre 2026, tenuto conto della disciplina - in relazione al procedimento cautelare - che assicura alle parti la facoltà di “depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio” (art. 55, comma 5, cod. proc. amm.).
Nel procedimento cautelare, memorie e documenti devono essere depositati entro due giorni liberi prima della camera di consiglio; il deposito effettuato oltre tale termine è tardivo.
art. 60 c.p.a.
La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2026 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
Ricorrendone i presupposti, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando una legge regionale attribuisce espressamente alla Regione la nomina del presidente di un consiglio di amministrazione consortile, la competenza non può essere trasferita all’assemblea dei soci mediante previsioni statutarie incompatibili con la disciplina legislativa.
- Se la scelta dell’organo regionale è qualificata come designazione che precede la nomina, il procedimento è complesso ma unitario e l’organo competente alla nomina è vincolato a seguire l’indicazione dell’autorità designante; l’assemblea dei soci non può rifiutare il nominativo e la sua presa d’atto ha natura meramente ricognitiva.
- La mancata presa d’atto assembleare di una designazione regionale vincolante non invalida la successiva costituzione e attività del consiglio di amministrazione nella composizione indicata dall’autorità regionale.
- Quando la competenza regionale alla nomina è stabilita dalla legge e la designazione è vincolante, non sussistono, per il solo fatto che l’assemblea dei soci non abbia condiviso la scelta, una lesione dell’autonomia organizzativa del Consorzio né i dedotti vizi derivati di costituzione dell’organo.
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