Cassazione Penale, Sentenza n. 6560/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, a seguito di rinvio della Cassazione, doveva limitarsi a rideterminare la pena per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.). Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la motivazione della sentenza impugnata era "eccentrica" rispetto al dispositivo e all'intestazione, riferendosi a diverso imputato, diversa imputazione e diversa sentenza di primo grado (motivo di nullità per mera apparenza della motivazione); (2) violazione di legge per non aver dichiarato la prescrizione del reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale, investita del rinvio limitato quoad poenam, avesse redatto una motivazione incoerente e meramente apparente (riguardante altro imputato e altra sentenza), con conseguente mancanza grafica e sostanziale del calcolo della pena per il reato irrevocabilmente accertato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuova determinazione della pena. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che potesse essere accolta la declaratoria di prescrizione, poiché l'accertamento di responsabilità era già divenuto irrevocabile e quindi osta alla dichiarazione di estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Norma che punisce l'oltraggio a pubblico ufficiale: il reato in relazione al quale era stato irrevocabilmente accertato il fatto e sul quale andava determinata la pena. L'irripetibilità dell'accertamento di responsabilità impedisce la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione: riguarda i vizi che possono fondare il ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di impugnazione per cassazione invocati dal ricorrente: violazione della legge penale e vizio di motivazione (lett. b) e lett. e) per errori e contraddizioni nella motivazione).
art. 624 cod. proc. pen.
Norma che autorizza il rinvio al giudice del merito per gli atti necessari: la Cassazione aveva disposto il rinvio ai sensi di questo articolo per la sola determinazione della pena (quoad poenam).
art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri per l'individuazione del giudice "ad quem" in caso di annullamento con rinvio; la Corte chiarisce che la sezione che riceve il rinvio deve essere diversa soltanto da quella che ha emesso la sentenza annullata e non da altre sezioni della stessa Corte che in precedenza si siano pronunciate.
Massime di principio
- Se la Cassazione dispone il rinvio solo "quoad poenam", la Corte di appello deve limitarsi a determinare la pena e motivare specificamente il calcolo: motivazione incoerente o relativa ad altro imputato comporta annullamento.
- Una motivazione che non corrisponde al dispositivo o all'intestazione (es.: riferita ad altro imputato/altro capo) è meramente apparente e invalida la decisione sulla pena.
- L'accertamento di responsabilità divenuto irrevocabile impedisce che il giudice riconosca l'estinzione del reato per prescrizione in un successivo giudizio relativo allo stesso fatto.
- In caso di annullamento con rinvio, il criterio per individuare la sezione "ad quem" richiede solo che questa sia diversa dalla sezione che ha emesso la specifica sentenza annullata; non è necessario che sia diversa da tutte le altre sezioni della stessa Corte che si siano pronunciate in precedenza.
- Il difensore deve rilevare tempestivamente eventuali disallineamenti tra dispositivo, intestazione e motivazione: tali vizi formali possono essere decisivi per ottenere l'annullamento e un nuovo esame della determinazione della pena.
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