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Sentenza

Sentenza n. 95/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di annullamento in autotutela dei permessi di costruire n. 2 del 18.2.2006 e n. 11 del 17.10.2018, assunto dal Comune di Santa Maria Imbaro con determina dirigenziale del Servizio Tecnico n. 135 del 28.12.2020; - della nota del dirigente responsabile del Servizio Tecnico ing. C. Di Ciano con la quale, in data 18.1.2020, è stata trasmessa detta determina all’interessato; - di ogni altro atto, anche non conosciuto, prodromico, consequenziale e/o altrimenti connesso a quelli che precedono, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 3 e 7 l. n. 241/90 di cui alla nota del Servizio Tecnico dell’11.4.2019.

Giustizia amministrativa202100117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio dei permessi di costruire n. 2 del 18 febbraio 2006 e n. 11 del 17 ottobre 2018, disposto con determina dirigenziale del 28 dicembre 2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’annullamento in autotutela dei propri titoli edilizi, relativi alla ricostruzione di una porzione di fabbricato crollato e alla sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 21-octies della l. 241/1990, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, sviamento, violazione dei principi di imparzialità e giusto procedimento e violazione delle norme tecniche di attuazione comunali. In particolare, ha sostenuto che il Comune avesse fondato la contestazione di falsa rappresentazione dello stato dei luoghi soltanto su fotografie prodotte dalla confinante, raffiguranti l’immobile dopo demolizioni e crolli, senza svolgere sopralluoghi o autonome verifiche. Ha inoltre dedotto che la situazione originaria degli edifici, posti a contatto lungo il confine, escludeva violazioni delle distanze. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, degli artt. 47 e 75 d.P.R. 445/2000, del principio di tutela dell’affidamento e dell’obbligo di motivazione, contestando sia il superamento del termine per l’autotutela sia la necessità di un accertamento giudiziale definitivo della falsità. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità e conservazione degli effetti giuridici, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’annullamento non avrebbe potuto riguardare integralmente i titoli, poiché la maggior parte degli interventi non sarebbe stata interessata dalle contestazioni.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Quanto al permesso di costruire del 2006, il TAR ha rilevato che l’annullamento era stato fondato sulla pretesa non conformità della rappresentazione del portico preesistente, desunta esclusivamente da fotografie del manufatto già demolito e con laterizi sparsi sul terreno. In assenza di sopralluoghi o di altri accertamenti sulla consistenza originaria, l’istruttoria è stata ritenuta carente. Ne è conseguita l’illegittimità dell’annullamento anche perché adottato oltre il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990. Quanto al permesso del 2018, il TAR ha ritenuto che la relazione tecnica avesse fatto riferimento a un preliminare di permuta allegato alla pratica, dal quale non risultava uno specifico patto derogatorio alle distanze minime. La rappresentazione non veritiera di fatti, non costituente dichiarazione sostitutiva falsa o mendace rilevante ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 445/2000, non richiede un previo accertamento penale definitivo. Tuttavia, anche in presenza di falsa rappresentazione, il termine ragionevole per l’annullamento decorre dal momento in cui l’amministrazione acquisisce concreta conoscenza dei profili di illegittimità. Nel caso concreto tale conoscenza risaliva all’esposto della confinante del 1° marzo 2019, cui era allegata la documentazione idonea a consentire al Comune di verificare il contenuto dell’accordo. L’annullamento del 28 dicembre 2020, adottato dopo circa ventidue mesi, è stato quindi ritenuto tardivo. L’accoglimento dei primi due motivi ha assorbito le ulteriori censure. Il provvedimento impugnato è stato annullato; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato in relazione ai vizi dell’annullamento d’ufficio e alla legittimità del provvedimento amministrativo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio deve essere esercitato entro il termine ragionevole e, in via ordinaria, entro diciotto mesi; anche in presenza di falsa rappresentazione, il termine decorre dalla concreta conoscenza dei profili di illegittimità da parte dell’amministrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato con riguardo all’obbligo di motivazione del provvedimento di autotutela.

  • artt. 47 e 75 d.P.R. 445/2000

    La necessità di un accertamento giudiziale definitivo riguarda le dichiarazioni sostitutive false o mendaci costituenti reato; non si estende a ogni mera rappresentazione non veritiera di fatti.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    Richiamati in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento, impugnata quale atto presupposto.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio non può fondarsi esclusivamente su fotografie non idonee a ricostruire con attendibilità la consistenza originaria dell’opera demolita; quando la contestazione riguarda lo stato preesistente dei luoghi, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata, mediante autonome verifiche coerenti con la natura dei fatti da accertare.
  • La falsa rappresentazione dei fatti può escludere la tutela dell’affidamento e consentire l’annullamento d’ufficio anche oltre il termine ordinario di diciotto mesi, senza necessità di una sentenza penale definitiva, salvo che si tratti di dichiarazioni sostitutive false o mendaci riconducibili alla disciplina del d.P.R. 445/2000.
  • Anche quando sussiste una falsa rappresentazione, il termine ragionevole per l’esercizio dell’autotutela decorre dal momento in cui l’amministrazione acquisisce concretamente conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto; l’annullamento adottato oltre tale termine è illegittimo.
  • Quando il documento asseritamente contenente una deroga urbanistica è stato allegato alla domanda di titolo edilizio, l’amministrazione è posta in condizione di verificarne direttamente il contenuto; tale circostanza attenua la gravità della rappresentazione non conforme e impone di considerare tempestivamente il momento in cui il Comune ha ricevuto la segnalazione dell’asserita falsità.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoTermini del procedimento

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