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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29419/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura non denunciava un vizio di legittimità ma sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, conteneva un unico motivo con cui si contestava la responsabilità per il delitto di rapina aggravata. La censura, tuttavia, era costruita come richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, mirando a ottenere in cassazione una diversa lettura degli elementi di prova già apprezzati nei gradi di merito. La Corte ha ritenuto il motivo meramente fattuale e dunque inammissibile perché incompatibile con il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    È richiamato solo in via implicita attraverso l'indicazione del delitto di rapina aggravata contestato; il testo non sviluppa questioni interpretative sulla norma incriminatrice.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è consequenziale alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del compendio probatorio, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Quando il motivo di ricorso contesta la responsabilità penale ma in realtà mira soltanto a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto, il ricorso è inammissibile per estraneità al perimetro del giudizio di cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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