Sentenza del 30/03/2017 n. 1791 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Recupero a tassazione redditi - Cessione pro soluto - Perdite su crediti - Deducibilità - Elementi certi e precisi - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità delle perdite su crediti acquistati e successivamente ceduti pro soluto. Al di fuori dei casi in cui il debitore sia assoggettato a una procedura concorsuale, la perdita è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi. Il contribuente deve quindi dimostrare e documentare le circostanze che rendono la perdita effettiva, definitiva e oggettivamente determinabile. La sola qualificazione della cessione come pro soluto, anziché pro solvendo, non è sufficiente a provare la deducibilità fiscale della perdita.
La decisione
È stato affermato che il contribuente non è esonerato dall'onere probatorio per il solo fatto che il credito sia stato ceduto pro soluto. Deve fornire elementi concreti, come il prezzo di cessione o il valore realisticamente stimato del credito rispetto al suo valore nominale, dai quali emerga che la perdita era oggettivamente definitiva. Il giudice di merito conserva il potere di valutare liberamente se la documentazione prodotta sia sufficiente. Ne consegue il riconoscimento della legittimità del recupero a tassazione quando tali elementi non siano stati adeguatamente dimostrati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 22
La deduzione delle perdite su crediti richiede la sussistenza di elementi certi e precisi, salvo le ipotesi specificamente previste dalla legge.
D.P.R. n. 917/1986, art. 66
La norma è richiamata con riferimento alla disciplina fiscale delle perdite su crediti e ai presupposti della relativa deducibilità.
Codice civile, art. 2424-bis
La disposizione è richiamata in relazione ai criteri di rappresentazione e valutazione contabile dei crediti e delle relative perdite, senza che ciò elimini la necessità della prova fiscale della definitività della perdita.
Codice civile, disciplina della cessione del credito pro soluto e pro solvendo
La distinzione civilistica tra cessione pro soluto e pro solvendo non determina automaticamente la deducibilità fiscale della perdita: anche nella cessione pro soluto il contribuente deve dimostrare con elementi certi e precisi l'effettività e definitività della perdita.
Massime di principio
- La cessione pro soluto non costituisce, da sola, prova sufficiente della deducibilità fiscale della perdita su crediti.
- Quando il debitore non è sottoposto a procedura concorsuale, il contribuente deve documentare in modo concreto gli elementi certi e precisi che rendono la perdita definitiva.
- È utile conservare contratto di cessione, valutazioni del credito, prezzo di trasferimento, informazioni sulla solvibilità del debitore, attività di recupero e ogni altra documentazione idonea a dimostrare l'oggettiva inesigibilità o svalutazione del credito.
- Il prezzo di cessione significativamente inferiore al valore nominale può rappresentare un elemento probatorio rilevante, ma deve essere valutato insieme alle altre circostanze del caso.
- La qualificazione contabile o civilistica dell'operazione non vincola automaticamente il giudice tributario, che può verificare autonomamente la sufficienza della prova della perdita.
- In assenza di documentazione adeguata, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente recuperare a tassazione la perdita dedotta.
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