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Sentenza

Sentenza del 21/01/2015 n. 144 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TRUST - TASSAZIONE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la costituzione del trust, qualificabile come vincolo di destinazione, determinasse già al momento della segregazione dei beni il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione o dell'imposta di registro in misura proporzionale. Contestava inoltre la qualificazione del trust e la motivazione della sentenza di primo grado, rilevando che si trattava di un trust autodichiarato con beneficiaria individuata nella figlia del disponente.

La decisione

L'impugnazione è stata rigettata. Il giudice ha ritenuto che la costituzione del trust comporti due trasferimenti distinti: dal disponente al trustee e, successivamente, dal trustee alla beneficiaria. Al momento della costituzione, la beneficiaria dispone soltanto di un'aspettativa giuridica e non consegue un arricchimento attuale, mentre il trustee riceve i beni esclusivamente per amministrarli e trasferirli secondo il programma del trust, senza un incremento patrimoniale personale e definitivo. Poiché manca un effettivo trasferimento di ricchezza a favore della beneficiaria, è dovuta l'imposta di registro in misura fissa. L'imposizione proporzionale potrà trovare applicazione soltanto al momento dell'effettivo trasferimento dei beni alla beneficiaria. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, convertito dalla L. n. 286/2006

    La disciplina dei vincoli di destinazione può essere applicata analogicamente al trust, ma la tassazione proporzionale presuppone un effettivo e concreto arricchimento del beneficiario, non una mera aspettativa futura.

  • Art. 49, D.L. n. 262/2006

    L'espressione implica che l'imposizione proporzionale richieda un trasferimento di beni o utilità a favore di un terzo e, quindi, un arricchimento effettivo del beneficiario.

  • Art. 27, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa

    Anche qualora la posizione della beneficiaria sia qualificata come diritto sottoposto a condizione sospensiva, al momento iniziale è dovuta l'imposta fissa; l'eventuale differenza d'imposta può essere richiesta quando la condizione si verifica o l'atto produce i suoi effetti.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust, di regola, non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta proporzionale: occorre verificare se al momento dell'istituzione si produca un effettivo trasferimento di ricchezza.
  • Quando il beneficiario ha soltanto un'aspettativa futura e non può ancora disporre dei beni o pretenderne l'immediata attribuzione, manca normalmente un arricchimento attuale tassabile.
  • Il trasferimento dal disponente al trustee può essere fiscalmente neutrale o soggetto a imposta fissa se il trustee opera come mero amministratore, senza acquisire un beneficio personale e definitivo.
  • L'imposta proporzionale può diventare dovuta al momento dell'effettiva attribuzione dei beni o delle utilità dal trustee al beneficiario, perché in quel momento si realizza l'arricchimento tassabile.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla concreta struttura del trust: se la perdita del controllo da parte del disponente è solo apparente, il trust può essere considerato nullo o simulato e non produrre validamente l'effetto segregativo.
  • La regola va applicata considerando la normativa vigente e l'evoluzione della giurisprudenza al momento dell'operazione, poiché la tassazione dei trust può essere influenzata da successive modifiche legislative e interpretative.

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