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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38145/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Bergamo (abbreviato) sostenendo la violazione dell'art. 81, comma 1, cod. pen. per il mancato aumento della pena per il concorso formale di reati. Nelle fattispecie, l'imputato avrebbe usato violenza/oppresso due agenti di polizia (Marzo De Cristofaro e Valeria Chiella) nel medesimo contesto spazio-temporale mentre tentavano di identificarlo; secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 40981/2018) tali condotte integrano il concorso formale e impongono l'aumento della pena. Il GIP invece aveva fissato la pena al minimo legale di quattro mesi (pena base sei mesi, ridotta per il rito abbreviato), senza applicare l'aumento previsto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo (GIP che ha emesso la pronuncia originaria) affinché determini nuovamente la pena uniformandosi al principio secondo cui la resistenza posta in essere, nel medesimo contesto fattuale, nei confronti di più pubblici ufficiali integra concorso formale ai sensi dell'art. 81, comma 1, cod. pen. La condanna sostanziale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale resta confermata; il giudice di rinvio deve ricalcolare la pena applicando l'aumento previsto per il concorso formale e quindi le eventuali riduzioni (es. per il rito abbreviato) in ordine corretto. La Corte ha inoltre precisato che il giudice di rinvio deve essere il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 1, codice penale

    La Corte interpreta l'art. 81, comma 1, come applicabile quando, nello stesso contesto fattuale, l'agente usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali: si configura concorso formale di reati e va aumentata la pena.

  • art. 337 codice penale (resistenza a pubblico ufficiale)

    La condotta contestata è la resistenza a pubblico ufficiale; qui qualificata dalla Corte come posta in essere nei confronti di più ufficiali nel medesimo contesto, richiamando l'applicazione dell'art. 81, comma 1.

  • art. 569, comma 4, codice di procedura penale

    La Corte richiama questo articolo per precisare che, in caso di annullamento con rinvio di una sentenza non appellabile, il giudice di rinvio deve essere il tribunale che ha emesso la pronuncia impugnata (e non la corte d'appello).

  • Sezioni Unite, sentenza n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni)

    La pronuncia di legittimità stabilisce che la resistenza a più pubblici ufficiali, nel medesimo contesto fattuale, integra concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81, comma 1, con conseguente aumento della pena.

  • Sez. 6, n. 29544 del 07/10/2020 (Zheng) e Sez. 3, n. 32173 del 08/05/2018 (P.)

    Giurisprudenza di questa Corte richiamata per confermare il principio che, in analoghe ipotesi di annullamento con rinvio di sentenze non appellabili, il giudice di rinvio è il tribunale che ha pronunciato originariamente.

Massime di principio

  • Se un soggetto usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali nell'ambito dello stesso contesto spazio-temporale, si configura concorso formale di reati (art. 81, comma 1) e la pena deve essere aumentata prima di applicare eventuali attenuanti o riduzioni procedurali.
  • In giudizio abbreviato il giudice può applicare la diminuzione prevista per il rito, ma non può omettere l'aumento di pena dovuto per il concorso formale: l'aumento va calcolato e poi vanno applicate le riduzioni eventualmente spettanti.
  • Se una sentenza di condanna emessa con rito non appellabile è annullata solo sulla determinazione della pena, il rinvio per nuovo giudizio deve essere disposto al tribunale che ha emesso la pronuncia originaria (art. 569, comma 4 c.p.p.).
  • La qualifierà della condotta come concorso formale richiede verifica fattuale sull'unitarietà del contesto (stesso spazio-tempo, stessa azione controversa) e sul fatto che la condotta sia diretta contemporaneamente o in contesto unico contro più soggetti titolari di pubblico servizio/ufficio.
  • Il pubblico ministero può impugnare una sentenza abbreviata quando ritiene che siano state omesse o erroneamente applicate regole di determinazione della pena (es. mancato aumento per concorso formale) e ottenere l'annullamento limitato alla pena con rinvio.

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