Sentenza del 20/01/2017 n. 1508 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo, in seguito alla definizione della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, e al pagamento integrale delle somme dovute. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti. Non vi è stata quindi una decisione di merito sui motivi del ricorso per cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, applicando i parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, aveva determinato un maggior imponibile ai fini IRPEF e IRAP per l'anno 1999. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso riducendo il reddito imponibile accertato. B.E. ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio ha tuttavia presentato domanda di definizione agevolata della lite e ha versato integralmente le somme dovute.
Norme richiamate
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
La norma prevedeva i parametri utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per determinare presuntivamente il maggior imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011
La disposizione consentiva la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. L'adesione del contribuente, accompagnata dal versamento integrale delle somme dovute, ha determinato l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita tramite una procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente versa integralmente quanto dovuto, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto senza esame del merito del ricorso.
- L'estinzione per definizione agevolata non equivale necessariamente all'accoglimento delle contestazioni del contribuente: il processo si chiude per effetto della procedura di definizione e del pagamento, non perché il giudice abbia riconosciuto l'illegittimità dell'accertamento.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione della lite, le spese possono essere compensate tra le parti, sicché ciascuna parte resta generalmente responsabile dei propri costi processuali.
- La riduzione dell'imponibile disposta nei precedenti gradi non è stata ulteriormente valutata dalla Corte di cassazione, poiché la definizione della lite ha reso superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
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